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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI BA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO GALANTE, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 novembre 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato condizionato, aveva condannato TT OL per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società coop. a r.l. "AM" in liquidazione coatta amministrativa, di cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza del Tribunale di Potenza con sentenza depositata il 25 gennaio 2017; di tale società OL era Presidente con potere di firma, mentre il concorrente / Penale Sent. Sez. 5 Num. 7384 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 30/11/2022 ER GI TR — contro il quale si procede separatamente — era amministratore delegato della società. Il giudizio abbreviato aveva visto l'assunzione della testimonianza del consulente della società cooperativa IU TE, la cui escussione era stata posta come condizione del rito. 2. La sentenza predetta è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. Il ricorso consta di un unico motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione ed è suddiviso in tre segmenti. 2.1. Quanto alla condotta distrattiva concernente le attrezzature e gli impianti della società cooperativa trasferiti alla ditta individuale "istituto di vigilanza la RO", secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione circa le numerose deduzioni formulate nell'appello, dal momento che si era acriticamente appiattita su quella di primo grado. L'appello contestava la lettura data dal Giudice dell'udienza preliminare al dato probatorio quanto alla vendita delle macchine contasoldi alla società RA, che il giudicante aveva dato per accertata, pur avendo poi ritenuto che comunque vi fosse stata distrazione, in quanto un apparecchio era stato ritrovato nella disponibilità della ditta individuale. Aggiunge il ricorrente che il Giudice di prime cure aveva errato quando aveva ritenuto che la cessione alla società "RA" s.r.l. riguardasse una sola macchina, mentre si trattava di ben dieci macchinari, circostanza che confligge con la tesi del Giudice dell'udienza preliminare secondo cui la ditta La RO, entrando in possesso dei locali della AM, aveva ivi trovato, a costo zero, tutti i macchinari ì, e che non vi era alcuna dimostrazione che gli apparecchi per la conta dei soldi trovati nella disponibilità della ditta individuale fossero quelli della Coop. AM. Il consulente del pubblico ministero dott. Ferraro, infatti, non aveva mai effettuato alcun sopralluogo presso la sede della ditta la RO né aveva mai catalogato i macchinari di quest'ultima o ne aveva verificato la provenienza. Neanche era stato accertato — qualora si fosse voluto ritenere che i macchinari venduti alla RA fossero quelli trovati nella disponibilità della ditta individuale — se il prezzo di vendita non fosse parametrato al loro reale valore di mercato. Il consulente — aggiunge il ricorrente — non aveva neanche verificato compiutamente tutte le scritture contabili della cooperativa, nel qual caso avrebbe avuto contezza dell'effettività della vendita a RA e del relativo pagamento tracciato;
anche la Corte territoriale, dal canto suo, aveva errato laddove aveva parlato di una sola macchina contasoldi. 2 In ogni caso, sia il Giudice di prime cure che la Corte territoriale avevano errato nel fondare le proprie conclusioni sull'esame del teste Ferrante, che aveva svolto accertamenti incompleti. Altro aspetto su cui il ricorrente indulge è quello della valutazione di attendibilità, in tesi altalenante, svolta dal Giudice dell'udienza preliminare rispetto alla testimonianza TE e del travisamento di una domanda posta dalla difesa al predetto. Nel riportarsi apoditticamente alla decisione di prime cure — conclude il ricorrente — la Corte di appello aveva eluso tutte le doglianze che avrebbero imposto una nuova verifica delle risultanze istruttorie. 