Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2942
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per <> devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso l'occasione di lavoro nel caso dell'uccisione del custode di un cimitero, mentre si trovava al lavoro, senza valutare, sulla base delle prove acquisite, la sussistenza di un rischio improprio connesso alla particolare situazione socio - ambientale in cui la prestazione lavorativa era svolta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2942
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

    Testo completo