Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2026, n. 17735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17735 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
De IS GA
REPUBBLICA ITALIANA
17735-26
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
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OM Di NE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 352/26 CC-28/04/2026
R.G.N. 8681/2026
- Relatrice-
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna
nel procedimento a carico di
GO GE, nato il [...] in [...] 04D482S)
avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d'appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera OM Di NE;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
udita l'Avvocata Maria Giuseppina Guerrireo, in sostituzione dell'Avvocato Vittorio
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Benussi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la richiesta di estradizione processuale avanzata dall'Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera nei confronti di GE GO, ritenendo insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo, con un motivo unico, erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce come la Corte d'appello abbia considerato insufficienti gli indizi di colpevolezza, sebbene l'Autorità giudiziaria straniera avesse provveduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto (ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, mediante l'uso di armi, in danno di distributori di carburante in Novezzano, sottraendo, con la minaccia costituita dall'uso di una pistola, denaro e sigarette) ed avesse indicato i mezzi di prova non esposti nel dettaglio «per evidenti ragioni istruttorie» - rappresentati da: chiamate di correo da parte di imputati già arrestati e condannati per i medesimi titoli di reato;
allacciamenti telefonici ad antenne site sul territorio;
presenza di veicoli con le persone a bordo indicate nel mandato d'arresto, tracce papillari, videosorveglianza, interrogatori delle vittime, riscontri da controlli sulle strade. Nell'impugnazione si aggiunge che, posto che l'estradando parrebbe far parte di una banda resasi autrice di analoghi delitti commessi con le stesse modalità in periodi coevi, per un correo, accusato di due rapine ai danni di due distinti distributori, in relazione alle quali l'autorità Svizzera ha indicato i medesimi elementi di prova, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 4 dicembre 2025 (allegata), ha invece accolto la domanda di estradizione. Infine, si ritiene che la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto chiedere un ulteriore completamento di informazioni (ai sensi dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione), prima di respingere la domanda.
3. L'estradando ha presentato, per il tramite dell'Avvocato Vittorio Benussi, una memoria difensiva in cui si chiede il rigetto del ricorso, deducendo: 1) la sussistenza in un obbligo di sommaria delibazione degli elementi a carico dell'estradando anche in regime convenzionale (i rapporti con la Svizzera sono regolati dalla Convenzione Europea di Estradizione del 1957), posto che, secondo
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la giurisprudenza di legittimità, l'Autorità giudiziaria italiana, anche qualora la Convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, dovendo compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente;
2) il mancato rispetto del contenuto minimo della documentazione. Ai fini della sommaria delibazione richiesta dall'art. 705 cod. proc. pen., conformemente all'art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e all'art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione Europea di Estradizione del 1957, alla domanda va infatti allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica, la documentazione allegata dovendo essere in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, o meglio i gravi indizi di colpevolezza. Dunque, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto le informazioni fornite dall'Autorità Svizzera, anche a seguito della richiesta di integrazione, insufficienti a consentire la sommaria delibazione richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza, essendo stato fornito un mero elenco di "categorie di prove;
3) l'irrilevanza dell'accoglimento della richiesta di estradizione nei confronti di un coimputato. Posto che ogni procedimento estradizionale è autonomo e che va deciso sulla base della documentazione concretamente trasmessa dall'Autorità richiedente, non è dato sapere se nel procedimento relativo ad BD MO la Svizzera avesse fornito elementi maggiori o diversi, né quale sia stato il percorso motivazionale della Corte d'Appello in quell'occasione. In sintesi, la sentenza impugnata, lungi dal violare il principio di reciproca fiducia tra Stati, è conforme ai principi costituzionali e convenzionali che presiedono alla tutela dei diritti fondamentali della persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, per quanto rileva in questa sede, ha riconosciuto che il suo giudizio non deve spingersi alla valutazione dei gravi indizi. Ha aggiunto che la sussistenza di questi ultimi va comunque desunta da documenti che le Convenzioni indicano e che vanno allegate alla domanda, il tutto in esito ad una procedura semplificata, che trova la sua giustificazione nel
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reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, i quali hanno sottoscritto una comune Convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta sull'effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo a favore dell'estradando. Tanto premesso, a fronte dell'analitica ricostruzione del fatto operata nella richiesta di estradizione, ha però ritenuto che gli atti trasmessi dall'Autorità svizzera non consentissero una delibazione positiva nemmeno sommaria sulla sussistenza di tali gravi indizi, poiché l'integrazione delle informazioni sollecitata dalla Corte d'appello sarebbe consistita in una mera elencazione di categorie, tipologie di prove, senza alcuna indicazione di elementi concreti tali da rendere comprensibile il processo logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria
svizzera».
