Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
02 9 0 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Collazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 5948/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 5967 composta da: Rep. 920 Presidente Udienza 15 dicembre 2000 Mario SPADONE Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Roberto Michele TRIOLA Consigliere Consigliere relatore Carlo CIOFFI Consigliere Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia stúdio SENTENZA dal Sig sul ricorso proposto da: per diritti 3000 27 FEB. 2001 DE AN RI IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico IL CANCELLIERE Cesi n. 21, presso l'avv. Vincenzo Greco, che la difende insieme con l'avv. Pietro Rescigno, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro h DE AN LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Fusco n. 104, presso l'avv. Antonio Caiafa, che la difende, come da procura in atti;
- controricorrente -
LIRE 3000 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 530 del 26 CANCELLERIA febbraio 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del CG073597 3090/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. CALAFA per diritti L24000+ il -6 SET. 2001 K CANCELLIERE 15 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Pietro Rescigno, Vincenzo Greco e Mascolo Vin- cenzo, delegato da Antonino Caiafa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma pronunziò nel marzo del 1966 sentenza non definitiva nella controversia vertente tra RI IA De AN e suo fratello LU, avente ad oggetto la divisione dell'eredità materna, con la quale, accogliendo la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, dichiarò che l'asse ereditario comprendeva anche l'appartamento sito in Roma, e nel dettaglio precisato, ed a lei intestato, avendo accertato che tale appartamento DE 14840 in realtà era stato acquistato dalla de cuius, e simulatamene intestato alla fi- glia, beneficiaria dunque di una donazione indiretta. RI IA De AN propose appello e denunzio ultrapeti- zione, osservando che suo fratello aveva ritualmente proposto soltanto azio- ne di simulazione, ed irritualmente tentato di ampliare la materia del con- tendere allegando che con la denunziata interposizione fittizia di persona era stata realizzata una donazione indiretta. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato tale appello;
ha in particolare affermato la perfetta corrispon- denza tra quanto chiesto da LU De AN (ossia l'inclusione nell'asse ereditario da dividere dell'appartamento innanzi menzionato) ed il pronun- ziato, e la fondatezza della sua domanda (innanzi riferito), avendo sua so- 2 rella nel 1973 sottoscritto una dichiarazione con cui aveva riconosciuto che tale appartamento era di proprietà di sua madre, ed era quindi da includere tra i beni costituenti l'eredità di quest'ultima; quanto poi alla qualificazione dei negozi posti in essere dall'appellante e da sua madre, la Corte romana ha osservato che il Tribunale non aveva commesso errori, dal momento che la simulazione nell'intestazione del bene, di norma e secondo logica, compor- ta, in fattispecie di quelle del tipo esaminata, una donazione indiretta da parte della de cuius. RI IA De AN ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Suo fratello LU ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso RI De AN sostiene che la sentenza impugnata ha errato nell'escludere che quella di primo grado sia incorsa in ultrapetizione;
rileva in particolare che non esiste identità di peti- tum tra la domanda volta ad accertare una interposizione fittizia di persona e quella volta ad accertare una interposizione di persona, essendo i due feno- meni (dell'interposizione e della donazione) non solo diversi ma addirittura contrastanti sotto il profilo logico-giuridico, dal momento che un simulato acquirente non può essere al tempo stesso reale acquirente, in quanto dona- tario;
e ribadito che suo fratello non ha ritualmente chiesto in primo grado l'accertamento della donazione affermata dal Tribunale, denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. 3 Con il secondo motivo la ricorrente censura la stessa statuizione censurata con il primo, per vizio di motivazione;
sostiene che la Corte terri- toriale, allorché ha affermato che la volontà della de cuius di donare alla fi- glia l'appartamento per cui è causa emerge "logicamente dalla stessa inte- stazione ad essa dell'immobile, in carenza di una logica spiegazione diversa in contrario", ha commesso un "errore logico ... evidente", dal momento che "chi intesta un bene ad altri lo fa per occultare lo stesso ai creditori o al fisco (nel caso di intestazione ai figli per evitare il pagamento delle imposte di successione), o a scopo liberale" Le censure sono inammissibili. Esse hanno ad oggetto la parte della sentenza impugnata in cui la Corte ha affermato che la de cuius, intestando alla figlia l'appartamento per cui è causa nel momento in cui lo acquistò, glielo ha in tal modo donato. Tale affermazione costituisce un momento non decisivo del sil- logismo in virtù del quale la Corte d'appello ha accolto la domanda di LU De AN. Quest'ultimo, come la Corte d'appello ha ben evidenziato nella b sua sentenza, ha chiesto, costituendosi nel giudizio di divisione promosso dalla sorella, che fosse compreso tra i beni da dividere anche l'immobile per cui è causa, solo in apparenza di proprietà della sorella, ed in realtà di pro- prietà della loro madre. Ed è questa la tesi cui hanno acceduto, il Tribunale prima, e poi la Corte d'appello, perché corroborata dalla dichiarazione di RI De AN, di cui si è detto in narrativa. 4 L'ulteriore affermazione dei giudici del merito, che hanno visto nella detta simulazione un modo per porre in essere una donazione indiretta, assume dunque i connotati dell'obiter dictum, ed in quanto tale è irrilevante. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna RI IA De AN a rifondere a LU De AN le spese del giudizio di legittimità, che liquida oltre lire cinque milioni per onorariin lire 310.000 Roma, 15 dicembre 2000 Il presidente (Mario Spadone) Sprain Com L'estensore (Carlo Cioffi) Cur IL CANCELLIERE C1 40000 Valeria Neri 295000 Re 27 FEB. 2001 UFFICIO 15 MAR. 2001 12573 ..)