Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9739
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Sentenza 16 giugno 1999

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Poiché il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in tema di disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto ad essi, quantunque preveda in parte un regime sanzionatorio più mite, ai fini della configurabilità come reato e della punibilità di condotta posta in essere prima della sua entrata in vigore occorre accertare in via prioritaria l'eventuale sua depenalizzazione e, successivamente, la possibilità di applicare il terzo comma dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei limiti di accettabilità, per il quale la S.C. ha ritenuto il diritto sopravvenuto meno favorevole della legge n. 319 del 1976). (Non risultano precedenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9739
    Data del deposito : 16 giugno 1999

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