Sentenza 20 ottobre 2020
Massime • 1
Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del dolo per il lungo tempo trascorso dalla sentenza di patteggiamento, applicativa della sola pena pecuniaria e per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni di settore che richiedevano la dichiarazione certificativa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2020, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2020 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0083 8-21 1 2 GEN 2021 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano REFUNZIONALIS;
GIUDIZIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott.ssa Maria Cristina D'AngeloQUINTA SEZIONE PENALE Composta do: EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 1424/2020 UP 20/10/2020= ROSA PEZZULLO -Relatore - R.G.N. 50780/2019 RENATA SESSA ELISABETTA MARIA MOROSINI PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore L'AVVOCATO ZICARELLI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 3 luglio 2019, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 10 luglio 2017 concedeva a RI SE il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna inflitta allo stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione per il reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p. in relazione all'art 76 D.P.R. 445/2000, perché quale legale rappresentante dell'organismo denominato A.D.A.P. (Accademia delle Belle arti e professioni) s.r.l. attestava falsamente nella documentazione depositata presso l'amministrazione provinciale di Catanzaro e specificamente nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati ex art. 40 L.R. n. 18/85 di non aver riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 11 D.lgs. n. 358/ 92, pur essendo destinatario di sentenza di applicazione della pena divenuta definitiva ex art. 444 c.p.p., per i delitti di truffa e falsità in scrittura privata.
2. Avverso la predetta sentenza il RI, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Massimo Zicarelli, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali lamenta:
2.1. con il primo motivo, la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p.e 546 c.p.p. n. 1 lett. e) c.p.p. per avere la sentenza impugnata, confermato la sentenza del giudice di prime cure, utilizzando la stessa metodologia logica viziata;
l'atto di appello lamentava che la dichiarazione del RI era stata fatta su una modulistica non necessaria, prestampata dall'amministrazione e, comunque, ai sensi di una normativa all'epoca dei fatti abrogata (art. 11 del D.lgvo n. 358/1997), riferibile alle aziende che dovevano contrarre appalti di forniture con la pubblica amministrazione, mentre l'attività autorizzata al RI era da ricomprendere nello svolgimento di corsi di formazione autofinanziati;
la Corte d'appello, nel motivare il rigetto dello specifico motivo, prendeva atto dell'intervenuta abrogazione, ma riteneva l'imputato, comunque, responsabile in base alla regola generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, che esclude dalle procedure di affidamento delle concessioni degli appalti di lavori forniture, servizi, soggetti nei cui confronti stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione pena ex art 444, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
così facendo, la sentenza impugnata dimostra di non aver nemmeno preso in considerazione le specifiche doglianze oggetto dell'atto di appello, le quali motivavano come la normativa indicata era stata abrogata sin dal 19 aprile 2016, epoca successiva alla dichiarazione, ma, comunque, antecedente all'adozione dei provvedimenti autorizzativi;
per di più la domanda del RI non era in alcun modo finalizzata ad ottenere l'affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi dal quale ne derivava eventualmente il divieto di stipulare i relativi contratti;
1 - con il secondo motivo, la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione, essendo incongruente la motivazione fornita dai giudici di secondo grado in relazione al dolo ed all'eventuale falso innocuo;
in particolare, non vi è stato alcun pregiudizio in concreto del bene giuridico protetto dalla norma, perché l'azione non avrebbe leso l'interesse tutelato dalla genuinità del documento;
la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la deduzione difensiva sul presupposto che dal modulo in atti risulta chiaramente ed in forma distinta la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, non analizza l'incidenza della dichiarazione ai fini della rilevanza e/o non rilevanza o meno della stessa ai fini del rilascio di quanto richiesto e, quindi, della volontarietà della stessa ai fini di ingannare sulle proprie qualità l'amministrazione; inoltre, la sentenza impugnata è censurabile anche sotto l'aspetto del dolo necessario ai fini della commissione del reato fine, avendo solo affidato alla dichiarazione dell'imputato la sussistenza di esso, senza verificare che dal decreto della Regione Calabria era già stato rilevato che l'imputato aveva effettuato la dichiarazione dopo essersi munito di un certificato del casellario giudiziario che attestava la "nullità" quanto alle condanne riportate;
il reato di cui l'imputato era gravato al momento della contestata autocertificazione non sarebbe stato ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, atteso che per il reato in questione l'imputato era stato condannato con pena sospesa cosicché non rientrava tra quei delitti la cui pena il 2 L richiedente doveva ancora espiare e che costituiscono ragioni oggettive ostative contrarre con la p.a.; pertanto, considerato il lungo decorso del tempo dalla condanna (legittimante peraltro la richiesta di cancellazione ex art. 445 c.p.p.), con concessione anche della non menzione, oltre che della sospensione condizionale della pena, nonché la richiesta ed il rilascio del casellario nulla attestante, l'imputato non ha avuto consapevolezza della falsità della dichiarazione, sicchè la pronuncia della Corte territoriale avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione alla carenza del dolo dedotta con il secondo motivo di ricorso che assorbe all'evidenza ogni altra valutazione.
