Sentenza 28 giugno 2011
Massime • 1
La disciplina concernente l'irreperibilità dell'imputato deve essere raccordata con quella ad essa successiva riguardante i soggetti che collaborano con la giustizia, sottoposti a misura di protezione, la quale impone l'obbligatoria elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione; né, a tal fine, si può esigere che la qualità di collaboratore di giustizia risulti dagli atti del processo, in quanto, così come è richiesto obbligatoriamente, per la dichiarazione di irreperibilità, l'esecuzione di ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale, analoghe ricerche devono essere effettuate presso la predetta Commissione. L'omissione di queste ultime comporta la nullità del decreto di irreperibilità che si estende agli atti successivamente compiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2011, n. 36892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36892 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2011 |
Testo completo
V
3689 2 / 1 1 Se
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica PAGANO Presidente Dott. Filiberto
del 28/06/2011 FIANDANESE Cons. Relatore 1. Dott. NC
SENTENZA Consigliere 2. Domenico GALLO
N. 1925/204 Consigliere 3. " Alberto MACCHIA
R.G.N..20740/2011 CERVADORO Consigliere 4. Mirella
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di Presta
RM, n. a Taranto il 18.3.1969, avversO la
sentenza della Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, in data 18 giugno 2009, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Taranto, in data 13 dicembre 2002; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. NC Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Oscar
Cetrangolo, che ha concluso per l'annullamento
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Tribunale di Taranto.
Udito il difensore, avv. Lorenzo Gina, in
sostituzione dell'avv. Federico Stellari, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 13
dicembre 2002, dichiarava ST RM ed altri coimputati, colpevoli dei delitti di associazione per delinquere, truffa aggravata, ricettazione e falso in scrittura privata.
dell'imputato, la Corte di In esito a gravame
Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto,
- con sentenza in data 18 giugno 2009, concedeva le attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, dichiarava non doversi procedere in ordine ai delitti suddetti, escluso quello di ricettazione, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c),
2 c.p.p. per essere stato il giudizio di primo grado celebrato senza che l'imputato fosse messo a
conoscenza dell'esistenza del procedimento, quando era già stato ammesso allo speciale programma di protezione in quanto collaboratore di giustizia. Il
ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado, del decreto che disponeva il giudizio notificazione, della conseguentee della sua
ordinanza contumaciale e di tutti gli atti
successivi.
Il ricorrente afferma che non può obiettarsi che l'imputato non si sia fatto parte diligente dando comunicazione della sua qualità di collaboratore di giustizia, poiché egli nulla ha saputo dell'esistenza del procedimento fino a quando il 14
aprile 2004 il personale del Servizio Centrale di Protezione gli notificava l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. 2) mancanza della prova della responsabilità con riferimento al delitto di ricettazione di polizza assicurativa oggetto di furto e falsificata, nonché
travisamento delle emergenze processuali, in quanto la sentenza non indicherebbe gli elementi di fatto base ai quali il Presta sarebbe stato ain
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conoscenza della illecita provenienza della polizza;
inoltre, la sentenza stessa non indicherebbe tempo e luogo della condotta di
ricettazione.
3) intervenuta prescrizione, semmai previa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE E' fondato il motivo con il quale il ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado, del decreto che disponeva il giudizio e della sua notificazione, della conseguente ordinanza contumaciale e di tutti gli atti successivi.
Risulta pacificamente che l'imputato, fin dall'inizio del procedimento a suo carico, era
collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione di cui al D.L. 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n.
successivamente modificato dalla legge 1382,
febbraio 2001, n. 45.
La Corte di appello, disattendendo lo specifico motivo di impugnazione proposto dall'imputato,
osserva che «dagli atti processuali non emergeva la condizione di collaboratore di giustizia di ST
4 RM, sottoposto inizialmente unitamente alla
moglie al programma di protezione che comporta l'obbligatoria domiciliazione in Roma, presso il
Servizio Centrale di Protezione, e che pertanto devono ritenersi rituali nei confronti del ST e di FA IA i decreti emessi e le notifiche effettuate nel corso del procedimento»>, con la
forma degli irreperibili.
