Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2010, n. 18505
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, concessa sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, quando lo Stato richiedente presenti una nuova domanda in conseguenza del mutamento del titolo dell'estradizione (da esecutiva in processuale), la nuova richiesta formulata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen. costituisce una revoca implicita, per "facta concludentia", del decreto di estradizione precedentemente adottato, avendo tale richiesta un contenuto del tutto incompatibile con quello del primo provvedimento. (Fattispecie relativa ad una nuova domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto estradato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2010, n. 18505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18505
    Data del deposito : 4 marzo 2010

    Testo completo