2.2. Il secondo snodo del ricorso concerne il contratto di affitto, ritenuto teso a dissimulare una distrazione del ramo di azienda della società coop. a r.l. "AM" alla s.r.l. RO Service. Nel sostenere la censura, il ricorso richiama le dichiarazioni del dott. Ferrante (c.t. del pubblico ministero) sulla causa dell'insolvenza della società cooperativa, addebitata ad una contrazione dei ricavi, e i passaggi della sentenza di primo grado. La ritenuta certa dismissione di tutte le attività della AM a favore della s.r.l. RO Service sarebbe smentita dalla consulenza Ferrante, che, indicando i cinque rami di azienda nella titolarità della cooperativa AM, contraddiceva l'assunto secondo cui, con l'affitto di ramo di azienda, la cooperativa avesse dismesso tutte le attività. Sarebbe smentita altresì la contemporaneità tra l'emissione, da parte della RO service s.r.I., della fattura di compensazione che sarebbe valsa a dissimulare il mancato pagamento dei canoni di affitto di ramo di azienda (il 2 maggio 2014) e l'avvio dell'istruttoria per la liquidazione coatta amministrativa della società coop. a r.l. "AM", deliberata dal Mise il 7 aprile 2015. L'affitto di ramo di azienda per i servizi di portierato e guardiania, come dimostrato da un passaggio della deposizione TE testualmente riportato, era servito non già a distrarre, ma a salvaguardare i livelli occupazionali e a dismettere la gestione di servizi incapaci di produrre ricavi superiori ai costi, mantenendo quelli di autofficina, vendita pneumatici e noleggio vetture. Prosegue il ricorso contestando l'interpretazione delle dichiarazioni del dott. TE fatta dal Giudice dell'udienza preliminare quanto alla fattura di compensazione che invece era stata correttamente emessa dalla RO service s.r.l. — come sostenuto e dimostrato documentalmente con l'atto di appello — per compensare quella erroneamente emessa dalla cooperativa per i servizi di portierato e guardiania relativi al mese di aprile 2014, che invece erano stati eseguiti con personale della RO service s.r.l. A fronte di motivi di appello che ribadivano la versione difensiva fondata sulla testimonianza TE, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'inattendibilità del contributo del consulente della società 3 cooperativa solo per la "vicinanza alla coop. sesamo" e per la natura autoindiziante delle dichiarazioni rese, che non avevano determinato però alcuna iniziativa della Procura della Repubblica di Potenza. Altrettanto veritiera e documentalmente provata era la circostanza segnalata da TE circa il pagamento, da parte della RO service, di un debito di 25.000 euro della cooperativa AM nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Affinché fosse provata l'ipotesi distrattiva, sarebbe stato necessario dimostrare la dismissione dell'azienda della società coop. a r.l. "AM" di cui ha scritto il Giudice dell'udienza preliminare, mentre ciò era stato smentito dallo stesso consulente del pubblico ministero, che aveva indicato che i rami erano cinque, tre dei quali non erano oggetto di affitto. A dispetto di quanto sostenuto nella sentenza circa il mancato pagamento dei canoni di affitto, la cooperativa AM aveva sempre emesso fattura. L'affitto di ramo di azienda non era stato depauperativo per le ragioni creditorie, tanto che il liquidatore dott. Grippa lo aveva mantenuto in piedi. Il ricorrente precisa di non pretendere una diversa valutazione delle fonti di prova, ma di evidenziare i vizi della decisione avversata, in particolare l'omessa risposta a specifici e ben circostanziati motivi di gravame. 2.3. Il terzo snodo del motivo di ricorso concerne il coefficiente soggettivo. Nella motivazione della Corte di appello era stato ripetuto l'errore che aveva già commesso il Giudice dell'udienza preliminare, vale a dire quello di considerare quale controparte contrattuale della cooperativa "AM" l'Istituto di Vigilanza la RO, mentre si trattava della "RO service s.r.l.". Nei motivi di appello si era segnalato che TE aveva riferito che OL si limitava a portargli i documenti contabili e le presenze giornaliere dei dipendenti, ma che non aveva mai affermato di avere condiviso con l'imputato le scelte di bilancio. Del resto anche il consulente tecnico del pubblico ministero Ferrante aveva detto del ruolo di protagonista di TR e della marginalità di OL, che firmava solo i contratti. La sentenza impugnata è completamente silente sul ruolo di OL quale amministratore senza delega, tema ampiamente sviluppato nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. 