Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
Ai fini dell'esclusione della recidiva, poiché il reato di bancarotta semplice non ha natura esclusivamente colposa, ma può assumere natura dolosa o colposa a seconda delle circostanze di fatto, spetta all'imputato fornire la prova del carattere colposo del reato, quanto meno mediante l'esibizione della copia integrale della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 38436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38436 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA LIna - Presidente - EL 04/07/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1790
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 40147/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN LI RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza EL 17/06/2010 ELla Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo 06/11/2009, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito per l'imputato l'avv. PAVARINI Paolo Adolfo, che ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza EL Giudice ELl'udienza preliminare EL Tribunale di Torino EL 10/11/2009, con la quale LI RI UN veniva condannata, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore ELla parte civile, per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 216 commesso quale amministratore di fatto ELla TN s.r.l.,
dichiarata fallita in Torino il 09/05/2006, distraendo le somme di Euro 20.000,00, impiegata nell'acquisto il 29/12/2005 di una partecipazione nella Promotech s.r.l., poi fallita il 20/02/2006, di Euro 354.810,00, corrispondenti a prelievi ingiustificati dal conto ELla società, e di Euro 200.000,00, costituente eccedenza nel pagamento ELl'acquisto ELl'azienda di RC UN rispetto al prezzo pattuito con quest'ultimo, sottraendo le scritture contabili e comunque tenendole, mediante l'occultamento ELle distrazioni di cui sopra, in modo da impedire la ricostruzione EL patrimonio e dei movimenti finanziari ELla società.
2. L'imputata ricorrente deduce:
2.1. violazione di legge in ordine all'eccezione di inutilizzabilità ELle dichiarazioni testimoniali di LO LO in quanto imputato nel connesso procedimento relativo all'imputazione di bancarotta in relazione al fallimento ELla LM s.r.l., rigettata per l'esclusione dei dedotti profili di connessione, osservando che detti profili erano invece ravvisabili nell'identità ELle ipotesi di reato contestate nel diverso procedimento, nell'imputazione anche in quest'ultimo alla UN ed al di lei marito NO ER di condotte caratterizzate da modalità operative analoghe e consistite fra l'altro nell'emissione di fatture fittizie nei confronti ELla TN, che pertanto occultava il profitto di detti reati in un disegno criminoso unitario, nella comune fonte di prova costituita dalle dichiarazioni ELl'imputata rese in entrambi i procedimenti e nella particolare posizione EL LO, il quale seguiva la contabilità di entrambe le società;
2.2. mancanza o illogicità ELla motivazione sull'affermazione di responsabilità ELl'imputata quale amministratore di fatto nel non aver impedito le distrazioni e le irregolarità contabili EL marito e coamministratore di fatto NO ER, successivamente deceduto, e ELla cognata ed amministratore di diritto AR ER, osservando che l'astratto riferimento ai principi sull'estensione all'amministratore di fatto dei doveri di controllo propri ELl'amministratore di diritto non è sufficiente nel momento in cui nella specie i poteri decisori erano esercitati esclusivamente da ER NO e le scritture contabili, a seguito ELl'arresto ELl'imputata e EL marito per i fatti relativi al fallimento ELla LM, erano tenute nell'ultimo periodo da AR ER e dal LO;
2.3. violazione di legge ed illogicità ELla motivazione in ordine al diniego ELl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e ELla prevalenza ELle attenuanti generiche ed al riconoscimento ELla recidiva, lamentando che quest'ultima sia stata ritenuta In ragione di una precedente condanna per il reato di bancarotta semplice, di natura colposa, e censurando per il resto la mancata considerazione EL ruolo marginale ELl'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'eccezione di inutilizzabilità ELle dichiarazioni testimoniali di LO LO è infondato. Nella sentenza impugnata, premesso che nel procedimento relativo al fallimento ELla LM era contestata al LO una condotta concreta di ideazione di meccanismi di fatturazione per operazioni inesistenti e di creazione di crediti fittizi in tempi anteriori ai fatti di cui al presente procedimento, si argomentava coerentemente sull'insussistenza di alcun rapporto teleologia) fra questi ultimi fatti e le condotte sopra descritte, non essendo ipotizzabile che le distrazioni realizzate in danno ELla LM con gli artifici ideati dal SC fossero specificamente finalizzate a commettere ulteriori distrazioni in danno ELla TN, o che queste ultime fossero state realizzate allo scopo di occultare le prime, per il solo fatto che la TN fosse destinataria di talune ELle fatture fittizie emesse dalla LM;
osservazioni alle quali il ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione degli stessi elementi. Irrilevanti essendo le analogie nelle modalità commissive dei reati nei due procedimenti ai fini ELla ravvisabilità ELla fattispecie processuale di cui all'art. 210 cod. proc. pen., che non prevede l'unicità EL disegno criminoso fra i suoi presupposti, le ulteriori considerazioni EL ricorrente sul dedotto collegamento interprobatorio venivano correttamente ritenute infondate dai giudici di merito in quanto tali da evidenziare al più una generica comunanza di fonti di prova, segnatamente le dichiarazioni rese dall'imputata, e non l'identità degli elementi dimostrativi o (a diretta rilevanza di un elemento di fatto nel procedimento diverso da quello nel quale sia stato acquisito, che giustificano l'invocato regime di assunzione ELla testimonianza in esame (Sez. U, n. 1048 EL 06/12/1991, Scala, Rv. 189181; Sez. 5, n. 10445 EL 14/12/2011, Protoduari, Rv.252006). Dirimente è in ogni caso il rilievo conclusivo ELla Corte territoriale sulla sostanziale ultroneità ELle dichiarazioni EL LO rispetto alla prova ELla responsabilità ELl'imputata, individuata nella posizione di amministratore di fatto ELla stessa, ricostruita in base a diverse risultanze;
il che rende comunque priva di decisività l'eccezione di inutilizzabilità ELle dichiarazioni in esame.
