Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 5 44/ 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 15 846/99 Cron.•16582 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOBBE ANNA, BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende 2002 VINCENZO RINALDI, 301 unitamente all'avvocato GIANFRANCO COLLIDA', giusta - -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 307/98 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 02/10/98 R.G. N. 171/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24 febbraio 1997 NN AC ricorreva al Pretore di Saluzzo chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere il trattamento di maternità previsto dall'art.3 della legge 546/87 e la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione della relativa indennità con arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi. Esponeva di avere partorito in data 2 ottobre 1995, di avere presentato come coltivatrice diretta - domanda intesa ad ottenere la indennità di maternità in data 11 ottobre 1995 e di avere ricevuto dall'INPS un diniego in quanto la domanda di iscrizione negli elenchi risultava essere stata presentata in epoca successiva all'inizio della interdizione obbligatoria per maternità. Si costituiva il convenuto ribadendo che, secondo la Circolare INPS 245/94, la domanda di iscrizione doveva essere comunque anteriore all'inizio dell'evento assicurato (ossia, anteriore al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, e quindi presentata almeno due mesi prima del parto) poiché la retroattività della iscrizione valeva solo a fini contributivi. Il Pretore accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'I.N.P.S., deducendo che non poteva riconoscersi l'indennità di maternità quando la qualifica di coltivatrice diretta fosse sorta posteriormente all'inizio dell'evento tutelato, e ciò sulla scorta sia della espressione letterale della norma invocata sia dei principi generali in tema di assicurazione in forza del richiamo di cui all'art. 1886 c.c. Contestava inoltre la cumulabilità degli interessi legali e della svalutazione monetaria, richiamando quanto previsto dall'art. 16, 6° comma, L. 412/91 e chiedeva pertanto la riforma totale della sentenza impugnata con rigetto della domanda della AC. 1 Quest'ultima si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'I.N.P.S. e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza nel capo in cui dichiarava compensate per la metà, tra le parti, le spese di lite. Con sentenza del 25 settembre-2 ottobre 1998, l'adito Tribunale di Saluzzo, disatteso l'appello incidentale, in parziale accoglimento dell'appello principale condannava l'INPS a corrispondere alla AC gli importi dell'indennità di maternità di cui all'art.3 legge 546/87 oltre interessi dal 31 maggio 1996 al saldo, confermando per il resto l'impugnata sentenza. A sostegno della sua decisione, osservava che, ai fini del riconoscimento della indennità di maternità, rilevava esclusivamente il fatto che la lavoratrice risultasse titolare, sia pure per effetto di successiva regolarizzazione, di valida copertura M contributiva come coltivatrice diretta in relazione al periodo di interdizione al lavoro a causa della maternità in oggetto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste NN AC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 6 della legge 29 dicembre 1987 n.546, dell'art.11 della legge 9 gennaio 1963 n.9, come modificato dall'art.63 della legge 30 aprile 1969 n.153, del combinato disposto degli articoli 1886 e 1895 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. In particolare, l'INPS si duole che il Tribunale diSaluzzo, violando le norme di cui sopra e motivando inadeguatamente il proprio convincimento, abbia ritenuto che, ai fini del trattamento previdenziale, la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli abbia efficacia retroattiva nel senso che essa debba farsi risalire al 2 momento in cui concorrono i presupposti per conseguirla, anche se la relativa domanda sia successiva all'evento di cui si chiede tutela. Il motivo è fondato. Giova premettere come del resto è stato ribadito, anche di recente, da questa Corte (Cass. sez. un. 26 ottobre 2000 n.1133)- che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge -di regola- come diretta conseguenza di una attività di lavoro, subordinata od autonoma, svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto, la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri o il trovarsi un soggetto in un particolare rapporto familiare con colui che svolge l'attività: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'indefettibile elemento costituito dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche di altri elementi, anch'essi necessari. Quando ricorrono tutti questi presupposti e, inoltre, nel momento in cui si verifica l'evento protetto, l'ente è obbligato ad erogare la prestazione prevista dalla legge. Il che significa che l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza 0 dell'unico presupposto -lo svolgimento di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata- o di tutti i presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali, la prestazione lavorativa, rimane elemento essenziale per il sorgere della complessa fattispecie. Inoltre come rimarcato dalla Corte costituzionale (sent. n.87/1970) e avallato da questa Corte (Cass. sez. un. n.1133/2000 cit.)