Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10111 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
R O 1 01 1 1 /0 1 LL UBBLICA ITALIANA. U BO I D 7 STA 10 DEL 26- O PR 542 EL OPOL ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ергорішкіне SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14735/99 Dott. Pasquale REALE Presidente 17809/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 22719 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere BONOMO Rel. Consigliere Rep. 3370 Dott. Massimo Ud. 05/04/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio II. SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 125LUGCOMUNE DI MOLA, in persona del Sindaco pro tempore,¡| IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso l'avvocato NICOLA VERNOLA, rappresentato e 55 13000 CANCELLERIA difeso dall'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - DF021819
contro
CAPASSO PRIMAVERA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 17809/99 proposto da: 2001 PRIMAVERA, elettivamente domiciliata in ROMA CAPASSO 994 VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso 1'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO BOVIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI MOLA, in persona del Sindaco pro tempore, 40, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO l'avvoaato NICOLA VERNOLA, rappresentato e presso difeso dall'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 238/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Lattanzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, AS, l'Avvocato Giorgianni, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per 2 il rigetto del primo motivo del ricorso principale;
l'accoglimento degli altri motivi del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 13 dicembre 1990 VE AS, proprieta- ria di un terreno in agro di Mola, conveniva in giudi- zio dinanzi alla Corte d'appello di Bari il Comune di Mola, proponendo opposizione alla stima dell'indennità definitiva di occupazione e di espropriazione relative a quel bene, espropriato a favore del comune. Il Comune di Mola, costituitosi, eccepiva la liti- spendenza e contestava la fondatezza della domanda. Con sentenza non definitiva dell'11 giugno 1996 la Corte rigettava l'eccezione e rimetteva la causa di- nanzi all'istruttore. La causa era riunita con altra pendente tra le stesse parti (domanda della AS del 30 marzo 1995) riguardante la rideterminazione delle indennità di oc- cupazione e di espropriazione del fondo operata dal Comune di Mola con atto notificato il 18 marzo 1995. Con sentenza del 2-9 marzo 1999, la Corte d'appel- lo di Bari determinava in lire 207.260.600 1'indennità spettante all'attrice per l'occupazione e l'espropria- zione del fondo, osservando: a) che dall'esperita c.t.u. emergeva che il 3 valore venale del bene era, all'epoca in cui era stato emanato il provvedimento ablativo, di lire 319.764.900, sicché la relativa indennità di espro- priazione, calcolata ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazione nella legge 8 agosto 1992 n. 359, era pari а lire 159.941.600; b) che non trovava applicazione la riduzione 40 per cento, prevista dal comma primo del citato del art. 5 bis, quale sanzione per la mancata cessione del bene, quando, come nella specie, l'espropriato aveva proposto opposizione alla stima, fondatamente ritenen- do non conforme alla legge la misura dell'indennità indicata dall'ente espropriante;
che l'indennità di occupazione, calcolata equitativamente sulla base dell'interesse legale annuo sull'indennità di espropriazione, era pari a lire 47.319.000; d) che non poteva essere riconosciuto il mag- ex art. 1224 C.C., nongior danno da svalutazione, avendo l'istante dato la prova di avere subito dal ri- tardato pagamento un danno maggiore di quello presunto ex legge e liquidato per mezzo degli interessi legali. Avverso la sentenza della Corte d'appello il Comu- ne di Mola ha proposto ricorso per cassazione sulla 4 base di quattro motivi. VE AS ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Il Comune di Mola ha resistito al ricorso inciden- tale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria il- lustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta omessa pronuncia in ordine ad un punto decisi- vo della controversia.
2.1. La Corte d'appello aveva omesso qualsiasi analisi e motivazione in ordine al preventivo accerta- mento della (presunta) natura edificatoria del suolo, forse assunta implicitamente mediante il sintetico ri- chiamo alle risultanze peritali. - da interpretarsi come censura volta 3. Il motivo a far valere il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., in presenza di una doglianza che ha per oggetto la mancata motivazione da parte della Corte d'appello in ordine alla natura edificatoria del suolo è fondato 5 nei termini appresso precisati.