2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità ELl'imputata. L'attribuzione alla UN ELla posizione di amministratore di fatto ELla fallita veniva congruamente motivata sulla base ELle dichiarazioni ELl'amministratore di diritto AR ER, che riferiva come la società fosse gestita dal fratello NO ER e dalla di lui moglie, la UN per l'appunto, la quale si occupava in particolare EL settore commerciale e dei rapporti con gli istituti di credito;
EL teste RC, il quale dichiarava che l'imputata partecipava con il marito alle trattative per l'acquisto ELl'azienda; e ELla stessa imputata, che ammetteva di aver collaborato con il marito nell'attività imprenditoriale curando direttamente le operazioni bancarie, la registrazione contabile di queste ultime e i rapporti con taluni fornitori. A questo punto, correttamente la Corte territoriale traeva da tale premessa la conseguenza ELl'essere l'imputata, nella qualifica come sopra riconosciuta, gravata di tutti i doveri incombenti sull'amministratore ELla società, con la connessa responsabilità per i fatti illeciti commessi nel corso ELla sua gestione (Sez. 5, n. 7203 ELl'11/01/2008, Salamida, Rv.239040; Sez. 5, n. 15065 EL 02/03/2011, Guadagnoli, Rv.250094; Sez. 5, n. 39593 EL 20/05/2011, Assello, Rv. 250844); fatti dei quali la predetta era peraltro inevitabilmente informata per il suo diretto controllo sui conti correnti bancari ELla fallita e per l'intervento nell'operazione di acquisto ELl'azienda dal Tu rei, il cui sovraprezzo era oggetto di una ELle condotte distruttive contestate. Irrilevanti, e pertanto coerentemente disattese dalla Corte d'Appello, sono le obiezioni difensive sulla preminente attività gestionale attribuita a NO ER dai testi RC e CA e sulla materiale tenuta ELla contabilità da parte di ER AR e EL LO;
tali considerazioni, infatti, non escludono comunque la concorrente responsabilità ELl'imputata per aver consentito la realizzazione ELle condotte criminose nella posizione amministrativa assunta anche con la concreta possibilità di rilevare le movimentazioni finanziarie nelle quali dette condotte si risolvevano. 3. È infine infondato il motivo di ricorso relativo al diniego ELl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla prevalenza ELle attenuanti generiche ed al riconoscimento ELla recidiva. Per ciò che riguarda quest'ultima, la stessa veniva legittimamente ritenuta alla luce EL precedente penale ELl'imputata per un reato di bancarotta semplice accertato con sentenza EL Pretore di Torino EL 30/04/1995. Tale reato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha natura esclusivamente colposa, ma può assumere dimensione dolosa o colposa a seconda ELle circostanze di fatto (Sez. 5, n. 1897 EL 03/12/1969 (18/02/1970), Esposito, Rv. 114008;
Sez. 5, n. 3502 EL 19/11/1971 (22/02/1972), Ferretti, Rv. 120220). Ed essendo peraltro prevalenti i casi in cui la condotta è sostanzialmente dolosa, spetta all'imputato di fornire la prova EL carattere colposo EL reato a fini utili alla difesa, quale in particolare l'esclusione dei presupposti ELla recidiva, quanto meno mediante l'esibizione ELla copia integrale ELla sentenza di condanna (Sez. 5, n. 952 EL 14/06/1967, Ricci, Rv. 105475); onere, questo, nella specie non soddisfatto dal ricorrente. Per gli altri profili denunciati, la sentenza impugnata, nel riferimento al ruolo gestionale sia pure concorrente svolto dall'imputata, offriva adeguata motivazione sull'esclusione ELl'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e sul giudizio di mera equivalenza ELle attenuanti generiche. Motivazione che per il primo aspetto, attesa la facoltatività EL riconoscimento ELl'attenuante, può essere invero fondata sul richiamo alla gravità EL fatto quale parametro previsto dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 4241 EL 12/02/1982, Bonsignore, Rv. 153372; Sez. 6, n. 22456 EL 03/03/2008, Zito, Rv. 240364); e che viceversa, quanto al giudizio di comparazione fra circostanze, è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio EL potere discrezionale EL giudice di merito in materia (Sez. 6, n. 6866 EL 25/11/2009, Mesci, Rv. 246134).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna ELla ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 04 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012