Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 4730
CASS
Sentenza 14 dicembre 2007

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La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen., presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento.

Il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell'art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico - fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 4730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4730
Data del deposito : 14 dicembre 2007

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