Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 40095
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 40095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40095
    Data del deposito : 2 ottobre 2001

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