Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
Poiché il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in tema di disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto ad essi, quantunque preveda in parte un regime sanzionatorio più mite, ai fini della configurabilità come reato e della punibilità di condotta posta in essere prima della sua entrata in vigore occorre accertare in via prioritaria l'eventuale sua depenalizzazione e, successivamente, la possibilità di applicare il terzo comma dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei limiti di accettabilità, per il quale la S.C. ha ritenuto il diritto sopravvenuto meno favorevole della legge n. 319 del 1976). (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9739 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO PIETRO Presidente del 16/6/99
1.Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. " HE ND " N. 2262
3. " UA IA " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE FR " N. 11612/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZA TO IG nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 gennaio Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
EL TO UI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, emessa il 21 gennaio 1999,con la quale veniva condannato per il reato di scarico di reflui con superamento dei limiti di accettabilità, deducendo quali motivi l'errata applicazione dell'art. 5 c.p. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero la Corte lagunare, seppure con motivazione sintetica rileva l'incongruenza esistente tra una dedotta pretesa buona fede, in termini generici, sicché era possibile dichiarare inammissibile detto motivo, e la presentazione dell'istanza per ottenere un'autorizzazione provvisoria allo scarico, giacché l'imputato non poteva certamente conoscere il momento in cui eventualmente sarebbe stato disposto il controllo dello scarico.
Inoltre il ricorrente particellizza le argomentazioni del giudice di merito e le richiama in maniera errata così quando riferisce il discorso sulla contumacia, relativo all'impossibilità di chiarire la censura generica ed imprecisata in punto di fatto, e sull'assenza di buona fede oppure quando espunge l'affermazione secondo cui per "la natura contravvenzionale del reato in esame. .è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, di tal che parlare di buona fede ha poco senso" senza considerare le precedenti argomentazioni concernenti la possibilità di integrare il reato anche con il superamento di un solo parametro, l'assenza di ogni giustificazione circa l'utilizzazione di un detergente diverso, l'omessa allegazione di fatti concernenti la pretesa buona fede e la configurabilità pure di una "culpa in eligendo vel in vigilando".
Infine il rilascio di un'autorizzazione provvisoria allo scarico non può certamente supportare una pretesa buona fede per il superamento dei limiti di accettabilità dello stesso ed anzi ne dimostra una colpa grave.
Non è neppure applicabile, ai sensi dell'art.2 c.p., la disciplina contemplata dal decreto legislativo n.152 del 1999, perché le sanzioni penali previste per il fatto contestato sono più gravi, trattasi di scarico di acque reflue "industriali", secondo la nozione fornita dall'art.2 lett. h) d.lvo cit., poiché provenienti da azienda dedita alla produzione di occhiali, convogliato in condotte, i cui parametri sono superati pure rispetto alle tabelle 3 e 5,allegate alla nuova normativa.
Pertanto risultano integrate le differenti ed in parte più restrittive condizioni stabilite dal citato decreto legislativo sia in ordine allo scarico, caratterizzato dalle connotazioni peculiari dei reflui più che dalla loro provenienza, giacché la nozione di acque reflue industriali discende da qualità espresse in senso negativo cioè l'essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, nonché dalla provenienza da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, sicché detti due ultimi aggettivi includono gran parte degli scarichi originati da insediamenti produttivi, di cui alla legge n.319 del 1976, mentre le caratteristiche delle acque reflue domestiche
"derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche", ulteriormente chiariscono e delimitano, restringendola, la precedente definizione e l'elaborazione giurisprudenziale della stessa operata con la pregressa normativa.
