Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
Non sussiste conflitto positivo di competenza nel caso in cui una misura cautelare sia disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto: a tale ipotesi, invero, può applicarsi la disciplina di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2006, n. 36078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36078 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2924
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021579/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza fra:
1) GIP TRIB. LATINA;
e
2) GIP TRIB. S.M.C.V. - CONFLITTO;
denunciato da:
IS TO;
e rilevato con ORDINANZA del 18/05/2006 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, (inammissibilità del conflitto).
OSSERVA
Con atto depositato il 18.5.2006 presso il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i difensori di IS TO esponevano che questi era stato sottoposto a custodia cautelare con ordinanza del 14.12.2005 per acquisto di stupefacenti in ingente quantità da una sedicente nigeriana nota con diversi "alias" in Castelvolturno, tra il 4.12.2003 e il 5.2.2004 (misura sostituita il 24.1.2006 con l'obbligo di dimora in provincia di Latina dal Tribunale del riesame).
Il 28.2.2006 era stato eseguito nei suoi confronti altro provvedimento impositivo della custodia in carcere per spaccio di stupefacenti in Terracina tra il febbraio e il maggio 2005, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina.
Dagli atti posti a fondamento delle ordinanze risulterebbe che la sostanza spacciata faceva parte di quella in precedenza acquistata in Castelvolturno sicché le due condotte, alternativamente contemplate dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, venivano assorbite in unico reato a sviluppo progressivo. Ne conseguiva la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove si era realizzata la prima delle condotte addebitate. In subordine, ove si fosse ritenuta l'autonomia degli illeciti, questi sarebbero legati dal medesimo disegno criminoso o da nesso teleologico, e tale connessione darebbe luogo ugualmente alla competenza della sede campana, ove era stato posto in essere il primo e più grave fatto.
Gli esponenti sollecitavano pertanto la richiesta degli atti al G.I.P. di Latina, contestualmente denunciando conflitto di competenza. La denuncia è stata qui trasmessa dall'ufficio ricevente il 18.5.2006. Il denunciato conflitto positivo è insussistente. Infatti, il giudice per le indagini preliminari si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del procedimento, con la conseguenza che dinanzi a tale giudice, se non investito attualmente di una specifica attività processuale, l'imputato non può sollevare questioni di competenza per territorio. Pertanto, in relazione alle attività già compiute dal G.I.P. ed esaurite non possono sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale;
in particolare, quando una misura cautelare sia disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto, è applicabile l'art. 297 c.p.p., comma 3, che disciplina l'ipotesi soltanto in relazione alla durata della misura stessa, con esclusione di qualsiasi preclusione, nullità o unificazione dei provvedimenti applicativi (cfr. Cass., Sez. 1^, 21.9/27.10.1994 n. 3751, confl., comp. G.I.P. Roma e altro). Quanto poi all'ipotesi di connessione prospettata in via subordinata, l'art. 28 c.p.p., comma 3, dispone espressamente che nel corso delle indagini preliminari non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione. È da notare, oltretutto, che l'interessato non rimane senza tutela in caso di provvedimento coercitivo disposto da giudice che erroneamente si ritenga competente;
è infatti consolidata giurisprudenza di questa Corte che l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile con i normali mezzi di impugnazione del riesame e del ricorso per Cassazione (Sez. Un. 25.10/12.12.1994, De Lorenzo). Il conflitto denunciato va dunque dichiarato insussistente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006