Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
La proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato scade con il deposito in cancelleria dell'elaborato nei termini fissati dal giudice, e non si protrae fino al momento dell'esame del perito nel contraddittorio delle parti.
Commentario • 1
- 1. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto processualeLuca Pistorelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
20 gennaio 2011 | Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto processuale penale Relazione al corso di aggiornamento svoltosi il 17 gennaio 2011, organizzato dall'Ufficio dei referenti per la formazione dei magistrati del distretto di Milano Pubblichiamo, ringraziando l'Autore ed i Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, la relazione predisposta dal dott. Luca Pistorelli per il periodico incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione. La relazione, relativa alle novità in materia di diritto processuale penale, è stata illustrata in un incontro tenuto a Milano il 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 25861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25861 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/06/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1041
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15102/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VI, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 22 marzo 2010 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sentito l'avvocato Sarno Egidio sostituto processuale dell'avvocato Filippo Castellaneta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Bari, quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del 5 febbraio 2010 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la richiesta di revoca per decorrenza dei termini massimi di fase e per cessazione delle esigenze cautelari della misura della custodia in carcere applicata nei confronti di VI IC, per i reati di lesioni personali gravissime, violenza privata aggravata e minaccia a pubblico ufficiale.
Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia che ha dedotto:
1) erronea applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2, lett. b), e art. 305 c.p.p., comma 1, per avere il Tribunale computato nella sospensione dei termini di custodia cautelare il periodo di tempo tra il conferimento dell'incarico e la deposizione del perito in dibattimento, con l'effetto di prolungare la sospensione per 4 mesi e 23 giorni, laddove tale periodo di tempo andava calcolato con esclusivo riferimento a quello assegnato per lo svolgimento della perizia;
2) erronea applicazione dell'art. 303 c.p.p., n. 3, lett. b), per non avere il Tribunale considerato nel computo del termine di fase il periodo di custodia cautelare sofferta prima del ripristino della misura, questione sollevata già con l'appello ex art. 310 c.p.p., ma su cui i giudici non hanno offerto alcuna motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbe l'altro. Il Tribunale di Bari ha calcolato la proroga dei termini di custodia cautelare per l'effettuazione della perizia sullo stato di mente dell'imputato dal giorno del conferimento dell'incarico (10.7.2009) al giorno dell'esame del perito (3.12.2009). Si tratta di un computo della proroga che, sebbene trovi riscontro in alcune decisioni di questa Corte (Sez. 1, 2 giugno 1999, n. 4011, Botticelli), non può essere condiviso, perché in questo modo l'individuazione del termine finale rischia di dipendere da scelte organizzative e di gestione delle udienze incompatibili con un istituto di carattere eccezionale, che incide direttamente sulla libertà personale. In altri termini, non appare coerente con la lettera e con lo scopo della disposizione contenuta nell'art. 305 c.p.p., comma 1 che il tempo assegnato per l'espletamento della perizia si protragga fino al momento in cui il perito espone oralmente l'esito dei suoi accertamenti, nel contraddittorio delle parti, in quanto la durata della proroga finisce per essere determinata da fattori estranei, laddove la norma deve essere interpretata in maniera rigorosa per assicurare la fondamentale garanzia rappresentata dalla previsione di termini certi di durata della custodia cautelare. Ne consegue che il riferimento contenuto nell'art. 305 c.p.p., comma 1 al "periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia" deve essere inteso come frazione temporale necessaria per l'espletamento dell'atto istruttorio peritale, che inizia con il conferimento dell'incarico e si esaurisce con il deposito in cancelleria dell'elaborato, nel termine indicato dal giudice.
Per queste ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame che terrà conto del principio di diritto sopra affermato.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010