1. Il primo segmento del ricorso affronta il tema della cessione dei macchinari contasoldi all'Istituto di vigilanza "la RO", verso la quale si ritiene vi fosse stata una dismissione delle attività della AM. 4 A questo tema, la sentenza impugnata dedica poche righe, a dispetto di un appello che aveva contrastato le affermazioni (neanche particolarmente dettagliate) del Tribunale, osservando che vi era prova documentale della cessione di tutti i macchinari (e non solo di uno di essi) alla società RA, operazione commerciale accompagnata da regolare fattura in cui essi erano indicati per marca e modello ed alla quale era seguito il pagamento della somma pattuita, incassata con bonifico del 9 aprile 2014 (cfr. pag. 4 dell'atto di appello). Egualmente l'appello affrontava il tema della congruità del prezzo di vendita dei macchinari, richiamando risultanze probatorie a sostegno della loro obsolescenza. La decisione avversata, di contro, ha adottato una motivazione del tutto generica, che rivela una mancanza di confronto con le censure dell'appellante, accennando solo alla macchina contasoldi poi ritrovata nella disponibilità dell'Istituto di vigilanza La RO, non soffermandosi sulla vendita a RA di tutte le apparecchiature ed affermando che, per tale vendita, non era stato corrisposto «alcunché». Al contrario, i motivi di appello, facendo riferimento a dati precisi, avrebbero imposto una risposta che, se del caso, ne smentisse la valenza a discarico, ricostruendo l'operazione e delineandone puntualmente la fraudolenza. 2. Il secondo snodo del ricorso concerne il contratto di affitto, ritenuto teso a dissimulare una distrazione del ramo di azienda della società coop. a r.l. "AM" a beneficio della s.r.l. RO Service, che non avrebbe pagato quanto pattuito. Ebbene, anche in questo caso la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di gravame, che erano molto puntuali a proposito della questione della compensazione — parziale — dei primi canoni maturati per l'affitto di ramo di azienda per i mesi da aprile a luglio 2014 con un credito che la RO Service s.r.l. vantava nei confronti della società "AM", con l'indicazione di date, importi e numeri di fatture, oltre che con riferimento al riconoscimento del debito residuo della RO nei confronti della AM per la parte che non era stata compensata (cfr. pag. 7 e segg. dell'atto di appello). L'appello spiegava altresì che i canoni successivi erano stati pignorati presso la "RO" da Equitalia per debiti erariali della "AM". Di tutto questo non vi è traccia in sentenza, laddove la Corte territoriale ha affidato la motivazione a poche affermazioni assertive circa il mancato pagamento del canone e circa la presunta genericità dell'appello che, al contrario, come puntualmente lamentato nel ricorso, non aveva tale caratteristica. Ciò avrebbe imposto una risposta da parte della Corte di merito 5 che verificasse la tenuta della sentenza di primo grado alla luce delle osservazioni critiche dell'appellante. 3. La decisione avversata appare carente anche quanto al coefficiente soggettivo della condotta imputata al ricorrente, dal momento che OL era un amministratore senza delega, il che avrebbe imposto, come invocato nell'atto di appello, una riflessione specifica sul suo coinvolgimento psichico nelle condotte che gli vengono addebitate, tanto più che la prima, a differenza della seconda (che lo aveva visto firmatario del contratto di affitto) non recava evidenze di una sua partecipazione. Ricorda il Collegio, a quest'ultimo proposito, che la giurisprudenza di questa Corte stabilisce che, ai fini della configurabilità del concorso degli amministratori senza delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell'amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio -secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Berlucchi e altri, Rv. 256939; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, VI e altri, Rv. 253765). 4. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata va annullata;
