Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2002, n. 7069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7069 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA,07 06 9 / 02 IN NOME DEL POPOLO 1 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4423/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 19895 Cron. SEGRETO Consigliere 1413 Rep.Dott. Antonio Ud. 18/03/02 AMATUCCI - Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI SSIONS ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € sul ricorso proposto da: ZIMA 2002 il AF SE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CALOGERO TODARO con studio in 90100 PALERMO VIA ANTONINO LO BIANCO 6, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI SPA, LA BARCA ANTONINO, LA BARCA CIRO;
- intimati avversO la sentenza n. 4545/99 del Tribunale di PALERMO, Sezione III Civile, emessa il 23/06/99 e 2002 depositata il 04/10/99 (R.G. 5884/98); 692 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 1 consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari il ricorso inammissibile о comunque venga rigettato. RILEVATO che è censurata la sentenza con la quale il tribunale di Palermo, riformando la sentenza del giudice di pace di Misilmeri solo in punto di più pre- cisa indicazione dell'importo (L. 470.276, in luogo di L. 303.900) della metà delle spese di consulenza da rimborsare all'attore, ha per il resto rigettato l'appello di IU IZ avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato i convenuti a risarci- re al IZ stesso solo la meta dei danni subiti a seguito di scontro tra autoveicoli, facendo applicazio- ne dell'art. 2054, comma 2, c.c.; che con i quattro motivi di ricorso -rispettivamen- te deducendo "violazione e falsa applicazione degli ar- ticoli 2054, comma 2, e 2697 c.c., 140, 141 e 143 del codice della strada omessa, insufficiente e contraddit- articoli", toria motivazione in relazione ai citati "violazione dell'art. 342 (ma, recte, 324) c.p.c. in ordine all'esame di punti di sentenza non appellati", "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione 2 riguardante punti decisivi della controversia", erronea dell'appellante alle spese processuali del condanna grado il ricorrente si duole che il tribunale non ab- bia ritenuto superata la presunzione di paritetico ap- porto causale colposo da parte di ognuno dei due condu- centi e che non abbia conseguentemente concluso nel senso dell'esclusiva o, quantomeno, prevalente respon- sabilità di AN La Barca;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione di legge e di vizio della motivazione), il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di le- gittimità, dove è esclusivamente consentito il control- lo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si rilevi incom- pleto, incoerente o illogico e non anche quando -come nella specie- il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex e 6.10.1998 n. plurimis, Cass.
6.11.1999 n. 12366 9898); 3 . che, in particolare: (a) la valutazione dell'attendibilità dei testi esclusivamente compete al giudice del merito e su di essa non può formarsi il giudicato interno;
(b) la circostanza che uno dei vei- coli venuti a collisione abbia superato la linea media- na della carreggiata non necessariamente comporta la colpa esclusiva o prevalente del suo conducente;
(c) conseguentemente, non verte su un punto decisivo l'omessa considerazione della denuncia di sinistro con la quale veniva riconosciuta tale circostanza, comunque considerata dal giudice del merito;
(d) correttamente il tribunale ha regolato le spese processuali avendo riguardo alla soccombenza prevalente di una delle par- ti;
DOT/29/1 che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato;
456T 10,33 che, in difetto di esercizio di attività difensiva DOT, 139, 44 da parte degli intimati, non sussistono i presupposti довт 18,00 per provvedere sulle spese;
157,44 visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito от т dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001 n. 89;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 18 marzo 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 4