Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
Alle impugnazioni avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale di sorveglianza sull'istanza di estinzione della pena pecuniaria avanzata dal condannato si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della decisione contestata e non la eventuale nuova legge vigente al momento del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse essere riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento pronunciato prima della introduzione del comma primo bis dell'art. 678 cod.proc.pen. ad opera del D.L. 23 ottobre 2013. n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18789 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 300
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 23588/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN MO N. IL 22/05/1972;
avverso l'ordinanza n. 651/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 12/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 12 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza, avanzata dal condannato EN MO, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, determinata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini in data 14/9/2011, a seguito di positivo esperimento dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
1.1.A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che con precedente provvedimento, emesso in data 5/7/2012, era stata dichiarata estinta la pena detentiva, ma non quella pecuniaria per difetto dei relativi presupposti e che tale decisione, non impugnata, faceva stato ed impediva una diversa determinazione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
a) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per l'omesso avviso del decreto di citazione per l'udienza del 5/7/2012 al condannato con la conseguente nullità del provvedimento e di tutti gli atti successivi per inosservanza delle disposizioni che regolano il rito camerale, mentre la novellazione dell'art. 678 c.p.p. è intervenuta in un momento successivo e quindi non è
applicabile al caso. Inoltre, l'ordinanza del 5/7/2012 non era mai stata notificata all'interessato, che aveva appreso del suo contenuto soltanto in via informale dal personale dei servizi sociali;
pertanto, era erronea la decisione che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di estinzione della pena pecuniaria perché già trattata e respinta, in quanto tale provvedimento non era mai divenuto definitivo ed avrebbe potuto essere tuttora impugnato. b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 47, comma 12 ord. pen., artt. 127 e 128 c.p.p.. e vizio di motivazione nel punto in cui preclude al ricorrente di richiedere l'estinzione della pena pecuniaria in un momento successivo alla statuizione di estinzione di quella detentiva. L'ordinanza sul punto è frutto di errata considerazione della precedente decisione, che si era limitata a rilevare la carenza, allo stato, del requisito delle disagiate condizioni economiche e di specifica domanda dell'interessato, senza quindi avere affrontato il merito della questione e riscontrato l'effettiva situazione economica del condannato. Inoltre, la richiesta di estinzione della pena pecuniaria poteva essere proposta in un momento successivo a quello di formulazione dell'istanza riguardante la pena detentiva anche per consentire di reperire la necessaria documentazione di supporto, per cui non può ritenersi esaurito il rapporto esecutivo sino a quando non sarà accordato il diritto di dimostrare le proprie disagiate condizioni.
c) Violazione di norme processuali in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 1 e 5, art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179, 180, 185, 666 e
678 c.p.p. per l'omesso avviso al condannato del decreto di citazione per l'udienza camerale del 12/12/2013 con la conseguente nullità del decreto e degli atti successivi.
3.Con requisitoria scritta depositata il 15 settembre 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, e di trasmettere gli atti al competente Tribunale di Sorveglianza per la relativa decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1. Le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale non possono condividersi ed il ricorso non può essere qualificato come opposizione.
1.1 Con specifico riguardo alla giurisdizione di sorveglianza va considerato che il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10 ha introdotto con il proprio art. 1, comma 1, una nuova disposizione nel testo dell'art. 678 c.p.p., il comma 1 bis, il quale prevede testualmente: "Il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'art. 667, comma 4".
1.2 La norma stabilisce dunque l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione, e quindi per effetto del richiamo operato dall'art. 678 c.p.p. anche da parte della magistratura di sorveglianza, dei prescritti provvedimenti nelle materie espressamente indicate senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento "de plano" e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza. Tale sequenza procedimentale non può però applicarsi al caso di specie, dal momento che la disciplina che prevede quale rimedio impugnatorio l'opposizione è entrata in vigore in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento impugnato, mentre all'epoca era pacificamente esperibile avverso detta decisione il solo ricorso per cassazione.