-, il fatto che la legge talvolta pretenda l'esistenza di altri presupposti, oltre a quello essenziale, non implica la menomazione del principio dell'automaticità delle prestazioni -il quale deve essere inteso nel senso che, quando esiste un'attività lavorativa, l'ente assicuratore è tenuto all'adempimento delle prestazioni previdenziali anche in mancanza 3 dell'avvenuto versamento dei contributi-, dato che, qualora dalla legge sia prevista, per il sorgere del rapporto assicurativo, una fattispecie complessa, al principio in questione deve farsi riferimento ogni qualvolta vengano in essere tutti gli elementi che compongono la fattispecie e non solo quello costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale ultima evenienza si verifica nell'ambito del lavoro autonomo, e segnatamente per i coltivatori diretti, il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che il M rapporto assicurativo di un coltivatore diretto con l'INPS non viene in essere per il mero svolgimento dell'attività agricola, bensì in virtù di un accertamento che è devoluto in via esclusiva ad un ente pubblico distinto dal suddetto istituto, ossia al servizio contributi agricoli unificati, in base ad un'apposita procedura prevista dalla legge 9 gennaio 1963 n.9 (Cass. 24 maggio 1986 n.3518). Da ciò consegue che l'iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, restando priva di efficacia diretta, se non sotto il profilo sanzionatorio della inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (artt.25 e 26 legge 9 gennaio 1963 n.9), la sussistenza, non accertata secondo le procedure previste, di una posizione astrattamente legittimante la suddetta iscrizione. Ciò trova preciso fondamento nella normativa di settore, per la quale il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli appositi elenchi, quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi (art.11 legge 9 gennaio 1963 n.9, 4 modificato dall'art.63 della legge 30 aprile 1969 n.153). Tant'è che, per quanto attiene alle prestazioni di malattia, al fine di non pregiudicarne la fruizione, il settimo comma dell'art. 11, ora citato, prevede la possibilità di ottenere l'iscrizione in via d'urgenza, secondo quanto ancor oggi stabilito per i lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'art.4, quarto comma, del d.lgs. 9 aprile 1946 n.212. E non è dubbio che la necessità ravvisata dal legislatore dell'applicazione ai coltivatori diretti della possibilità di ottenere il c.d. certificato d'urgenza, sì che nelle more della formazione degli elenchi gli effetti dell'iscrizione possono essere anticipati con l'esibizione di detto certificato, attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi dell'anno in corso, con conseguente ammissione alle prestazioni previdenziali dalla data di rilascio del certificato stesso (v., però, ora Corte cost.10 novembre 1995 n.483, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art.4, quarto comma, del d.lgs.lgt. n.212 del 1946, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato anziché dalla data della domanda del medesimo), costituisce una conferma, di evidente valore sistematico ed interpretativo, del significato da attribuirsi agli elenchi di categoria. Trattandosi infatti di prestazioni temporanee, la cui soddisfazione non è apparsa al legislatore rinviabile fino alla pubblicazione degli elenchi, è stato per l'appunto individuato uno strumento che fosse in grado di anticiparne gli effetti. Il che avalla la tesi secondo cui la pubblicazione degli elenchi si pone --fatta salva tale limitata anticipazione- come presupposto necessario ai fini del godimento delle prestazioni. Tanto chiarito, per quanto concerne, più specificamente, la pretesa economica in oggetto, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che all'art.1 ha stabilito la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e 5 puerperio, a decorrere dal 1° gennaio 1988, anche nei confronti delle lavoratrici autonome, tra cui, espressamente, le coltivatrici dirette -per le quali l'art. 23 della legge 30 dicembre 1971 si limitava a prevedere, in caso di parto o aborto, la sola corresponsione, una tantum, di un assegno dell'importo di lire 50.000, peraltro mai rivalutato-, mentre il successivo art.6 fa riferimento alle lavoratrici iscritte ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria e, come tali, inserite negli appositi elenchi. Ne discende che i criteri generali sopra illustrati, previsti per l'assicurazione pensionistica e di malattia dei coltivatori diretti, fondati sulla iscrizione negli elenchi di categoria, devono essere ritenuti operanti anche in relazione M all'assicurazione di maternità delle coltivatrici dirette. E' con riguardo al momento dell'iscrizione, ovvero -secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto (Corte cost. n.483/95 cit.)- al momento della richiesta di iscrizione, che andava, quindi, accertata dal Giudice a quo la preesistenza o meno dell'evento tutelato, ai fini del riconoscimento delle prestazioni. Nel caso in esame -come è pacifico in causa- la data del parto risale al 2 ottobre 1995, mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è stata presentata dalla AC in data 4 ottobre 1995 e, quindi, successivamente all'inizio del periodo indennizzabile, decorrente da due mesi prima del parto. Ne deriva che alla predetta data del 2 agosto 1995 non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale tra la AC e l'Istituto ricorrente, in quanto non era stata ancora presentata la domanda di iscrizione negli elenchi. La stessa non poteva quindi vantare alcun diritto alla prestazione di maternità, successivamente richiesta in data 11 ottobre 1995. Tale conclusione risulta confortata dall'orientamento della Corte costituzionale che, proprio con riferimento alla certificazione prevista dal citato art.4 del d.lgs. 6 lgt. n.212 del 1946 ha affermato che i fatti o gli atti costitutivi di uno status o di una qualità delle persone (come