Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2011, n. 36892
CASS
Sentenza 28 giugno 2011

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La disciplina concernente l'irreperibilità dell'imputato deve essere raccordata con quella ad essa successiva riguardante i soggetti che collaborano con la giustizia, sottoposti a misura di protezione, la quale impone l'obbligatoria elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione; né, a tal fine, si può esigere che la qualità di collaboratore di giustizia risulti dagli atti del processo, in quanto, così come è richiesto obbligatoriamente, per la dichiarazione di irreperibilità, l'esecuzione di ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale, analoghe ricerche devono essere effettuate presso la predetta Commissione. L'omissione di queste ultime comporta la nullità del decreto di irreperibilità che si estende agli atti successivamente compiuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2011, n. 36892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36892
    Data del deposito : 28 giugno 2011

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