Si è dunque di fronte ad un fenomeno di successione di leggi diverse che regolano l'impugnazione, individuando un diverso mezzo ed una diversa autorità giudiziaria funzionalmente competente, sicché, applicando alla materia principi generali già elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento ai mezzi di gravame proponibili avverso provvedimenti aventi la forma della sentenza, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della pronuncia della decisione contestata, "che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, ne' regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto" quanto ai rimedi esperibili per contrastarne le relative statuizioni (cfr. in senso conforme Cass. S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, anche se queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame). La diversa soluzione proposta dal Procuratore Generale si pone dunque in antitesi con tale condivisibile orientamento, che questo Collegio ritiene di dover applicare per la sua immutata validità anche in riferimento al settore penitenziario ed al regime di impugnazione delle decisioni assunte sull'istanza del condannato in tema di estinzione della pena. Pretendere di fare riferimento alla nuova legge vigente al momento della decisione sul gravame significa violare il principio di affidamento che la parte fa sull'applicazione di una regolamentazione esistente al momento in cui ha esercitato la facoltà d'impugnazione e non considerare che la condizione di impugnabilità del provvedimento, ossia la possibilità di contestarlo mediante un determinato rimedio giuridico, piuttosto che altro, va valutata in riferimento al momento della sua emanazione, momento che fissa definitivamente il relativo regime giuridico. L'applicazione al caso specifico dei superiori principi induce a ritenere correttamente proposto il ricorso per cassazione avverso provvedimento assunto prima della modifica normativa sul reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.
2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso deduce la nullità di un provvedimento diverso da quello impugnato, ossia l'ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza in data 5/7/2012, richiamata nella successiva oggetto di contestazione nel presente procedimento, perché emessa in difetto di contraddittorio con l'istante, il quale non avrebbe ricevuto la notificazione, ne' dell'avviso di fissazione di quell'udienza, ne' della decisione assunta. Per quanto non si voglia dubitare in linea teorica dell'applicabilità delle disposizioni sul rito camerale al procedimento avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per esito positivo della misura dell'affidamento in prova, nel caso specifico difetta la dimostrazione quanto viene dedotto, non avendo il ricorrente allegato al ricorso tutti gli atti di quel distinto procedimento, di cui questa Corte non dispone e non può nemmeno valutare al fine di apprezzare la fondatezza della doglianza.
3. Quanto al merito della decisione assunta dal Tribunale di Sorveglianza, la stessa si è basata sul tenore della precedente pronuncia, acquisita agli atti in copia, con la quale, dichiarata estinta per esito positivo dell'esperimento la pena detentiva, si era escluso di poter assumere analoga determinazione per la pena pecuniaria, dal momento che difettavano i presupposti per la mancata dimostrazione delle disagiate condizioni economiche del condannato e mancata formulazione della relativa domanda. Il Tribunale con il provvedimento impugnato si è dunque limitato a constatare che sulla questione era già intervenuta precedente pronuncia giudiziale, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, il che l'ha indotto a rilevare un ostacolo a rinnovare la delibazione della stessa questione ed a dichiarare inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2.
3.1 Pertanto, sebbene non s'intenda negare che la richiesta di estinzione della pena pecuniaria possa essere eventualmente proposta in un momento successivo a quello di formulazione dell'istanza riguardante la pena detentiva, ciò nonostante nel caso specifico avrebbe dovuto essere impugnata l'ordinanza che aveva dichiarato estinta la sola pena detentiva, pronunciando anche in riferimento a quella pecuniaria. Nè con l'istanza definita nel presente procedimento risulta, perché il ricorso non lo specifica in alcun modo, quali elementi nuovi o sopravvenuti rispetto alla precedente potessero consentire una differente valutazione della questione ed impedirne la declaratoria d'inammissibilità sotto il profilo della differente rappresentazione dei presupposti per l'accoglimento.
4. Infine, quanto all'ultimo motivo, se ne rileva l'infondatezza, in quanto dal verbale dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza risulta la presenza del difensore di fiducia dell'interessato, sostituito da altro legale, appositamente incaricato, senza che costui avesse sollevato alcuna eccezione in ordine alla citazione del EN.
Per le considerazioni svolte, l'impugnazione palesemente infondata in tutte le sue deduzioni, va dichiarata inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di tale gravame, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015