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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17775 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AB IC, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX dal Tribunale di Pescara con sentenza del 13/6/2024, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, parzialmente riformando la sentenza del primo grado limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.
2. Il RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolando a sostegno del ricorso due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per espletare la perizia psichiatrica sulla persona del ricorrente, invocata dalla difesa sulla base di documentazione medica attestante disturbi della personalità di carattere Penale Sent. Sez. 2 Num. 17775 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/02/2026 non transitorio, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che non poteva ritenersi sufficiente a far dubitare della piena capacità di intendere e di volere del XXXXX, anche considerando che questo all’udienza di convalida dell’arresto aveva presentato le sue scuse, giustificando la sua condotta della sera precedente con l’uso di sostanze stupefacenti.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina di cui al capo 1), nonostante l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non potendosi ravvisare alcuna violenza o minaccia nel porre soltanto la mano sulla maniglia della portiera di una vettura allo scopo di aprirla, tentativo reso vano dal preventivo azionamento del blocco automatico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito specificati. 1. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché, secondo l’insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936 - 01). Peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell’insussistenza di elementi tali da indurre a ritenere la perizia richiesta necessaria ai fini della decisione, atteso che l’elaborato peritale prodotto dalla difesa era stato redatto diversi anni prima dei fatti per cui si procede, mentre nel corso dell’interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dell’arresto il RI aveva rilasciato dichiarazioni lineari e logiche, scusandosi per condotte relative ai fatti contestatigli, dallo stesso attribuite all’uso di sostanze stupefacenti, la sera precedente. A fronte delle valutazioni dei giudici di merito in ordine all’insussistenza del requisito della necessità della perizia, inoltre, ben avrebbe potuto il ricorrente reiterare la richiesta in sede giudizio ordinario, salvo poi ottenere la riduzione della pena per il rito negato, qualora si fosse verificata in virtù dell’espletata perizia la presenza di un vizio di mente al momento del fatto. 2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto le sentenze di merito, con riferimento al capo n. 1 dell’imputazione, atteso che la sentenza impugnata, a fronte di un 2 ricorso in appello con il quale si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, ha riconosciuto gli elementi della tentata rapina nella condotta del XXXXX per avere questo “con violenza e minaccia, fermato l’autovettura condotta dal XXXXXXXXXXXXXXXX cercato con forza di aprire la portiera della stessa…”, senza riuscire nell’intento “per la prontezza del conducente dell’autovettura nel bloccare le portiere della stessa e ripartire”. Con tali elementi, però, la Corte territoriale non ha specificato in alcun modo quale possa essere stata la minaccia o “violenza alla persona” poste in essere ai danni della persona offesa, tale non potendo ritenersi, di per sé, il solo tentativo di aprire una portiera, peraltro già bloccata dall’interno. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo 1), ritenuto in sentenza unito dal vincolo della continuazione con gli altri contestati, con rinvio per nuova valutazione sul punto alla Corte di appello di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo alla Corte di Appello di Perugia Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AB IC, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX dal Tribunale di Pescara con sentenza del 13/6/2024, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, parzialmente riformando la sentenza del primo grado limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.
2. Il RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolando a sostegno del ricorso due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per espletare la perizia psichiatrica sulla persona del ricorrente, invocata dalla difesa sulla base di documentazione medica attestante disturbi della personalità di carattere Penale Sent. Sez. 2 Num. 17775 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/02/2026 non transitorio, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che non poteva ritenersi sufficiente a far dubitare della piena capacità di intendere e di volere del XXXXX, anche considerando che questo all’udienza di convalida dell’arresto aveva presentato le sue scuse, giustificando la sua condotta della sera precedente con l’uso di sostanze stupefacenti.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina di cui al capo 1), nonostante l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non potendosi ravvisare alcuna violenza o minaccia nel porre soltanto la mano sulla maniglia della portiera di una vettura allo scopo di aprirla, tentativo reso vano dal preventivo azionamento del blocco automatico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito specificati. 1. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché, secondo l’insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936 - 01). Peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell’insussistenza di elementi tali da indurre a ritenere la perizia richiesta necessaria ai fini della decisione, atteso che l’elaborato peritale prodotto dalla difesa era stato redatto diversi anni prima dei fatti per cui si procede, mentre nel corso dell’interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dell’arresto il RI aveva rilasciato dichiarazioni lineari e logiche, scusandosi per condotte relative ai fatti contestatigli, dallo stesso attribuite all’uso di sostanze stupefacenti, la sera precedente. A fronte delle valutazioni dei giudici di merito in ordine all’insussistenza del requisito della necessità della perizia, inoltre, ben avrebbe potuto il ricorrente reiterare la richiesta in sede giudizio ordinario, salvo poi ottenere la riduzione della pena per il rito negato, qualora si fosse verificata in virtù dell’espletata perizia la presenza di un vizio di mente al momento del fatto. 2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto le sentenze di merito, con riferimento al capo n. 1 dell’imputazione, atteso che la sentenza impugnata, a fronte di un 2 ricorso in appello con il quale si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, ha riconosciuto gli elementi della tentata rapina nella condotta del XXXXX per avere questo “con violenza e minaccia, fermato l’autovettura condotta dal XXXXXXXXXXXXXXXX cercato con forza di aprire la portiera della stessa…”, senza riuscire nell’intento “per la prontezza del conducente dell’autovettura nel bloccare le portiere della stessa e ripartire”. Con tali elementi, però, la Corte territoriale non ha specificato in alcun modo quale possa essere stata la minaccia o “violenza alla persona” poste in essere ai danni della persona offesa, tale non potendo ritenersi, di per sé, il solo tentativo di aprire una portiera, peraltro già bloccata dall’interno. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo 1), ritenuto in sentenza unito dal vincolo della continuazione con gli altri contestati, con rinvio per nuova valutazione sul punto alla Corte di appello di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo alla Corte di Appello di Perugia Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3