la Corte del rinvio dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate, curando di dare compiuto riscontro ai motivi di appello, conservando, tuttavia, piena autonomia valutativa quanto al merito della regiudicanda e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, AR e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 30/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO GALANTE, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 novembre 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato condizionato, aveva condannato TT OL per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società coop. a r.l. "AM" in liquidazione coatta amministrativa, di cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza del Tribunale di Potenza con sentenza depositata il 25 gennaio 2017; di tale società OL era Presidente con potere di firma, mentre il concorrente / Penale Sent. Sez. 5 Num. 7384 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 30/11/2022 ER GI TR — contro il quale si procede separatamente — era amministratore delegato della società. Il giudizio abbreviato aveva visto l'assunzione della testimonianza del consulente della società cooperativa IU TE, la cui escussione era stata posta come condizione del rito. 2. La sentenza predetta è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. Il ricorso consta di un unico motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione ed è suddiviso in tre segmenti. 2.1. Quanto alla condotta distrattiva concernente le attrezzature e gli impianti della società cooperativa trasferiti alla ditta individuale "istituto di vigilanza la RO", secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione circa le numerose deduzioni formulate nell'appello, dal momento che si era acriticamente appiattita su quella di primo grado. L'appello contestava la lettura data dal Giudice dell'udienza preliminare al dato probatorio quanto alla vendita delle macchine contasoldi alla società RA, che il giudicante aveva dato per accertata, pur avendo poi ritenuto che comunque vi fosse stata distrazione, in quanto un apparecchio era stato ritrovato nella disponibilità della ditta individuale. Aggiunge il ricorrente che il Giudice di prime cure aveva errato quando aveva ritenuto che la cessione alla società "RA" s.r.l. riguardasse una sola macchina, mentre si trattava di ben dieci macchinari, circostanza che confligge con la tesi del Giudice dell'udienza preliminare secondo cui la ditta La RO, entrando in possesso dei locali della AM, aveva ivi trovato, a costo zero, tutti i macchinari ì, e che non vi era alcuna dimostrazione che gli apparecchi per la conta dei soldi trovati nella disponibilità della ditta individuale fossero quelli della Coop. AM. Il consulente del pubblico ministero dott. Ferraro, infatti, non aveva mai effettuato alcun sopralluogo presso la sede della ditta la RO né aveva mai catalogato i macchinari di quest'ultima o ne aveva verificato la provenienza. Neanche era stato accertato — qualora si fosse voluto ritenere che i macchinari venduti alla RA fossero quelli trovati nella disponibilità della ditta individuale — se il prezzo di vendita non fosse parametrato al loro reale valore di mercato. Il consulente — aggiunge il ricorrente — non aveva neanche verificato compiutamente tutte le scritture contabili della cooperativa, nel qual caso avrebbe avuto contezza dell'effettività della vendita a RA e del relativo pagamento tracciato;
anche la Corte territoriale, dal canto suo, aveva errato laddove aveva parlato di una sola macchina contasoldi. 2 In ogni caso, sia il Giudice di prime cure che la Corte territoriale avevano errato nel fondare le proprie conclusioni sull'esame del teste Ferrante, che aveva svolto accertamenti incompleti. Altro aspetto su cui il ricorrente indulge è quello della valutazione di attendibilità, in tesi altalenante, svolta dal Giudice dell'udienza preliminare rispetto alla testimonianza TE e del travisamento di una domanda posta dalla difesa al predetto. Nel riportarsi apoditticamente alla decisione di prime cure — conclude il ricorrente — la Corte di appello aveva eluso tutte le doglianze che avrebbero imposto una nuova verifica delle risultanze istruttorie. 