1. Ed invero, la condotta contestata all'imputato è quella di aver dichiarato attraverso la compilazione di un modello prestampato di non aver riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 11 D.Lgvo n. 358/1992 nell'ambito della documentazione depositata quale legale rappr. della A.D.A.P. s.r.l. (Accademia delle Belle arti e professioni) presso l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro per l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale autofinanziati ai sensi della L.R. n. 18/85. Sul punto- come rilevato dai giudici di merito- occorre premettere che l'art. 11 indicato nel modello prestampato compilato dal RI (contemplante tra l'altro alla lett. b l'esclusione dalla gare dei fornitori nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per 2 delitti finanziari) è stato abrogato, come tutto il Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture) dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006. nel2. A ciò va aggiunto che la "condanna" dell'imputato non dichiarata, riportata certificato del casellario giudiziale ex art. 39 d.p.r. 313/2002, ma non nel certificato generale, è una sentenza di applicazione pena del 9.7.2002 per truffa e falso in scrittura privata, per la quale la pena applicata di mesi due e giorni venti di reclusione è stata sostituita con la multa di euro 3040,00. 3. In tale contesto, dunque, occorre valutare la ricorrenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente, che ha addotto, anche in questa sede, l'insussistenza del dolo nella mancata dichiarazione della suddetta condanna, stante il lungo tempo decorso da essa, con concessione peraltro del beneficio della non menzione nel rilascio del certificato del casellario, e considerata la maturazione del termine per la richiesta di cancellazione ex art. 445 c.p.p. all'epoca dei fatti.
4. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come non integri gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 2088 del 17/09/2009 Rv. 245817). Peraltro, nella fattispecie in esame le difficoltà interpretative da parte dell'imputato sulla dichiarazione da rendere dovevano ragionevolmente ritenersi connesse anche all'abrogazione del disposto dell'art. 11 cit.
5. E' stato evidenziato, altresì, che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorchè destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale (Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019. Rv. 277079). Invero,ai sensi dell'art. 23 del DPR 313/2000, l'interessato ha il diritto di ottenere, tra gli altri, il certificato generale nonché il certificato penale e sia nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ex art. 24, che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ex art. 25, non sono, tra le altre, riportate le iscrizioni relative: alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata. 3 Nel certificato richiesto dall'imputato (del 28.4.2015) risalente all'epoca dei fatti nessuna iscrizione risulta riportata integrandosi all'evidenza una delle situazioni sopraindicate 6. E' stato ancora evidenziato da questa Corte che non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva preordinata all'iscrizione ad un albo professionale, l'agente ometta di menzionare un reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non essendo sufficiente ad integrare la piena consapevolezza e volontà della falsità delle dichiarazioni la mera inosservanza del dovere di migliore informazione giuridica (Sez. 5, sui precedenti penali n.1284 del 12/11/2018, Rv. 275300).
7. Nel caso di specie la falsa dichiarazione oggetto di imputazione è del 2015 ed è certamente plausibile che l'imputato abbia confidato nel fatto che le conseguenze della sua condanna risalente al 2002 non dovessero essere esposte nella dichiarazione rilasciata. Del resto, anche in altre ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la natura necessariamente dolosa del reato di cui all'art. 483 cod. pen. porti a far ritenere l'esclusione del delitto quando non sia certo il dato dell'elemento soggettivo ed anzi questo si fondi su una eventuale colposa omissione di ulteriore indagine del privato, negligente per non essersi magari meglio informato sui caratteri della dichiarazione da rendere (cfr., in tema di moduli prestampati non chiaramente intellegibili da compilarsi in sede di autocertificazione, Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888; Sez. 5, n.1284 del 12/11/2018, Rv. 275300). Restano salvi ovviamente i casi in cui sussistano elementi utili a ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che l'autore di una autocertificazione falsa l'abbia dolosamente costruita, pur in presenza di una condanna subita a seguito di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., il reato sussista (Sez. 5, n. 37237 del 9/7/2010, Reina, Rv. 248646; nel caso di condanna con beneficio di non menzione, identico principio è stato affermato da Sez. 5, n. 33282 del 4/4/2016, Salierno, Rv. 267717).
8. Senz'altro diverso da tali ultimi casi è appunto quello in esame, in cui non è dato ravvisare l'elemento soggettivo del reato sulla base del contesto in cui la dichiarazione oggetto di contestazione risulta essere stata resa.
9. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non costituisce reato. Così deciso il 20.10.2020 Rosa PezzulloPozzallo Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo De Gregorio E.whe 4