Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 9579
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge sostanziale e processuale, vizio di motivazione in relazione alla comunicazione dell'accertamento tecnico irripetibile (esame autoptico)

    Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificazione e reiterazione di censure già disattese in appello. I giudici di merito hanno correttamente accertato che gli indizi a carico della ricorrente non erano emersi prima dell'esame autoptico. La valutazione sull'idoneità dei fatti a far emergere indizi non è sindacabile in sede di legittimità. La posizione di subordinazione è stata interpretata in relazione alla concreta errata lettura del tracciato, non negando l'autonomia professionale dell'ostetrica.

  • Inammissibile
    Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla causa del decesso e omessa valutazione delle risultanze peritali

    Il motivo è inammissibile. Si tratta di una valutazione del merito e degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità, specialmente in caso di doppia conforme. La Corte d'appello ha confutato i segni di sofferenza fetale protratta, la presenza di meconio, la congestione degli organi e l'emogasanalisi. Ha altresì escluso che la sofferenza prolungata fosse incompatibile con l'ipossia da stiramento del cordone.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento del nesso causale

    Il motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La motivazione è coerente nel giudizio controfattuale, indicando che l'inizio dell'intervento chirurgico entro le ore 20:47 avrebbe evitato l'irreversibilità dell'evento, permettendo la nascita entro le 21:10-21:15, prima della fase espulsiva.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure difensive sulla qualificazione della colpa (imperizia vs negligenza) ai fini dell'art. 590-sexies cod.pen.

    Il motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La sentenza ha risposto alle censure, individuando profili di imperizia nella condotta dell'imputata per la mancata corretta interpretazione del tracciato cardiotocografico, ritenendo la colpa non lieve.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento all'erronea applicazione della causa di non punibilità ex art. 590-sexies cod.pen. per mancato accertamento della colpa lieve

    Il motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La Corte d'appello ha escluso la colpa lieve, considerando le conoscenze professionali della ricorrente e la divergenza tra il comportamento doveroso e quello tenuto, nonostante le difficoltà organizzative.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 9579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9579
Data del deposito : 12 marzo 2026

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