Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2009, n. 22705
CASS
Sentenza 16 aprile 2009

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I limiti previsti dall'art. 270, comma primo cod. proc. pen. per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi non si applicano al procedimento attinente al reato di procurata inosservanza di pena commesso in favore del condannato latitante, qualora le intercettazioni siano state disposte ai sensi dell'art. 295, comma terzo cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il procedimento de quo non può considerarsi "diverso" rispetto all'ambito operativo in cui si è svolta la ricerca del latitante, presentando con esso evidenti profili di connessione storica e funzionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2009, n. 22705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22705
    Data del deposito : 16 aprile 2009

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