Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione dell'espulsione prevista dall'art. 13, tredicesimo comma, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2001, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 04/12/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 6695
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 047379/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO Corte di Appello di Campobasso
nei confronti di:
1) SHTJEFNI MARK N. IL 04/03/1962
avverso SENTENZA del 26/09/2000 GIP TRIBUNALE di ISERNIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
OSSERVA
Con sentenza del 26.9.2000, il GIP del Tribunale di Isernia applicava a Shtjefni Mark, sull'accordo delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., la pena di due mesi di arresto, condizionalmente sospesa,
per il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25.7.1998, n.286, perché, quale cittadino straniero espulso con decreto del prefetto di Alessandria, rientrava nel territorio dello Stato italiano senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Il P.M. proponeva ricorso per cassazione denunciando l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 163, comma 1, c.p., in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e per violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla omessa pronuncia dell'ordine di espulsione immediata.
Deve essere disatteso il primo motivo di ricorso riguardante la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di accoglimento della concorde richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. - Invero, nella giurisprudenza di questa Corte sono stati indicati i requisiti minimi della motivazione della sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, precisando che essa non richiede una analitica disamina delle risultanze processuali e può consistere nella enunciazione, anche implicita, che sono state compiute le verifiche che la legge impone al giudice (Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino;
Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto). Alla luce di tale indirizzo, non possono trovare accoglimento le censure formulate dal P.M., dovendo ritenersi che il GIP abbia valutato, sia pure in modo implicito, la sussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione della pena nell'ambito dell'assetto complessivo concordato dalle parti. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. Invero, l'art. 13, comma tredicesimo, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che in caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Come ha esattamente osservato il P.M. ricorrente, l'ordine di espulsione ha natura di sanzione amministrativa accessoria, che deve essere necessariamente applicata anche quando il giudizio venga definito con sentenza pronunciata sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: la tesi del ricorrente prova puntuale base giustificativa nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui con la predetta sentenza devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che da essa conseguono di diritto (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1998, Bosio). Poiché il GIP ha omesso di disporre l'espulsione con accompagnamento immediato, la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto relativo alla mancata applicazione della disposizione anzidetta: a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, in quanto, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue di diritto, l'espulsione con accompagnamento immediato deve essere direttamente disposta da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa espulsione, che dispone.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002