2.2. Il secondo snodo del ricorso concerne il contratto di affitto, ritenuto teso a dissimulare una distrazione del ramo di azienda della società coop. a r.l. "AM" alla s.r.l. RO Service. Nel sostenere la censura, il ricorso richiama le dichiarazioni del dott. Ferrante (c.t. del pubblico ministero) sulla causa dell'insolvenza della società cooperativa, addebitata ad una contrazione dei ricavi, e i passaggi della sentenza di primo grado. La ritenuta certa dismissione di tutte le attività della AM a favore della s.r.l. RO Service sarebbe smentita dalla consulenza Ferrante, che, indicando i cinque rami di azienda nella titolarità della cooperativa AM, contraddiceva l'assunto secondo cui, con l'affitto di ramo di azienda, la cooperativa avesse dismesso tutte le attività. Sarebbe smentita altresì la contemporaneità tra l'emissione, da parte della RO service s.r.I., della fattura di compensazione che sarebbe valsa a dissimulare il mancato pagamento dei canoni di affitto di ramo di azienda (il 2 maggio 2014) e l'avvio dell'istruttoria per la liquidazione coatta amministrativa della società coop. a r.l. "AM", deliberata dal Mise il 7 aprile 2015. L'affitto di ramo di azienda per i servizi di portierato e guardiania, come dimostrato da un passaggio della deposizione TE testualmente riportato, era servito non già a distrarre, ma a salvaguardare i livelli occupazionali e a dismettere la gestione di servizi incapaci di produrre ricavi superiori ai costi, mantenendo quelli di autofficina, vendita pneumatici e noleggio vetture. Prosegue il ricorso contestando l'interpretazione delle dichiarazioni del dott. TE fatta dal Giudice dell'udienza preliminare quanto alla fattura di compensazione che invece era stata correttamente emessa dalla RO service s.r.l. — come sostenuto e dimostrato documentalmente con l'atto di appello — per compensare quella erroneamente emessa dalla cooperativa per i servizi di portierato e guardiania relativi al mese di aprile 2014, che invece erano stati eseguiti con personale della RO service s.r.l. A fronte di motivi di appello che ribadivano la versione difensiva fondata sulla testimonianza TE, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'inattendibilità del contributo del consulente della società 3 cooperativa solo per la "vicinanza alla coop. sesamo" e per la natura autoindiziante delle dichiarazioni rese, che non avevano determinato però alcuna iniziativa della Procura della Repubblica di Potenza. Altrettanto veritiera e documentalmente provata era la circostanza segnalata da TE circa il pagamento, da parte della RO service, di un debito di 25.000 euro della cooperativa AM nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Affinché fosse provata l'ipotesi distrattiva, sarebbe stato necessario dimostrare la dismissione dell'azienda della società coop. a r.l. "AM" di cui ha scritto il Giudice dell'udienza preliminare, mentre ciò era stato smentito dallo stesso consulente del pubblico ministero, che aveva indicato che i rami erano cinque, tre dei quali non erano oggetto di affitto. A dispetto di quanto sostenuto nella sentenza circa il mancato pagamento dei canoni di affitto, la cooperativa AM aveva sempre emesso fattura. L'affitto di ramo di azienda non era stato depauperativo per le ragioni creditorie, tanto che il liquidatore dott. Grippa lo aveva mantenuto in piedi. Il ricorrente precisa di non pretendere una diversa valutazione delle fonti di prova, ma di evidenziare i vizi della decisione avversata, in particolare l'omessa risposta a specifici e ben circostanziati motivi di gravame. 2.3. Il terzo snodo del motivo di ricorso concerne il coefficiente soggettivo. Nella motivazione della Corte di appello era stato ripetuto l'errore che aveva già commesso il Giudice dell'udienza preliminare, vale a dire quello di considerare quale controparte contrattuale della cooperativa "AM" l'Istituto di Vigilanza la RO, mentre si trattava della "RO service s.r.l.". Nei motivi di appello si era segnalato che TE aveva riferito che OL si limitava a portargli i documenti contabili e le presenze giornaliere dei dipendenti, ma che non aveva mai affermato di avere condiviso con l'imputato le scelte di bilancio. Del resto anche il consulente tecnico del pubblico ministero Ferrante aveva detto del ruolo di protagonista di TR e della marginalità di OL, che firmava solo i contratti. La sentenza impugnata è completamente silente sul ruolo di OL quale amministratore senza delega, tema ampiamente sviluppato nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. 