E, sulla base di tali premesse, ha negato la consegna dell'estradando.
2. Preliminarmente è bene riportare il testo degli artt. 12 e 13 della Convenzione del 1957, applicata nel caso di specie, non senza rilevare - come d'altronde emerge dallo stesso provvedimento impugnato - che scopo della Convenzione è semplificare le procedure di cooperazione, sulla base del presupposto della condivisione di una comune cultura giuridica. Ebbene, l'art. 12, comma 2, della Convenzione in oggetto dispone che a sostegno della domanda sia prodotto: a) l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;
b) un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata> (precisando che il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile); c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza». L'art. 13 ammette lo Stato richiesto della consegna, «se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, a domandare il complemento d'informazioni», assegnando un termine per l'ottenimento delle stesse».
3. Ciò detto, vanno innanzitutto fugati alcuni equivoci interpretativi.
3.1. In primo luogo, i "documenti" richiamati nel testo del citato art. 12 sono quelli di cui la disposizione fornisce il riportato elenco, chiaro ed autoesplicativo,
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l'Autorità richiedente non essendo tenuta a trasmettere elementi di prova, ma piuttosto a sostenere, anche attraverso una narrazione sufficientemente precisa, l'apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell'estradando.
3.2. In secondo luogo, è senz'altro vero quanto affermato dalla Corte d'appello, riguardo al rischio di motivazioni apodittiche e, come tali, apparenti. Almeno a partire dalla sentenza Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Pallasȧ Perez, Rv. 238089, questa Corte ha ammonito che, in presenza di una Convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (in senso analogo, tra le tante, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, [...], Rv. 260042). E, in tempi più recenti, ha ribadito che, in tema di estradizione processuale, l'Autorità giudiziaria italiana, anche qualora la Convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, [...], Rv. 275088; cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, [...], Rv. 277560, entrambe richiamate nella sentenza impugnata).
3.3. Fermi tali principi di diritto, che è opportuno ribadire anche in questa sede, occorre tuttavia considerare che di "sommaria delibazione" deve pur sempre trattarsi: non richiedendosi alla Corte d'appello un approfondito esame del quadro indiziario a carico dell'estradando, poiché tale analisi vanificherebbe il senso stesso della Convenzione la quale, come ricordato, mira a semplificare la cooperazione tra Stati, seppur nell'inderogabile rispetto delle garanzie fondamentali dell'estradando. Ciò risulta d'altronde chiaro ove si confrontino la vicenda in esame con quelle oggetto dei richiamati arresti giurisprudenziali. Nella prima, le fonti di prova sono analiticamente indicate e risultano altresì chiaramente riferibili alla posizione dell'estradando in virtù di un'operazione interpretativa resa possibile, ed anzi agevole, dalla precisa descrizione degli elementi storici (con l'indicazione altresì dei diversi contributi concorsuali), in
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relazione, oltretutto, ad uno svolgimento fattuale di non particolare complessità naturalistica e, quindi, probatoria. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'enunciazione degli elementi di prova è obiettivamente riferibile alla ricostruzione dei fatti e, comunque, sufficiente alla suddetta delibazione.
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Nelle seconde, la delibazione era invece radicalmente preclusa, poiché la richiesta di estradizione si calava in una situazione di assoluto vuoto informativo. Infatti, questa Corte: con la sentenza Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, [...], censurò la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi;
con la Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, [...], cit., annullò la sentenza favorevole all'estradizione e rimise gli atti alla Corte di appello, perché acquisisse le necessarie informazioni sulla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita in base alla sola qualità di "responsabile delle negoziazioni" della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale. Si trattava, cioè, di situazioni non assimilabili a quella oggetto del presente procedimento.
4. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il ricorso del Procuratore Generale sia fondato, essendo il caso di precisare, per completezza, che, tuttavia, a nulla rileva la circostanza, dedotta nel ricorso, per cui per un elemento della banda di cui farebbe parte l'estradando la Corte d'appello abbia accolto la domanda di estradizione, dovendo in questa sede rimarcarsi l'unicità di ciascuna posizione processuale e ribadirsi, quindi, il sedimentato principio di diritto per cui nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sent. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047).
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello, che dovrà uniformarsi ai principi e criteri dinnanzi indicati.
6. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/04/2026
La Consigliera estensore OM Di Giovige ски тре
Il Presidente GA De IS liftement
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa seppina Cirimele
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