E' giurisprudenza costante che le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente,
in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc.
pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla
citazione dell'imputato (da ultimo, Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, RV. 246234). Occorre,
peraltro, Osservare che il citato art. 159,
nell'indicare i luoghi in cui effettuare le ricerche usa l'avverbio "particolarmente", da ciò deve dedursi, anche in senso letterale, che i
laluoghi indicati sono indefettibili per legittimità del decreto di irreperibilità, ma non
sono necessariamente tutti quelli possibili, con la che, al fine di stabilire la conseguenza ཌ
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sussistenza di eventuali nullità, deve essere
effettuata una verifica non solo in ordine alla completezza delle ricerche, bensì anche in ordine alla sufficienza, nel merito, di quelle espletate
(si veda l'art. 670 c.p.p. : il giudice dell'esecuzione valuta "anche nel merito" l'osservanza delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato); infatti, altri
eventuali luoghi di ricerca devono e possono essere individuati con una interpretazione sistematica rispettosa del principio generale secondo il quale deve sempre essere garantito il fine di assicurare conoscenza degli atti processualil'effettiva essenziali (v. art. 175, comma 2, c.p.p.), quale è
certamente la partecipazione al giudizio. Si tratta di un principio che ha trovato espresso e tutela da parte della riconoscimento giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, la quale ha affermato che «avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui
costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di
merito proprie a garantire l'esercizio effettivo
dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente >>
6 :
(GY c. Italia, 18/05/2004; DO c. Italia,
01/03/2006 Grande Camera;
UN C. Italia,
21/12/2006; IT c. Italia, 12/06/2007).
E' principio ormai pacifico che il giudice nazionale deve procedere ad una interpretazione della normativa interna conforme a quella della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, fino a
testo delle dove ciò sia consentito dal
disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e che le norme della suddetta Convenzione devono essere assunte nel significato attribuito dalla Corte
per dare ad esse specificamente istituita interpretazione ed applicazione (Corte cost. n. 348
e 349 del 2007 e n. 311 del 2009). La normativa in materia di irreperibilità,
pertanto, non può non tenere conto di quella, ad le persone cheessa successiva, concernente
collaborano con la giustizia e sottoposte a
speciali misure di protezione, che impongono l'obbligatoria elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione (Sez. 4, n. 5850 del 06/04/2000,
Marotta, Rv. 216799). Né si può richiedere, come ha + PM
fatto la sentenza appellata, che la condizione di sottoposta a misura di protezione debbapersona risultare degli atti del singolo processo, poiché, così come è richiesto obbligatoriamente, per la dichiarazione di irreperibilità, che vengano effettuate ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale, analoghe ricerche ben possono e devono essere effettuate presso la suddetta
Commissione. D'altro canto, la stessa Corte EDU ha avuto occasione di precisare che «spetta allo Stato
organizzare il proprio sistema giudiziario in modo diritti previstida rendere effettivi i
dall'articolo 6 della Convenzione e dotarsi dei mezzi idonei a garantire una rete di informazione tra gli organi giudiziari di tutto il Paese»
(Davran c. Turchia, 03/11/2009).
In conclusione, deve essere accolta la eccezione di nullità formulata dal ricorrente.
Peraltro, ugualmente fondata è l'eccezione di prescrizione del reato ascritto intervenuta all'imputato, alla luce della giurisprudenza di
questa Suprema Corte secondo la quale il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere
individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova
8 certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei" (Sez. 2, n. 5132 del
246287). Nel caso di20/01/2010, Gligora, RV.
specie, il furto, reato presupposto della ricettazione, è stato commesso il 15 settembre
1995, e, pertanto, pur dovendosi applicare i
prescrizionali precedenti al D.L. 21 termini febbraio 2005, n. 17, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 13 dicembre 2002, i
medesimi termini risultano, comunque, decorsi. Il principio di immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato
(immediatamente accertabile, come nel caso di una nullità processuale assoluta e specie) e
insanabile, sia data prevalenza alla prima ( Sez.
U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez.
3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 19/01/2011,
Gazzerotti, Rv. 249428).
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
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P.Q.M.
impugnata per Annulla senza rinvio la sentenza
essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28 giugno 2011.
esidente L'estensore
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
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IL CANCELEBRE E
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Claudia Planelli M
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