1. Il primo segmento del ricorso affronta il tema della cessione dei macchinari contasoldi all'Istituto di vigilanza "la RO", verso la quale si ritiene vi fosse stata una dismissione delle attività della AM. 4 A questo tema, la sentenza impugnata dedica poche righe, a dispetto di un appello che aveva contrastato le affermazioni (neanche particolarmente dettagliate) del Tribunale, osservando che vi era prova documentale della cessione di tutti i macchinari (e non solo di uno di essi) alla società RA, operazione commerciale accompagnata da regolare fattura in cui essi erano indicati per marca e modello ed alla quale era seguito il pagamento della somma pattuita, incassata con bonifico del 9 aprile 2014 (cfr. pag. 4 dell'atto di appello). Egualmente l'appello affrontava il tema della congruità del prezzo di vendita dei macchinari, richiamando risultanze probatorie a sostegno della loro obsolescenza. La decisione avversata, di contro, ha adottato una motivazione del tutto generica, che rivela una mancanza di confronto con le censure dell'appellante, accennando solo alla macchina contasoldi poi ritrovata nella disponibilità dell'Istituto di vigilanza La RO, non soffermandosi sulla vendita a RA di tutte le apparecchiature ed affermando che, per tale vendita, non era stato corrisposto «alcunché». Al contrario, i motivi di appello, facendo riferimento a dati precisi, avrebbero imposto una risposta che, se del caso, ne smentisse la valenza a discarico, ricostruendo l'operazione e delineandone puntualmente la fraudolenza. 2. Il secondo snodo del ricorso concerne il contratto di affitto, ritenuto teso a dissimulare una distrazione del ramo di azienda della società coop. a r.l. "AM" a beneficio della s.r.l. RO Service, che non avrebbe pagato quanto pattuito. Ebbene, anche in questo caso la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di gravame, che erano molto puntuali a proposito della questione della compensazione — parziale — dei primi canoni maturati per l'affitto di ramo di azienda per i mesi da aprile a luglio 2014 con un credito che la RO Service s.r.l. vantava nei confronti della società "AM", con l'indicazione di date, importi e numeri di fatture, oltre che con riferimento al riconoscimento del debito residuo della RO nei confronti della AM per la parte che non era stata compensata (cfr. pag. 7 e segg. dell'atto di appello). L'appello spiegava altresì che i canoni successivi erano stati pignorati presso la "RO" da Equitalia per debiti erariali della "AM". Di tutto questo non vi è traccia in sentenza, laddove la Corte territoriale ha affidato la motivazione a poche affermazioni assertive circa il mancato pagamento del canone e circa la presunta genericità dell'appello che, al contrario, come puntualmente lamentato nel ricorso, non aveva tale caratteristica. Ciò avrebbe imposto una risposta da parte della Corte di merito 5 che verificasse la tenuta della sentenza di primo grado alla luce delle osservazioni critiche dell'appellante. 3. La decisione avversata appare carente anche quanto al coefficiente soggettivo della condotta imputata al ricorrente, dal momento che OL era un amministratore senza delega, il che avrebbe imposto, come invocato nell'atto di appello, una riflessione specifica sul suo coinvolgimento psichico nelle condotte che gli vengono addebitate, tanto più che la prima, a differenza della seconda (che lo aveva visto firmatario del contratto di affitto) non recava evidenze di una sua partecipazione. Ricorda il Collegio, a quest'ultimo proposito, che la giurisprudenza di questa Corte stabilisce che, ai fini della configurabilità del concorso degli amministratori senza delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell'amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio -secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Berlucchi e altri, Rv. 256939; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, VI e altri, Rv. 253765). 4. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata va annullata;
la Corte del rinvio dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate, curando di dare compiuto riscontro ai motivi di appello, conservando, tuttavia, piena autonomia valutativa quanto al merito della regiudicanda e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, AR e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 30/11/2022.