Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18789
CASS
Sentenza 6 febbraio 2015

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Alle impugnazioni avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale di sorveglianza sull'istanza di estinzione della pena pecuniaria avanzata dal condannato si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della decisione contestata e non la eventuale nuova legge vigente al momento del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse essere riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento pronunciato prima della introduzione del comma primo bis dell'art. 678 cod.proc.pen. ad opera del D.L. 23 ottobre 2013. n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18789
    Data del deposito : 6 febbraio 2015

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