Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 61245 A E DEL POPOLO ITALI 0158.63/ 0 ° 6 I 8 N 5 R 9 O . 1 I / A Z 4 T / A U 4 R B 2 B T . . I S L I R . L R UPREMA DI C G P LA A T . E Oggetto D B R A . E m A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T D O I Sigg.ri Magistrati: l 1 I i D R l S 3 I st ! E E 1 N T E Compo T . S N A I N E A S E Presidente R.G.N. 18042/98 Dott. Michele CANTILLO Cron. 12654 Dott. Enrico РАРА Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 61245 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
- contro elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUGI NELLO, presso 10 studio dell'avvocato TOBIAMAZZINI 11, GIANFRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato RONCO MARCO, giusta delega a margine;
2000 controricorrente 1521 avverso la sentenza n. 160/97 della Commissione -1- tributaria regionale di TORINO, depositata il 16/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI che ha chiesto l'accoglimento del IAMBRENGHI, ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato TOBIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- " 18042SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la decisione n. 160/15/97 del 3 giugno 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte accoglieva parzialmente l'appello del sig. LL GI avverso la pronuncia di primo grado e quindi riduceva drasticamente le somme dovute a titolo di Iva dal contribuente (e le corrispondenti pene pecuniarie ed interessi) per l'anno 1988. Riteneva il giudice d'appello che il sig. GI non esercitasse l'attività di commercio in proprio di auto usate e rivendute dai dipendenti della FIAT, bensì l'attività di procacciatore d'affari e quindi che l'imponibile ai fini Iva delle somme transitate sul suo conto corrente bancario fosse pari solo al 5% delle somme stesse, identificando in tale percentuale il presumibile compenso del sig. GI. Il sig. GI resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve in primo luogo essere esaminata, e respinta, l'eccezione del contribuente secondo cui la notifica del ricorso sarebbe nulla in quanto avvenuta presso il domicilio del sig. GI, a mano di un dipendente dell'albergo presso cui dimorava (“incaricato della ricezione atti in sua assenza”), anziché nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado (presso il difensore). E' però evidente che simile vizio costituirebbe nullità della notifica, pacificamente sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio della parte (Cass. 12 luglio 1999, n. 7334; Cass. 10 ottobre 1997, n. 9872). ти Deve quindi essere esaminato il merito del ricorso della Amministrazione ed esso deve, nel suo complesso, essere accolto. Invero il primo motivo di ricorso con cui si sostiene la legittimità della utilizzazione dei dati bancari ed una violazione da parte del giudice di merito dell'art. 18 della legge 413/1991 che tale utilizzazione consente, non appare pertinente, poiché il giudice di merito ha preso le mosse dai movimenti avvenuti sul conto del contribuente e quindi, nonostante ogni possibile equivoco verbale, ha ritenuto la utilizzabilità di tali dati. Coglie invece pienamente nel segno il secondo motivo di ricorso con cui la Amministrazione lamenta violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 27,28, e 33 D.P.R. 633/1972 La sentenza impugnata dopo aver dato per scontato che i movimenti bancari attribuibili al sig. GI fossero inerente alla sua attività commerciale sia pure di mediatore, ha poi arbitrariamente ridotto la imponibilità ai fini IVA al 5% di tali movimenti. Ad Iva erano però soggette tutte le operazioni di vendita effettuate dal GI nel loro complesso (altra e diversa questione è infatti l'accertamento degli utili conseguiti ai fini delle imposte sui redditi). Ove avesse regolarmente riscosso l'Iva dagli acquirenti, il GI avrebbe poi dovuto versarla all' Erario salva la possibilità di porre in detrazione le somme da lui versate in corrispondenti regolari operazioni. Ma questa possibilità non è stata attivata dal GI. La sentenza in esame deve dunque essere cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà decidere la controversia in base al principio di diritto secondo cui le operazioni compiute nell'attività professionale o commerciale sono soggette ad Iva nella loro interezza e non solo nella aliquota che costituisce reddito dell'esercente la attività in questione. M
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 27 settembre 2000. Il Predigtentacts Relatore CORTE Mlichen A S S R U P A M E S A IL CANCELLIERE C1 C TO Arnaldo Casano, DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casana صمامات E 6 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 / A . 6 A R N 2 I T . - R S R I . B A P G . . T E L D R U L L A B E I A . D B R D I A S T A E T N I T E 1 S R N 3 I E 1 E A S T . E A N M