Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Quando vi è stata elezione di domicilio, la dichiarazione del domiciliatario che, pur non essendosi rifiutato di ricevere l'atto, abbia indicato un diverso recapito dell'imputato non legittima l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 comma quarto cod. proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nullità del giudizio di appello derivante da nullità della notificazione del relativo decreto di citazione conseguente alla consegna dell'atto presso il difensore invece che presso il domicilio eletto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 19673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19673 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 350
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 12659/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.D.M. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 414/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2011 dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha ritenuto K.D.M. colpevole dei delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata violenza privata commessi in danno della moglie dal mese di gennaio fino al (OMISSIS) , condannandolo alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, concesse le attenuanti generiche ed unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, con il risarcimento dei cagionati alla parte civile e la condanna al pagamento di una provvisionale di Euro mille.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene, qui di seguito, sinteticamente indicato:
a) erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, poiché eseguita, in violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, art. 157 c.p.p., comma 7 e artt. 179 c.p.p., presso il difensore dell'imputato, e non presso il domicilio da questi eletto presso la sorella, a nulla rilevando le dichiarazioni rese dalla domiciliataria, che in occasione della procedura di notifica riferiva ai Carabinieri che il fratello si trovava in Polonia, fornendo loro l'indirizzo, dal momento che tale informazione non esonerava gli organi preposti alla notificazione dell'atto dall'eseguirla nei confronti della domiciliataria, in quanto persona idonea ai sensi dell'art. 157 c.p.p.;
b) violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli art. 572, 610 e 582 c.p., nonché omessa motivazione riguardo alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e comma 2, essendo stati censurati con l'atto di appello sia il profilo dell'assenza di dolo - stante il travisamento della fonte di prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, che aveva chiarito che il coniuge, in occasione di tutti gli episodi denunciati, era apparso in stato di ubriachezza, lamentando il mancato pagamento dello stipendio della moglie da parte del suo datore di lavoro, senza avere l'intenzione di maltrattarla per renderle la vita difficile ed intollerabile - sia l'aspetto relativo alla sussistenza delle aggravanti contestate, nulla essendo emerso, al riguardo, dalla istruttoria dibattimentale di primo grado;
si lamenta, inoltre, con riferimento all'applicazione del rapporto di specialità, il mancato assorbimento degli episodi relativi ai reati di violenza privata e di lesione personale lieve nella fattispecie di reato dei maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.;
c) violazione degli artt. 133 e 163 c.p., non risultando motivata la quantificazione della pena, individuata in misura incongrua e notevolmente superiore al minimo edittale, anche in ragione dell'illegittima e non riscontrata contestazione delle aggravanti, ed essendo stato erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, inflitta sulla base di presupposti inesistenti, in quanto il certificato penale del ricorrente non registra alcun precedente penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La prima doglianza è fondata ed ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dal ricorrente prospettate.
4. Risulta dagli atti processuali che i Carabinieri della Stazione di S. Eufemia d'Aspromonte, recatisi all'indirizzo comunicato dall'imputato quale domicilio eletto, hanno trovato sul posto la sorella, che ha loro riferito che il fratello si trovava in Polonia, fornendo al riguardo l'esatto indirizzo: essi hanno dunque restituito l'atto non notificato nei confronti dell'imputato, riferendo di avere effettuato la notifica del su indicato decreto presso il difensore di fiducia.
L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, dalla difesa tempestivamente formulata, è stata erroneamente rigettata dalla Corte distrettuale, poiché la relativa notifica non doveva essere effettuata presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (v. Sez. Un., n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Rv. 250120), ma presso il domicilio dall'imputato eletto, irrilevanti, al riguardo, dovendosi considerare le dichiarazioni rese dalla sorella dell'imputato all'atto della procedura di notifica, poiché la stessa, quale persona idonea ex art. 157 c.p.p., non si era rifiutata di riceverne copia. In caso di rifiuto di ricevere l'atto, invero, si sarebbe determinata una concreta situazione di impossibilità di notificarlo presso il domicilio eletto, ciò che, in effetti, avrebbe legittimato l'esecuzione della notifica mediante consegna dell'atto al difensore a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 1^, n. 22073 del 09/04/2013, dep. 23/05/2013, Rv. 256082). Ne discende l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, ove si consideri che l'omessa notificazione di un atto nel domicilio dichiarato importa la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., e, nel caso di mancata notifica del decreto di citazione, la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale (Sez. 5^, n. 847 del 05/11/1992, dep. 01/02/1993, Rv. 193491).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014