Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 2
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina l'impossibilità della notifica al domicilio eletto e legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la notifica mediante consegna dell'atto al medesimo difensore d'ufficio, che aveva precedentemente rifiutato di riceverla in qualità di domiciliatario).
Nel caso di contestuale pendenza di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutività del titolo davanti al giudice dell'esecuzione e dell'atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, quest'ultimo è competente anche per l'incidente di esecuzione, salvo che non sia già intervenuta decisione irrevocabile, che preclude ogni ulteriore valutazione da parte del giudice dell'esecuzione o di altro giudice.
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- 1. Art. 670 - Questioni sul titolo esecutivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sentenza Cassazione Penale n. 22073 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22073 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CASSANO MARGHERITA SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMILIANO LUIGI N. IL 18/05/1974 avverso l'ordinanza n. 1209/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 04/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; lette/stele conclusioni del PG Dott. Ci_ 4( GO Lz- -t; 9-Af a ° Uditi difensor Avv.; W jAP LIU )° '1%”‘ L'-42-2-11 I 1/4 Km_ GA0 Data Udienza: 09/04/2013 Ritenuto in fatto. 1.Con ordinanza del 4 luglio 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente avanzata, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., da Massimiliano Luii Perrone, volta ad ottenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2013, n. 22073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22073 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1291
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 36303/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IL LU N. IL 18/05/1974;
avverso l'ordinanza n. 1209/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 04/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 luglio 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente avanzata, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., da ER IA UI, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 7707/2011, emessa il 21 giugno 2011, dal Tribunale di Milano per nullità della notifica dell'estratto contumaciale. Il giudice dell'esecuzione osservava che ER, in sede di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), non aveva designato un legale di fiducia e aveva dichiarato di volersi avvalere del difensore d'ufficio (avv. Albertina Rolla) e di eleggere domicilio presso lo studio del suddetto legale.
Con atto depositato il 17 settembre 2010 l'avv. Rolla dichiarava di rifiutare l'elezione di domicilio effettuata presso il suo studio da ER.
Le successive notifiche, compresa quella dell'estratto contumaciale della sentenza pronunziata il 21 giugno 2011 dal Tribunale di Milano, venivano eseguite presso lo studio dell'avv. Rolla. Sulla base di tale elementi di fatto, il giudice argomentava che il rifiuto del domiciliata rio di ricevere l'atto legittimava - come avvenuto nel caso di specie - la notifica nelle forme di cui all'art.161 c.p.p., comma 4. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ER IA UI, il quale, premesso che le censure riguardano esclusivamente la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, formula le seguenti doglianze.
Deduce contraddittorietà della motivazione, sussistendo un'evidente discrasia tra l'oggetto dei rilievi formulati dalla difesa e quelli interpretati dal giudice dell'esecuzione.
Lamenta erronea applicazione della legge penale, atteso che le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate nelle forma di cui all'art. 157 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto il rifiuto del difensore d'ufficio di ricevere l'atto quale domiciliatario avrebbe dovuto comportare la notifica nel luogo di effettiva residenza dell'imputato o presso il domicilio reale dell'imputato, luoghi entrambi risultanti dal verbale di identificazione.
Rileva, inoltre, che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore d'ufficio ha comportato una mancata di effettiva conoscenza del provvedimento conclusivo da parte dell'imputato e ha fatto venire meno qualsiasi forma di presunzione legale di conoscenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La prima doglianza appare priva di pregio, atteso che l'argomentazione sviluppata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato ha tenuto conto, in ogni caso, dei rilievi difensivi riguardanti l'irrituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e che il riferimento alle modalità di notifica degli altri atti processuali non ha in alcun modo inciso, invalidandola, sulla struttura logica della motivazione dell'ordinanza oggetto del ricorso.
2. Anche la seconda doglianza non merita accoglimento. Il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d'ufficio) di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (Sez. 5, n. 8825 dell'1 ottobre 1997) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez, 1, n. 4783 del 25 gennaio 2012; Sez. 4, n. 31658 del 20 maggio 2010; Sez. 5, n. 1935 del 19 ottobre 1999; Sez. 5, n. 2493 del 19 novembre 1998). Nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, il rifiuto del difensore d'ufficio di fungere da domiciliatario dell'imputato ha determinato l'impossibilità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio eletto e ha reso del tutto legittima la conseguente adozione della formalità di notificazione disciplinata dall'art. 161 c.p.p., comma 4. 3. Priva di pregio è anche l'ultimo motivo di ricorso. Il legislatore, con la introduzione nel nuovo codice di rito di tale disposizione, ha voluto mettere ordine nella materia attinente i rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, inoltre, definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dar luogo a sovrapposizioni di decisioni incidenti, direttamente o indirettamente.
Nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutività del titolo e dell'atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione e può adottare soltanto i provvedimenti de liberiate (Sez. Un. n. 36084/ 2005 2005, ric. Fragomeli). Può, però, verificarsi che la impugnazione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice della cognizione competente ovvero venga proposta davanti a quest'ultimo dopo la presentazione dell'incidente di esecuzione, ma prima della decisione. Anche in questo caso sussiste una situazione di potenziale conflitto, dal momento che la stessa questione (esistenza o meno di un regolare titolo esecutivo) deve essere esaminata da entrambi i giudici, sia pure per finalità diverse.
La questione deve essere risolta applicando lo stesso principio di cui all'art. 670 c.p.p., comma 2, e, quindi, attribuendo la competenza anche per l'incidente di esecuzione al giudice dell'impugnazione, fermo restando che, una volta che una delle due decisioni sia diventata definitiva, in base anche ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p., non può essere modificata e ha efficacia fra le parti precludendo ogni ulteriore decisione del giudice dell'esecuzione o di altro giudice (Sez. Un. n. 36084/ 2005 2005, ric. Fragomeli). Alla stregua di questi principi occorre sottolineare che il giudice dell'esecuzione è stato investito unicamente della questione concernente la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e non anche della istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) che non risulta neppure prospettata al giudice competente a conoscere dell'impugnazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013