Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
I limiti previsti dall'art. 270, comma primo cod. proc. pen. per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi non si applicano al procedimento attinente al reato di procurata inosservanza di pena commesso in favore del condannato latitante, qualora le intercettazioni siano state disposte ai sensi dell'art. 295, comma terzo cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il procedimento de quo non può considerarsi "diverso" rispetto all'ambito operativo in cui si è svolta la ricerca del latitante, presentando con esso evidenti profili di connessione storica e funzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2009, n. 22705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22705 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
22705 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/04/2009
SENTENZA N.736, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MANNINO SAVERIO FELICE PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MILO NICOLA N. 041736/2006
3. Dott. CORTESE ARTURO "
4. Dott.MATERA LINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) TE LI N. IL 24/08/1972
del 17/07/2006 avverso SENTENZA
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
del let. Viko D'Ambrosis,
ricorso Fatto
Con sentenza del 02.11.2005 il Tribunale di Como dichiarava LA
IL colpevole del delitto ex art. 390 cp., per avere aiutato CH EL, condannato in via definitiva alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dodici di reclusione per estorsione, a sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta, consentendogli di rimanere nascosto e assistito in una abitazione di Guanzate.
Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del
17.07.2006, confermava la pronuncia del Tribunale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che:
1) la sua responsabilità è stata basata su circostanze del tutto inadeguate, avendo egli semplicemente aiutato il CH nel disbrigo di pratiche relative all'acquisto di un immobile;
2)- non erano utilizzabili i risultati di intercettazioni telefoniche eseguite esclusivamente per la ricerca del condannato;
3) le predette intercettazioni erano state inoltre eseguite fuori degli impianti della Procura procedente senza un decreto del P.M. adeguatamente motivato.
Diritto
Il ricorso è infondato. Per quanto concerne, invero, l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite esclusivamente per la ricerca del condannato, si osserva che:
---non operando la legge alcuna distinzione e dovendosi i commi 3 e 3- bis dell'art. 295 cpp. coordinare al precedente comma 2, che contempla lo stato di latitanza per tutti i casi di cui all'art. 296, co. 1, cpp., è fuori discussione la possibilità di disporre, ex art. 295, co. 3 e 3-bis c.p.p., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni anche per agevolare la cattura di persona condannata con sentenza definitiva e resasi latitante ad ordine di esecuzione (v., fra le altre, Cass. 09.12.1999,
Bolandin);
- parimenti incontroverso è che le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell'art.295, comma 3, c.p.p., al fine di agevolare le ricerche del latitante, possano essere utilizzate anche a fini probatori (v., fra le altre, Cass. 12.07.1999, Siascia);
---nella specie non possono valere i limiti di cui al comma 1 dell'art. 270 cpp., posto che il procedimento attinente al reato di procurata inosservanza di pena commesso in favore del condannato latitante, per la cui ricerca sono state disposte le intercettazioni, non può tecnicamente considerarsi “diverso", nel senso sostanziale in cui va intesa tale nozione nella norma sopra citata (v. in argomento, fra le altre, Cass. nn. 348/07, 29421/06, 46075/04), rispetto all'ambito operativo in cui si è svolta tale ricerca, con il quale presenta evidenti profili di stretta connessione storica e funzionale. E' utile ricordare al riguardo il precedente di questa Corte, alla stregua del
ہے quale è utilizzabile il contenuto di intercettazioni disposte per la cattura dell'imputato latitante nel processo per favoreggiamento personale a carico di chi l'abbia aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (sent. 44756 del 2003).
Circa l'eccezione di esecuzione delle intercettazioni fuori degli impianti della
Procura procedente senza un decreto del P.M. adeguatamente motivato, rilevasi che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare SS.UU. n. 23 del 2004), l'attestazione del P.M. relativa alla "indisponibilità attuale delle postazioni presso la sala ascolto di questa Procura", di cui dà atto la Corte di merito, deve ritenersi senz'altro una motivazione valida e sufficiente ai fini di quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 268 cpp. Venendo ora alle contestazioni sulla sussistenza della responsabilità, le stesse si basano su una sostanziale negazione delle numerose e convergenti circostanze di fatto, emergenti dalle risultanze intercettive e documentali richiamate nelle sentenze di merito, dimostrative di una fitta, continuativa e consapevole attività di assistenza (per esigenze alimentari, voluttuarie, finanziarie, comunicative) prestata al latitante CH, che si era rifugiato e nascosto (non potendo così provvedere personalmente al soddisfacimento delle dette esigenze) in un appartamento di Guanzate, già condotto in locazione dall'imputato e che venne poi acquistato dallo stesso CH: attività che è andata ben al di là del mero contatto per il disbrigo delle pratiche relative all'acquisto dell'immobile.
PQM
Visti gli artt. 615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente A. Contese S. F. Mannino страшно DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 29 MAG 2009
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