quella di bracciante agricolo) non attingono rilevanza giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscrizione in pubblici registri, albi, elenchi ecc. che li rende legalmente certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica, che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi (Corte cost. 10 novembre 1995 n.483). In questa sentenza, di cui si è fatto sopra cenno-, emessa in favore di una lavoratrice agricola subordinata, la Corte ha ritenuto la illegittimità dell'art.4, quarto comma, del d.l. 9 aprile 1946 n.212, nella parte in cui faceva decorrere gli M effetti del certificato d'urgenza dalla data del rilascio, piuttosto che da quella della sua richiesta, facendo così gravare illegittimamente sul lavoratore eventuali ritardi della pubblica amministrazione. Ciò perché --soggiunge la Corte costituzionale- spetta all'interessato nel momento in cui abbia maturato i prescritti requisiti richiedere “senza indugio" la certificazione al fine di poter fruire delle prestazioni previdenziali. Diversamente conclude la Corte- l'INPS "sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda". Né tale conclusione può ritenersi contraddittoria -così come ritenuto dal Tribunale di Saluzzo-, in quanto da una parte si negherebbero le prestazioni e dall'altra si pretenderebbe il versamento dei contributi, tenuto conto che, nel caso di specie, il diritto all'iscrizione risulta decorrente, con effetto retroattivo, dall'anno 1991, a partire dal quale risultano pagati, sia pure posticipatamente, dalla AC i relativi contributi. 7 Al riguardo occorre considerare, per un verso, che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato meccanismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitabile esclusivamente all'inadempienza dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria;
per altro verso, che come questa Corte ha avuto modo di affermare- il sistema di sicurezza sociale, secondo la Costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sinallagmatica tra contributi e prestazioni, atteso che l'obbligazione contributiva è imposta unicamente per la soddisfazione di un interesse pubblico (cfr. Cass.27 luglio 1996 n.6798), tanto che parte della dottrina si preoccupa di tenere ben distinto il momento del pagamento dei contributi da quello della corresponsione delle prestazioni. Appare quindi coerente con il sistema la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni che, in base al nostro ordinamento giuridico, è legato, di regola, alla compresenza di molteplici requisiti. In conclusione, deve affermarsi che il rapporto previdenziale, nell'ambito del lavoro autonomo e, segnatamente, per i coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi unitamente alle relative sanzioni (artt. 25, 26 e 27 legge 9 gennaio 1963 n.9), ma non il diritto alle prestazioni. Pertanto, il diritto delle coltivatrici dirette alle indennità giornaliere previste dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n.546 sussiste quando la richiesta di iscrizione allo SCAU -ente, tuttavia, ormai soppresso a norma dell'art. 19 legge 8 23 dicembre 1994 n.724, con decorrenza dal 1° luglio 1995 e con subentro, per il profilo che qui interessa, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in tutti i rapporti attivi e passivi che allo stesso facevano capo (v. art.9 sexties, secondo comma, legge 28 novembre 1996 n. 608, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, ultimo di una serie di decreti legge via via reiterati)- sia antecedente al verificarsi dell'evento indennizzabile. Tale iscrizione o, comunque, la richiesta di rilascio del certificato di urgenza, condizionano solo la possibilità di far valere il diritto stesso;
ne consegue che detto diritto può essere esercitato solo per il periodo successivo a tale richiesta, - ancorché l'iscrizione negli elenchi avvenga con effetto retroattivo e con il conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo precedente- e M sempre che l'evento tutelato non sia ancora venuto ad esistenza. Né appare ostativo a tale conclusione il disposto di cui all'art. 13 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, che prevede il riconoscimento della indennità di maternità indipendentemente dalla data di pubblicazione dell'elenco o del rilascio del certificato di urgenza. Tale disposizione non è, infatti, applicabile alle lavoratrici autonome, che hanno una loro propria e distinta disciplina;
tant'è che l'art.9 della legge n.546 del 1987 richiama la legge n.1204 del 1971, sulla maternità in generale, solo ed unicamente per dichiarare abrogate le norme del titolo III (dedicato all'assegno di natalità per le lavoratrici autonome). E tale diversità di disciplina trova idonea giustificazione nel fatto che, mentre il riferimento alla data di pubblicazione dell'elenco o del rilascio del certificato, potrebbe eccessivamente penalizzare il lavoratore dipendente, sottoposto, pur sempre, all'autorità del proprio datore di lavoro anche nell'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale, sì da determinare un contrasto con gli stessi principi sanciti dall'art.38 Cost., lo stesso non può affermarsi in relazione ai lavoratori autonomi 9 per i quali l'adempimento di detti obblighi è, in linea di principio, rimessa alla loro volontà e diligenza. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384 c.p.c., la domanda proposta da NN AC va rigettata. Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NN AC;
nulla per le spese dell'intero giudizio. Roma, 22 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente مدسرا давни botfranco IL CANCELLIERE zances Depositato in Cancelleria oggi, 47-APR. 2002. E R E H IL CANCELLIERE гол 10