Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, il danno grave e irreparabile deve essere inteso nel senso di un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce e che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile oppure, se si tratta di somme di danaro, nel nocumento che deriva al debitore allorché il palese stato di insolvibilità del creditore rende impossibile o molto difficile il recupero di quanto pagato in caso di modifica della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2006, n. 30019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30019 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 05/07/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 989
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 022043/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LO, N. IL 11/12/1970;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELHAYE ENRICO, che ha espresso parere contrario alla richiesta di sospensione. OSSERVA
TO LO, imputato del reato di lesioni per avere colpito con una testata Galiazzo Alessandro, in Silea il 25.12.99, veniva ritenuto responsabile di lesioni colpose per eccesso in legittima difesa dal Tribunale di Treviso con sentenza in data 15 ottobre 2004 e condannato alla pena di Euro 2.500,00 di multa oltre alle spese ed al risarcimento del danno alla parte civile costituita, alla quale veniva riconosciuta una provvisionale di Euro 6.000,00. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con pronuncia del 10.3.06, avverso la quale il NA ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e nel contempo istando per la procedura camerale prevista dall'art. 612 c.p.p., al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà della provvisionale.
Sotto il profilo del fumus boni iuris deduce l'errore dei giudici di merito che hanno escluso la causa di giustificazione della legittima difesa e la contraddittorietà della motivazione inerente questo punto della decisione.
Sotto il profilo del periculum in mora ha dedotto lo stato di sua assoluta indigenza economica, essendo privo di stabile occupazione per cui il pagamento di un importo per lui non esiguo e sperequato rispetto alla durata delle lesioni (giorni 15) ed alla natura di danno morale determinerebbe un pregiudizio notevole. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario sottolineando che la somma stabilita a titolo di provvisionale riguarda anche le sofferenze cagionate dalla rottura delle ossa nasali e che l'istante non ha evidenziato alcun danno grave ed irreparabile. Il danno grave ed irreparabile che può derivare dall'esecuzione della condanna civile in considerazione del quale la Corte di Cassazione può sospenderne l'esecuzione deve essere inteso nel senso di un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce e che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile, oppure se si tratta di somme di denaro nel nocumento che deriva al debitore allorché il palese stato di insolvibilità del debitore renda impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Cass. Pen. sez. 6^ 28 nov. 96, n. 2992, Surace).
Le difficoltà economiche dell'obbligato di norma non possono essere tenute in considerazione, salvo che questi non vada incontro a disagi sproporzionati.
La somma in questione, pur considerando la precarietà del lavoro cui è addetto il NA (all'epoca del fatto lavorava presso il locale ove si verificò l'evento) non è tale da far ritenere irreparabile il danno provocato dal pagamento, mentre in ordine alle condizioni economiche della parte offesa nulla è stato detto ai fini di un giudizio sulla capacità risarcitoria della stessa allorché la condanna civile venisse a cadere.
Ciò premesso il ricorso, infondato, va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006