Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, concessa sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, quando lo Stato richiedente presenti una nuova domanda in conseguenza del mutamento del titolo dell'estradizione (da esecutiva in processuale), la nuova richiesta formulata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen. costituisce una revoca implicita, per "facta concludentia", del decreto di estradizione precedentemente adottato, avendo tale richiesta un contenuto del tutto incompatibile con quello del primo provvedimento. (Fattispecie relativa ad una nuova domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto estradato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2010, n. 18505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18505 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 387
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 538/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI Altin, n. a Mirdite - Reps (Albania) il 18.11.1976;
avverso la sentenza della corte d'appello di Milano, emessa in data 28.10.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, il 7 agosto 2007, dichiarò sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradizione (previa espiazione di pena inflitta per altra causa dall'autorità giudiziaria italiana) presentata nei suoi confronti dalla Repubblica d'Albania, a seguito di mandato di restrizione della libertà personale, emesso il 18.8.2004 dalla Corte d'assise di primo grado di Tirana, per i reati di porto abusivo d'armi da guerra e di concorso con il padre e il fratello nell'omicidio premeditato di TE Qafa.
Il NI era stato condannato a 25 anni di reclusione con sentenza del 16 marzo 2006. 2. L'estradizione fu disposta con decreto del Ministro della giustizia datato 7 agosto 2007.
3. Il NI chiese ed ottenne restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna e la Corte d'appello di Tirana, a seguito della proposta impugnazione, annullò la condanna, disponendo nuovo giudizio.
4. Ricevuta comunicazione da parte dell'autorità albanese sulla prosecuzione del procedimento penale nei confronti del NI, ferma rimanendo la validità e l'eseguibilità del provvedimento di restrizione della libertà personale datato 10.8.2004, il Ministro della giustizia - sulla base di nuova domanda presentata dall'Albania il 20.2.2009 - avviò, ex art. 703 c.p.p., comma 1, nuova procedura, essendo mutato il titolo della domanda d'estradizione (da esecutiva in processuale) e richiese emissione della misura cautelare della custodia in carcere.
La Corte d'appello di Milano, con ordinanza 10.7.2009, emise misura cautelare carceraria, ravvisando il concreto pericolo di fuga qualora il NI, detenuto per altra causa, fosse stato scarcerato.
4. Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2009, la Corte milanese ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradizione del NI, presentata dal Governo della Repubblica d'Albania il 20 febbraio 2009.
5. Contro tale decisione ricorre per cassazione il difensore del NI, deducendo ex art. 606 c.p.p., lett. a) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità politica, avendo ritenuto l'illegittimità del precedente decreto d'estradizione emesso dal Ministro della giustizia. Secondo il ricorrente, "non essendo mai stato annullato dal Ministro il provvedimento amministrativo d'estradizione, lo stesso deve ritenersi a tutt'oggi in vigore e, pertanto, ostativo all'emissione di nuovo procedimento da parte della medesima amministrazione", giacché il Ministro non poteva formulare nuova richiesta d'estradizione in data 2 luglio 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il motivo è infondato, anche se la motivazione posta a fondamento della pronuncia impugnata è erronea e va rettificata, a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 1. La Corte d'appello, in presenza del decreto ministeriale d'estradizione datato 7 agosto 2007 e della richiesta del Ministro della giustizia datata 2 luglio 2009, ha ritenuto che il primo "atto amministrativo, divenuto illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, potrà essere annullato d'ufficio dall'Amministrazione, ma allo stato deve essere disapplicato da questa Corte, investita del nuovo procedimento d'estradizione, che non costituisce duplicazione del precedente, essendo basato sul diverso titolo di detenzione rappresentato della misura cautelare". Rileva il Collegio che correttamente la Corte milanese ha pronunciato sulla nuova domanda d'estradizione, rilevando l'insussistenza della violazione del divieto del bis in bis: ma a tal fine non v'è alcuna necessità di ricorrere alla disapplicazione del precedente decreto d'estradizione per un'asserita, ma insussistente illegittimità. La richiesta formulata ex art. 703 c.p.p. dal Ministro della giustizia in data 2 luglio 2009 costituisce una revoca implicita, per "facta concludentia" del decreto d'estradizione in precedenza adottato, avendo tale richiesta contenuto del tutto incompatibile quello del primo provvedimento, superato dalle vicende processuali intervenute dopo la sua adozione.
7. Inammissibile per assoluta genericità è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del "mancato rispetto dell'art. 12, comma 2, lett. B) della Convenzione", non meglio specificata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010