Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 40095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40095 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 02/10/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere N. 4509
3. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 7852/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AI RG avverso l'ordinanza in data 12.10.2000 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu. letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
AI RG impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona che, con provvedimento predibattimentale in camera di consiglio assunto de plano, ha dichiarato n.d.p. in ordine al reato a lui ascritto per intervenuta prescrizione.
Denuncia violazione dell'art. 469 c.p.p. per l'omissione del contraddittorio. rilevando altresì che non si sono compiuti i tempi della prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Risulta per tabulas come la Corte di appello abbia adottate la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato omettendo gli adempimenti che avrebbero consentito alle parti, ai sensi dell'art.469 e 127 c.p.p., di esprimere il consenso alla pronuncia di proscioglimento prima del dibattimento. Da tale omissione deriva, secondo l'insegnamento di questa Corte (SEZ. 4 SENT. 0 5779 DEL 17/06/1997 (UD. 28/02/1997) RV. 208525, Caleffi;
SEZ. 3 SENT. 0 7928 DEL 07/07/1998 (UD. 18/05/1998) RV. 211542, Agrifoglio), una nullità assoluta di ordine generale perché incidente sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c e 179 c.p.p.). Rileva tuttavia il collegio come il procedimento adottate dalla Corte di appello di Ancona. per la dichiarazione della prescrizione sia affetto da un ancor più radicale vizio, in quanto l'iter disciplinato dall'art. 469 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza predibattimentale non è percorribile nel giudizio di secondo grado, come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità (sez. 3^, 29. 5 - 11. 7 2001, Fennacchioli, n. 27821/01). Inducono a tale conclusioni considerazioni di ordine letterale e sistematico.
La procedura eccezionale di cui all'art. 469 c.p.p. (che si conclude, nei casi tassativamente previsti, con la pronuncia di una sentenza significativamente definita i "inappellabile"), non può infatti considerarsi richiamata dall'art. 598 c.p.p., che estende le norme sul giudizio di primo grado a quello di appello;
ed invero tale ultima disposizione contiene un'espressa clausola di salvezza (".. salvo quanto previste dagli articoli, seguenti") in favore della disciplina concernente le decisioni in camera di consiglio (art. 599) e gli atti preliminari al giudizio (art. 601), la quale mantiene dunque una sua marcata autonomia rispetto a quella della precedente fase del processo. Il catalogo delle decisioni adottabili in camera di consiglio dal giudice dell'appello è dunque tassativo ed è contenute nell'art. 599 C.P.P., che non contempla l'ipotesi di pronuncia della sentenza predibattimentale, secondo la volontà del legislatore delegante il quale, nella direttiva n. 93, caratterizzata dalla specificità delle sue previsioni (tanto da essere definita "norma di dettaglio più che principio o criterio direttivo": Corte cost. n. 435/90), ha reso evidente la precisa intenzione di delimitare rigorosamente i casi di decisione sulle impugnazioni nel giudizio di secondo grado al di fuori della udienza pubblica. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001