Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITAL3147/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 18145/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere - Cron. 2265 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.20/11/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
$ ricorrente
contro
MI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. 2001 G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA 4464 DEL ROSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente " avverso la sentenza n. 188/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 26/05/99 R.G.N. 41/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Firenze MI NZ conveniva in giudizio l'INPS per la liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1/11/96, ai sensi della Legge n. 335 del 1996, anziché a dal 1° gennaio 1997 come riconosciuto dall'Istituto. L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. II Tribunale di Firenze, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 5 + 26/5/99, confermava la decisione, precisando che la legge n. 335 del 1995, all'art. 1, comma 30, ; ་ disciplinava i "requisiti necessari per la pensione di anzianità⠀ - rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi. In particolare nel differenziare la data della c.d. "finestra” per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi, si rifà alle categorie delle discipline a regime previste dai precedenti commi 26 e 28 ; queste fanno riferimento ai lavoratori iscritti nelle relative gestioni di lavoratori dipendenti o autonomi”. Il dato rispetto al quale si cristallizzava la posizione del lavoratore, ai sensi del predetto comma 30, era quello della iscrizione alla gestione nel momento in cui avveniva la liquidazione, come ritenuto dal Pretore;
e non quello del diverso tipo di gestione che provvede alla liquidazione, come invece ritenuto dall'INPS. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS fondato su un solo motivo. Resiste il MI con controricorso, usal narcisual MOTIVI DELLA DECISIONE ish Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 25, 26, 28, 29 e 30 L. n. 335/95, 20 e 21 L. n. 613 del 1966 (art. 3 e5 CPC) deduce il ricorrente che la decisione del Tribunale non è :condivisibile, in quanto ai sensi degli art. 20 e 21 L. n. 613/66 il principio del cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente è operante solo per le pensioni da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Ai sensi dell'1, comma 25, della L. n. 335/95 il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti si consegue, a regime. al raggiungimento di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica, oppure a qualunque età, con 40 anni, però, din contribuzione. Il successivo comma 26 detta una disciplina transitoria applicabile solo ai lavoratori dipendenti, con utilizzazione solo della contribuzione accreditata nell'AGO, a norma dell'art. 20 della L. n. 613/66. Il successivo comma 28 prevede che per i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 35 anni di contribuzione e.57 di età anagrafica, ridotto a 56 per il biennio 1996- 1997. Per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto al pensione con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianità va liquidata secondo le regolo di quest'ultima categoria di lavoratori. A norma dell'art. 1, comma 30, L. 335/95 " possono conseguire la pensione di anzianità con decorrenza dal 1/9/95 i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito contributivo nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, mentre quelli che 2 ་ lo maturano con il concorso della contribuzione da lavoro autonomo possono usufruire del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1/1/96, applicandosi la disciplina prevista per le gestioni dei lavoratori autonomi. Il ricorrente matura il diritto a pensione a decorrere dal 1/1/97 in applicazione della tabella E di cui al comma n. 29 del citato art. 1 della L. 335/95, avuto riguardo alla gestione previdenziale nella quale deve essere liquidata ed erogata la perisione. } Il ricorso è infondato Questa Corte haCorte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della decorrenzial del trattamento di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, L. 8/8/95 n. 335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e pers quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta)" (Cass. n. 5088 del 5/4/2001). Ha precisato in proposito la Corte che il regime di queste assicurazioni obbligatorie, pur essendo articolato nelle quattro gestioni dei lavoratori dipendenti, autonomi, mezzadri e coloni, artigiani e 33 commercianti, ha struttura unitaria e si configura come unico rapporto assicurativo - previdenziale per il disposto dell'art. 9, I comma, L. n. 463 del 4/7/59, che prevede il cumulo delle contribuzioni accreditate nelle varie gestioni, con la conseguenza che la posizione assicurativa resta accentrata presso l'ente previdenziale o la gestione di appartenenza dell'interessato al momento della maturazione dell'anzianità contributiva, come previsto anche dall'art. 7, I comma, L. n. 29 del 7/2/79, valido in via generale. Il Tribunale, nella decisione della causa, si è attenuto a questo principio, sancendo che il momento in cui si cristallizza la posizione del lavoratore "ai fini del predetto art. 30 e delle conseguenze che ne derivano è quello della iscrizione nella gestione nel momento in cui la liquidazione avviene”. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 8, 78 , oltre ad Euro 1.549,37 per onorario. Roma 20 novembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Шайслано Кайчак Вай! Swit Francesce. Phill * IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 MAR. 2002 IL CANDEL WHERE