3.1. L'indennità di espropriazione è stata calco- lata, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con mod. in legge agosto 1992 n. 359, sulla base del criterio applicabile alle aree edifica- bili senza una motivazione in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni da cui fare derivare l'edifica- bilità del terreno espropriato. Né risulta dalla sen- tenza impugnata che l'edificabilità del terreno fosse un elemento pacifico tra le parti, ché anzi la notevo- le differenza tra l'indennità di espropriazione deter- minata dal giudice (lire 159.941.600) e quella ricono- sciuta per l'occupazione e l'espropriazione (lire 567.840, al 16 aprile 1981, e lire 3.347.890, secondo quanto comunicato in data 18 marzo 1995, come riporta- to nella motivazione della sentenza).
3.2. Ora, il riferimento effettuato dalla Corte d'appello al citato art. 5 bis, che ha introdotto al primo comma nuovi criteri di determinazione delle in- dennità di espropriazione per le aree edificabili, in- duce a ritenere che il terreno in questione sia stato considerato compreso in quella categoria di aree, at- teso che per le aree agricole e per quelle non classi- ficabili come edificabili il comma quarto del medesimo art. 5 bis stabilisce che devono applicarsi (anziché i 6 criteri del primo comma) le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modi- ficazioni ed integrazioni.
3.3. Sennonché il giudice di merito non ha indica- to le ragioni per le quali il terreno era stato valu-- tato come edificabile. Dalla motivazione della senten- za non risulta nemmeno se il c.t.u. avesse qualificato il terreno come edificabile nella sua relazione. In ogni caso non possono costituire adeguata motivazione sul punto della edificabilità le generiche espressioni usate dalla Corte di merito in ordine all'ineccepibi- lità della consulenza tecnica (in riferimento sia agli elementi di fatto che alle valutazioni tecniche) e le affermazioni di condividere le conclusioni del c.t.u., in quanto basate su indagini adeguate e corrette e So- stenute da argomentazioni logiche, puntuali ed esau- rienti.
3.4. Ai fini dell'applicabilità del comma terzo dell'art. 5 bis citato, che ha riguardo alle possibi- lità legali ed effettive di edificazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto in primo luogo precisare, in punto di fatto, quale fosse la destinazione urbanisti- ca del terreno e verificare se gli eventuali vincoli su di esso esistenti avessero natura conformativa od espropriativa (cfr. Cass. 9 dicembre 1998 n. 12383), 7 esaminando poi, se necessario, l'aspetto relativo al- l'edificabilità di fatto.
3.5. Sussiste, pertanto, il vizio di difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
4. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale riguardanti la qua- lificazione del suolo (secondo motivo), la decurtazio- ne del quaranta per cento dell'indennità di espropria- zione (terzo motivo) la determinazione dell'indennità di occupazione con riferimento all'indennità di espro- priazione (quarto motivo) e la liquidazione del mag- gior danno per il ritardo nel pagamento delle indenni- tà di espropriazione e di occupazione (unico motivo del ricorso incidentale) 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cas- sata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che riesaminerà il punto della controversia sopra indicato.
5.1. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello 8 di Bari anche per le spese Così deciso in Roma il Il Cons. est. Dott. Massimo Bonomo таплю Вспомо CORTE $ .ERE del giudizio di cassazione. 5 aprile 2001. Il Presidente Dott. Pasquale Reale Pupuli мой 24 DI BOLLO D.P.R. 642 DEL 26-10-72 POSTA IM DA ESENTE art. 23 tab. all.BD UFFICIO DELLE ENIRATE ROMA 2 DELLO FAT MA Serie 45819Registrato in dat 250.000 (lire DULI Servizi p. Di (D.ssa Maria Gran FLIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACC CHÍNI 9