Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
ITALIANA UBBLICA Aula 'B' E-CAL CORTE SUPR008 35 /0 3 E REGISTRAZIONE ,374 271, 1 DI PACE) L IN NOME DEL TOPOONTAI 39 DA TE E TT. 46 ESEN R N Oggetto A (IST. Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE e giudizio di equità del giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6282/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere 1937 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 05/11/02Rel. ConsigliereDott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM NA & C SNC, con sede in Belmonte Mezzagno, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra PI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA REMO GUIDO 2, presso lo studio dell'avvocato VALERIO VIANELLO, difesa dall'avvocato CRISTOFORO FILECCIA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO;
- intimata 2002 avversO la sentenza n. 1225/00 del Giudice di pace di 2100 DATEDMA TT 7 - 7 1 C Inrinn depositata il 29/06/00 (R.G. 4939/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti, ai sensi dell'art. 375, 2° comma, c.p.c., il ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 29.6.2000 il giudice di pace di Palermo rigettava la domanda con la quale la società PI GI C. s.n.c. aveva convenuto in giudizio la Provincia di Palermo per ottenerne il ri- sarcimento dei danni, reclamati nella misura complessiva di lire 996.000, oltre accessori, che assumeva di avere subito perché il giorno 29.12.1998 la sua autovettura era finita in una buca, non segnalata né visibi- le, esistente sulla strada provinciale Belmonte Mezza- gno-Misilmeri. Il giudice adito, sulla scorta delle prove acquisi- te, considerava che la strada percorsa dall'autovettura era rettilinea;
che essa presntava soltanto una modesta "sconnessione della pavimentazione", facilmente avvi- stabile ed evitabile;
che detta sconnessione non pote- va, altresì, causare alcun danno ad autovettura che la moderata, in pieno giorno. Per la cassazione della sentenza la società SOC- combente ha proposto ricorso in base aftretre mezzi di do- glianza. Non ha svolto difese la intimata provincia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione del- la norma dell'art.112 c.p.c., assume la ricorrente SO- cietà che l'azione proposta non era da qualificare come azione da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., siccome aveva ritenuto il giudice di pace, ma dove- va essere qualificata come azione ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia. Con il secondo motivo denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 2051 e 2697 C.C., assume la ricorrente che dalla esatta qualificazione della do- manda come azione ex art.2051 c.c. il giudice di merito avrebbe dovuto far discendere la presunzione juris tan- tum di colpa dell'ente proprietario della stra- da, presunzione che la convenuta Provincia non aveva su- perato con la prova contraria del fortuito. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi deducono la violazione di norme di leg- ge, sono inammissibili in tema di ricorso per cassazione avversO sentenza del indian equità necessaria (art.113,2° comma, c.p.c.), quale quello in oggetto,giacchè la suddetta impugnazione è consenti- ta solo per il mancato rispetto delle regole processua- li, per violazione di norme costituzionali о comunita- rie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e non an- che per violazione di norme di diritto poste da legge ordinaria (Cass., sez.un., n. 716/99). Con il terzo motivo, denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente deduce la errata valutazione della prova da parte del giudice di merito, il quale avrebbe dovuto fare ricorso anche alle norme di comune esperienza. Il motivo è inammissibile in questa sede perché relativo a mera quaestio facti. altra pro- Il ricorso, pertanto, è rigettato, senza nuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 5 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. зный IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 21.0103 IL CANCELLIERE Dott.ssa Maria Aielo