Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall'art. 705 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull'utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l'identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2017, n. 36767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36767 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
36767 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1047 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo - Relatore - CC 11/05/2017 Orlando Villoni R.G.N. 11299/17 Angelo Capozzi RA Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da KA MA, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 17/11/2016 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di MA KA, richiesto dalla Repubblica federale Svizzera per procedere nei suoi confronti in ordine a да numerosi furti in abitazione, commessi in Svizzera, in concorso con Ervis RI, dal settembre 2009 al settembre 2014, fatti puniti con i reati previsti dagli artt. 139, 144 e 186 cod. pen. svizzero. Nella sentenza si precisa che l'indagine svolta dall'autorità giudiziaria svizzera ha condotto inizialmente all'arresto del RI, il quale avrebbe ammesso di aver commesso 41 furti con effrazione in concorso con una persona di cui non ha voluto rivelare l'identità; che vi sia stato un concorrente nei numerosi furti emergerebbe dal profilo genetico rinvenuto nel corso dei sopralluoghi di una persona rimasta ignota;
a tale persona gli investigatori sarebbero giunti dopo aver mostrato alcune fotografie ad un testimone anonimo, il quale avrebbe indicato lo KA quale concorrente del RI nei furti perpetrati nei circondari di Zofingen e Kulm.
2. L'avvocato Pasquale Fabio Crea, nell'interesse dell'estradando, ha presentato ricorso per cassazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a giustificazione della concessa estradizione. Sottolinea che RI, dopo essere stato arrestato, pur ammettendo i fatti, si è rifiutato di rivelare il nome del suo compartecipe;
inoltre, nessun accertamento risulta eseguito sulle tracce del DNA rinvenute nei luoghi in cui sono stati realizzati i furti;
sicché l'unico elemento a carico dell'estradando è costituito dalle dichiarazioni rese dal testimone anonimo, il quale avrebbe indicato come autori dei furti KA e RI. Secondo il ricorrente un tale elemento non può integrare i gravi indizi di colpevolezza: innanzitutto, non sono state fornite le ragioni dell'anonimato del testimone;
inoltre, l'autorità richiedente non ha neppure riassunto il contenuto di tali dichiarazioni;
infine, non è possibile neppure conoscere se si tratta di un confidente della polizia, se è una persona che riferisce fatti di cui ha avuto diretta conoscenza ovvero se è un testimone indiretto, la cui testimonianza per il nostro ordinamento processuale è vietata ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., richiamato espressamente dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. in materia di gravi indizi di colpevolezza. ricorrente chiede l'annullamento della sentenza In conclusione, il impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si sostanzia nell'unico motivo con cui si assume la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, sul presupposto che non possa essere utilizzata la dichiarazione del teste anonimo, che ha indicato in KA il concorrente di RI nei furti cui fa riferimento la domanda di estradizione. Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare, in materia cautelare, che le dichiarazioni accusatorie rese da una persona previamente identificata, ma di cui si siano temporaneamente celate le generalità per obiettive e manifestate ragioni di sicurezza, possono essere valutate quali fonti di prova, agli effetti della applicazione di misure cautelari (Sez. 1, n. 5991, del 21/01/2009, Fai, Rv. 243360; Sez. 1, n. 00000 del 05/03/1999, Starona, Rv. 213796). Si è così riconosciuta la utilizzabilità in fase cautelare delle dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria (per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza de relato previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), dato l'alto grado di probabilità che quelle dichiarazioni diverranno prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese, con la precisazione che giudice, ai fini della valutazione della gravità indiziaria, può utilizzare qualsiasi elemento di indagine con esclusione soltanto di quelli, indicati espressamente dall'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen., che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento per cui ogni limitazione della libertà personale disposta sulla loro base risulterebbe chiaramente illegittima (Sez. 1, 28 gennaio 2003, Rizzitano, Rv. 23454). Si tratta di una giurisprudenza che può essere applicata anche nella materia dell'estradizione, soprattutto in caso di estradizione processuale, come nel caso in esame, in cui la parte il giudice della parte richiesta deve verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Indizi che nella specie ricorrono, come correttamente è stato ritenuto dalla Corte d'appello, che li ha individuati nella convergenza delle dichiarazioni dello stesso RI, che ha ammesso di avere agito con un complice, e di quelle del teste anonimo, che ha riferito che il complice del RI sarebbe proprio l'estradando. Peraltro, le questioni sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del testimone anonimo, o meglio sulle ragioni per le quali la sua identità è stata per il 3 momento celata, potranno essere fatte valere dallo KA nel corso del processo cui sarà sottoposto in Svizzera.
2. L'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la conferma della sussistenza delle condizioni per l'estradizione verso la Repubblica elvetica di MA KA, come stabilito dalla Corte d'appello di Venezia. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti Dunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 LUG 7017 A IL FUNZION Piera Esposito 4