Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E IN NOME DE POPOLO ITALIAN4 447/0 1 , E 1 E EPUBBLICA ITALIANA N 9 9 O C I 1 Z - A 1 P A 1 R I - T 1 D S 2 I 1 . E G E L C CORTE S PRIM DICASSAZIONE R I 9 3 Oggetto A R D U E I E 6 T G (SEZIONE PRIMA CIVILE 4 E . N N E T . value fre S T T E R S I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A ( 2.2000.000 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 11396/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.9653 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Giuseppe MA BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 46 S ENTENZA sul ricorso proposto da: LINEA PIU' SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EURIALO 28, presso l'avvocato PORRO L., rappresentata e difesa dall'avvocato MERAFINA ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI ANDRIA;
intimato ༢ avverso la sentenza n. 29/99 del Giudice di pace di 2001 ANDRIA, depositata il 04/03/99; 85 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 15/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl Linea Più conveniva davanti al Giudice di Pace di Andria il Comune di quella città. и Sosteneva che un proprio automezzo il giorno 14 ottobre del 1997 era incorso in un incidente cagionato dalla presenza, nella sede di una strada comunale, di un tombino costituente insidia non percepibile. Precisava di avere ricevuto danni di cui chiedeva di essere risarcito con il pagamento della somma di L.
1.579.003. Il Comune si costituiva e resisteva. Il Giudice di pace respingeva la domanda negando la responsabilità del Comune. La sentenza impugnata rileva tra l'altro l'avvenuta segnalazione del tombino e di ogni altro lavoro in corso nella sede stradale, ed altresì l'orario diurno nel quale il fatto si verificò, circostanze che escludevano la imprevedibilità dell'ostacolo e che avrebbero dovuto indurre alla prudenza il guidatore. Ricorre per cassazione la srl Linea Più con un motivo di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con l'unico mezzo la ricorrente lamenta la W motivazione, omessa, insufficiente e 3 contraddittoria della sentenza del giudice di pace. Lamenta altresì la violazione dei principi dell'ordinamento (art. 360 nn. 4 e 5 e 113 n. 2 cpc). Sostiene che la ricostruzione dei fatti è stata operata arbitrariamente, in particolare dando eccessivo rilievo ad una parte specifica della relazione dei vigili urbani, e violando il principio dell'onere della prova. 2) - Osserva il collegio che, come le sezioni unite di questa Corte suprema hanno chiarito con la sentenza n. 716 del 2000 dalla quale non vi è ragione di discostarsi, le sentenze del giudice di расе, emesse, come quella in esame, in cause di valore non superiore a 4. 2.000.000 sono ricorribili per cassazione a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma secondo cpc, quanto al vizio di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 cpc, solo se la motivazione è meramente apparente ovvero presenti una radicale ed insanabile contraddittorietà. Tali vizi non si presentano ilaffatto nella motivazione in esame, giacchè giudice, richiesto di dire se la responsabilità allegata sussisteva, ha risposto negativamente indicando senza contraddirsi, ancorchè opinabilmente, le ragioni che a suo avviso escludono che il Comune abbia mancato ad alcun dovere, generico o specifico. Poiché, come le stesse sezioni unite hanno rilevato, le sentenze in questione sono emesse in applicazione della cosidetta equità formativa O sostitutiva, e sono dunque fondate su di un giudizio intuitivo e non sollogistico, le censure della ricorrente sono inammissibili. In questo senso deve essere deciso il ricorso. Non deve emettersi alcuna pronuncia sulle spese giacchè l'intimato ente non spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. loua laun In Roma il 15 gennaio 2001. pelle Mi perruitect LLERIA E C N A C MAR 2001 IN IL CANCELLIERE TA MA Di UZ SITA Fame 26 28 O P E 4 O D 7 IL CANCELLIERE L ggi, ) 3 L . E O O MA Di UZ N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D I 1 6 Z 1 17 E - A 1 R C 2 I T . S D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T I E ( R S E A