Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 38436
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Sentenza 4 luglio 2012

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Ai fini dell'esclusione della recidiva, poiché il reato di bancarotta semplice non ha natura esclusivamente colposa, ma può assumere natura dolosa o colposa a seconda delle circostanze di fatto, spetta all'imputato fornire la prova del carattere colposo del reato, quanto meno mediante l'esibizione della copia integrale della sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 38436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38436
    Data del deposito : 4 luglio 2012

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