Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
Non sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato con riferimento all'ordinanza del giudice di pace che, ritenuta la configurabilità di una circostanza aggravante non contestata, invece di trasmettere gli atti al pubblico ministero, abbia investito il tribunale competente per il reato aggravato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2008, n. 24704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24704 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2008
Dott. GIORDANO ER - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1401
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI ER - Consigliere - N. 004912/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TRIBUNALE DI CHIETI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE DI CHIETI;
ORDINANZA del 10/01/2008 TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto la trasmissione degli atti al PM di Chieti.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 28.03.2006 il Giudice di Pace di Chieti dichiarava la propria incompetenza a giudicare D'VE ER imputato dei reati di ingiuria e minaccia ai danni di De RC NI, trasmettendo gli atti al locale Tribunale indicato come competente. Rilevava l'anzidetto Giudice di Pace che la parola pronunciata con presunto intento ingiurioso "geovista" integrasse l'aggravante di cui alla L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, il che imponeva il ritenuto trasferimento di competenza.
2. Con ordinanza 10.01.2008 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, sollevava conflitto negativo di competenza rilevando come il Giudice di Pace avesse inviato direttamente gli atti al Tribunale (a contestazione immutata), anziché inviarli al Procuratore della Repubblica per la valutazione di rito in ordine all'eventuale contestazione di siffatta aggravante.
3. La questione che divide il Tribunale di Chieti ed il locale Giudice di Pace, ancorché ritenuta dal primo integrare un conflitto negativo di competenza, di tal che lo ha formalmente sollevato, chiedendone la soluzione a questa Corte, in realtà non costituisce vero e proprio conflitto in senso tecnico. Ed invero il Tribunale (v. verbale di udienza in data 10.01.2008) del tutto correttamente ha rilevato che il Giudice di Pace, nel ravvisare una profilabile aggravante, avrebbe dovuto non già inviare direttamente gli atti ad esso Tribunale, ma trasmetterli al Procuratore della Repubblica (unico titolare della facoltà di ravvisare l'opportunità di elevare siffatta contestazione). In definitiva il Tribunale non si è formalmente dichiarato incompetente (e quindi non vi può essere conflitto), avendo solo rilevato che il Giudice di Pace avrebbe dovuto trasmettere gli atti non ad esso Tribunale, ma al locale Procuratore della Repubblica. È quindi del tutto evidente che il Tribunale di Chieti, che aveva ben colto l'erroneità della trasmissione degli atti da parte del Giudice di Pace, anziché sollevare improprio conflitto negativo di competenza, di certo avrebbe potuto - e dovuto - limitarsi a trasmettere gli atti al locale Procuratore della Repubblica per le decisioni di competenza di quest'ultimo. Dopo di che il P.M., se riterrà di contestare l'aggravante profilata dal Giudice di Pace, chiederà al Gip il decreto che dispone il giudizio davanti al competente Tribunale (così consentendo all'imputato di fruire, ove lo ritenga, dei riti alternativi), altrimenti restituirà gli atti al Giudice di Pace per il giudizio sulla base della primitiva imputazione. Tale è invero il sistema derivato a seguito della sentenza n. 76/1993 della Corte Costituzionale, che ha inciso dell'art. 23 c.p.p., comma 1, cfr., sul punto, in termini, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 12317 in data 25.02.2004, Rv. 227447, Cicero ed Altri. Ciò posto, non resta a questa Corte che ordinare la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008