Trovano applicazione ai sensi dell'art.62 settimo ed ottavo comma d.lvo cit., le norme tecniche di cui alla legge n. 319 del 1976 ed allegati e relative delibere interministeriali, perché, nella fattispecie, risultano compatibili con gli allegati al predetto decreto legislativo ed in particolare all'all. 5 tabelle nn. 3 e 5, costituenti il nuovo discrimine tra il penalmente rilevante e l'illecito amministrativo in base ai differenti parametri ivi contemplati (ex.gr. B.O.D. e C.O.D. non previsti in tab.5). Infatti il nuovo decreto legislativo segue tecniche di redazione utilizzate in altri provvedimenti legislativi in materia ambientale (ex. gr. d.lvo n. 22 del 1997) e non (l. n. 66 del 1996),individuando all'art.63 una serie di normative dichiarate in modo espresso abrogate, ma sostanzialmente contemplando una continuità ed omogeneità fra le varie discipline e disposizioni ed in ordine alla protezione dei beni tutelati con un meccanismo similare se non identico, sicché la cesura si rinviene soltanto nel differente regime predisposto, spesso in parte più mite sotto il profilo penale, anche se non sanzionatorio, onde l'interprete dovrà accertare in via prioritaria l'eventuale depenalizzazione del comportamento ascritto in base alla nuova disciplina e, successivamente, la possibilità di applicare il terzo comma dell'art.2 c.p.. Del resto, tale approccio non è contraddetto dalla previsione di un reato in base al combinato disposto degli artt.59 secondo comma, 62 n.8,11 e 12 d.lvo cit., in quanto lo stesso è ipotizzabile ogni qualvolta, effettuando scarichi ,già esistenti cioè regolarmente autorizzati (cfr. nota 1 all'allegato 51 di acque reflue, non sono adottate "misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento", giacché la norma, in parte, riproduce una precedente disciplina contemplata nell'art. 25 l. n. 319 del 1976 ed è determinata dal notevole lasso di tempo concesso per adeguarsi alla nuova normativa (tre anni), sicché si è prevista una contravvenzione, applicabile ai fatti commessi nel periodo intermedio, il cui accertamento è semplificato dall'esistenza di precedenti parametri nella pregressa legislazione. Pertanto, in alcune ipotesi, questo reato concorrerà con le nuove fattispecie criminose ovvero con quelle preesistenti se più favorevoli, ma detta configurazione non vuole assolutamente abrogare la pregressa normativa compatibile con quella nuova per non essere i precetti in una posizione di contrasto irrimediabile, ma in una situazione di continuità ed omogeneità di tutela e di disciplina dei beni protetti, che, si assume, non interessa al giudice con quanto fondamento, si vorrebbero salvaguardare in maniera più incisiva.
L'omessa proposizione in sede di appello di qualsiasi eccezione circa la nullità delle analisi esclude ogni rilevanza alla nuova metodica introdotta dal decreto legislativo in esame, dovendosi, comunque, riaffermare la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 17 novembre 1994,Brugnolo rv.200514) in tema di metodo di campionamento ed analisi ed al valore meramente indicativo di quello stabilito dalla legge in assenza di una espressa comminatoria di nullità per il principio di tassatività delle stesse e nell'impossibilità di ritenere sussistente un'ipotesi di inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché non trattasi di prove illegittimamente acquisite, sicché non si rientra nel paradigma legislativo contemplato dall'art. 191 c.p.p.. Infatti nonostante il nuovo decreto legislativo dedichi in maniera puntuale molto spazio ai metodi di campionamento ed analisi in nessuna disposizione è stabilita, neppure per implicito, alcuna sanzione di nullità, che, peraltro, attesi il suo carattere ed importanza, dovrebbe essere espressa.
Del resto, a meno di non ritenere sussistente nel legislatore un'inammissibile riserva mentale ed un'aporia tra principi in astratto affermati ed in concreto attuati, la comminatoria espressa di una causa di nullità per non aver seguito il metodo di campionamento o analisi indicato confliggerebbe con i principi generali e gli obiettivi di qualità affermati, giacché, poiché si tratta di norma processuale di immediata applicazione, di fatto opererebbe quale amnistia o depenalizzazione mascherata sul reato di superamento dei limiti tabellari, contestato in base alla pregressa normativa, oltre a poter determinare situazioni diversificate sulla base della mera tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità, unanimemente ritenuta insussistente e manifestamente infondata nel vigore della legge n. 319 del 1916. Pertanto, poiché deve ritenersi che il legislatore fosse perfettamente a conoscenza della monolitica giurisprudenza di questa Corte al riguardo e non abbia voluto alterare e modificare pure questo aspetto, persino, in via surrettizia, deve riaffermarsi la natura esclusivamente amministrative di tali metodiche ed il principio della libera valutazione da parte del giudice in proposito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999