Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. (Conf. 47336 del 2014, non mass. e n. 46395 del 2014 in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47329 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1652
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 18641/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF AM, nato il [...];
avverso la sentenza n. 215/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del 10/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO Emilio;
lette le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha chiesto che "la Corte - in camera di consiglio -accolga il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro;
inammissibile nel resto".
RITENUTO IN FATTO
1. UA AH, imputata:
a) del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1 e 1 bis per avere detenuto a fini di spaccio, occultandoli in un borsellino, 14,6 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina (confezionata in separati involucri) nonché - presso la propria abitazione - ulteriori 17,5 g della medesima sostanza stupefacente;
con aggravio di recidiva reiterata aggravata;
b) del reato p. e p. dall'art. 697 c.p.p., per avere detenuto presso la propria abitazione 34 cartucce marca Fiocchi calibro 22 short, senza aver provveduto alla denuncia obbligatoria all'autorità;
fatti commessi il 15-16 gennaio 2014;
ricorre per cassazione avverso la sentenza - in epigrafe indicata - di applicazione concordata della pena, con la quale, ritenuta con riferimento alla prima imputazione l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, è stata determinata nei suoi confronti la pena di un anno e 10 mesi di reclusione e Euro 1.400,00 di multa (pena base anni tre e mesi nove di reclusione ed Euro 3.000 di multa, diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni due e mesi nove di reclusione ed Euro 2.100 di multa, quindi ridotta alla misura predetta per la scelta del rito). Deduce a fondamento, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.. Con il secondo deduce violazione di legge in relazione alla confisca dei beni sottoposti a sequestro diversi dallo stupefacente e dalle cartucce.
2. Nella sua requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla confisca del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (v. ex multis Sez. 4^, n. 33214 del 02/07/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071;
Sez. 2^, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Nella fattispecie che ci occupa il giudice non si è sottratto all'obbligo motivazionale, avendo fatto riferimento, pur con la sinteticità tipica del provvedimento, agli acquisiti atti d'indagine, specificamente citati, di cui aveva preso completa cognizione.
4. Deve nondimeno pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata, per l'esigenza di tenere conto dei mutamenti del quadro normativo di riferimento succedutisi nelle more, con effetti nel caso concreto più favorevoli all'imputato.
Infatti, in tema di mutamenti normativi che investano il trattamento sanzionatorio di una determinata fattispecie, questa Corte ha ripetutamente affermato che la valenza del principio di legalità della pena impone che l'eventuale violazione del medesimo debba essere rilevata d'ufficio, anche in presenza di ricorsi inammissibili (cfr., e pluribus, in casi del tutto simili a quello in esame, da ultimo, Sez. 4^, n. 32185 del 20/06/2014, Pepe, non mass.; Sez. 4^, n. 28198 del 29/05/2014, Musto, non mass.; cfr. anche Sez. 4^, n. 27619 del 28/05/2014, Taiek, non mass.; Sez. 6^, n. 21982 del 16/05/2013, Ingordini, Rv. 255674; Sez. 5^, n. 3945 del 13/11/2002, dep. 2003, De Salvo, Rv. 224220, relativa al nuovo regime previsto - nella specie per il delitto di lesioni personali -dal D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Sez. 1^, n. 1711 del 14/04/1994, Marchese, Rv. 197464).
5. Nel caso di specie assume rilievo in tal senso il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 (in Gazz. Uff. n. 115 del 20 maggio 2014, Serie Generale), in vigore dal 21/5/2014, il cui art. 1, comma 24 ter (inserito in sede di conversione) così testualmente dispone: "All'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329".
Si tratta di norma che introduce, per i fatti di lieve entità previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, una pena edittale evidentemente più favorevole rispetto a quella che deve presumersi sia stata applicata dalla Corte territoriale dettata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2014, n. 10), il cui art. 2, comma 1, lett. a) aveva modificato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con un testo del seguente tenore: "Al
decreto del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 3.000 a Euro 26.000"".
6. L'illegalità della pena comporta, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice.
L'annullamento, peraltro, deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (Sez. 3^, n. 1883 del 22/09/2011, dep. 18/01/2012, P.G. in proc. La Sala, Rv. 251796; Sez. 1^, n. 16766 del 7/04/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv.246930; Sez. 5^, n. 1411 del 22/09/2006, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033).
Rimane ovviamente assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso.
7. Annullata, dunque, senza rinvio, la pronuncia impugnata, si devono rimettere gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014