Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip - a seguito della richiesta del PM di revocare "de plano" l'ordinanza con cui aveva ordinato indagini giuridicamente ineseguibili, pronunciata in sede di udienza camerale fissata in ragione della richiesta di archiviazione non accolta, restituisca gli atti al PM per le ulteriori determinazioni, considerato che esso non determina alcuno stallo, ma si pone in linea con la naturale evoluzione di ogni incidente in tema di archiviazione, allorché l'espletamento delle indagini richieste dal giudice è o divenga obiettivamente impossibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 40331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40331 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1280
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2335/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO;
avverso l'ordinanza pronunciata il 09/11/2005 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, nonché contro il provvedimento 30/11/2005 del medesimo giudice.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Mauro Francesco Iacoviello, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari per l'ulteriore corso.
FATTO
Investito della richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento contro ignoti per il reato di minaccia e della opposizione della persona offesa, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo fissava udienza camerale e all'esito, con il primo dei provvedimenti impugnati, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione dei tabulati telefonici delle chiamate in arrivo sull'utenza dell'opponente il giorno 3.3.2001.
Il 15.11.2005 il Pubblico ministero "restituiva" gli atti al Giudice chiedendogli di "rivedere il provvedimento emesso", affermando giuridicamente impossibile, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art.132, l'acquisizione dei tabulati telefonici demandatagli, o, in alternativa, di emettere decreto motivato d'acquisizione. Con il secondo atto impugnato il Giudice delle indagini preliminari rispondeva che l'ordinanza, oramai definitiva, conteneva già l'autorizzazione, restituendo gli atti al Pubblico Ministero "per le sue ulteriori determinazioni".
Ricorre il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, entrambi abnormi.
Rileva il Pubblico Ministero che l'ordine impartitogli d'acquisire i tabulati telefonici delle telefonate del 3.3.2001 è giuridicamente ineseguibile, per il reato in esame, alla luce del divieto di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132 come modificato dalla L. n. 155 del 2005. Il Giudice avrebbe peraltro omesso di emettere decreto motivato d'acquisizione, demandandone l'illegittima esecuzione al Pubblico ministero. La patente abnormità del primo provvedimento lo renderebbe quindi impugnabile indipendentemente dall'osservanza d'ogni termine.
Sarebbe comunque abnorme anche il secondo provvedimento giacché le "determinazioni" sollecitate non potrebbero consistere in altro, nel fisiologico sviluppo del procedimento, che nel "dar corso" all'ordine di acquisizione impartito, impossibile e comunque illecito. DIRITTO
Due essendo i provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere esaminato con riferimento a ciascuno.
Quanto al primo, occorre rilevare che effettivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, (modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, art. 3, convertito in L. 26 febbraio 2004, n. 45, e quindi dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 6, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155) "i dati relativi al traffico telefonico inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, ...". Decorsi detti termini, "i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi ... per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici". Tale sistema, dunque, prefigura "due distinte situazioni: l'una relativa ai dati di traffico telefonico del biennio precedente la richiesta del P.M., che sono disponibili per la generica attività di indagine;
l'altra che riguarda la conservazione dei medesimi dati per un ulteriore e precedente biennio, ma che si rendono disponibili unicamente per i reati (a numero chiuso) indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19278 del
2005). L'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, imponendo al Pubblico ministero richiedente l'archiviazione l'acquisizione di dati precedenti al quadriennio per il reato di minaccia, gli ha imposto dunque indagini che era giuridicamente impossibile effettuare, ed ha prodotto in tal modo una illegittima regressione del procedimento. E pur tuttavia, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (Sez. U, Sentenza n. 34536 del 11/07/2001, Quirico;
Sez. Un., n. 11 del 9.7.1997, Quarantelli), anche per quanto riguarda i provvedimenti abnormi operano le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione, "non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta nell'art. 585 c.p.p.". Quello che contraddistingue i provvedimenti abnormi essendo in realtà, a cagione della "natura stessa (abnorme) del provvedimento", soltanto il problema del "dies a quo del termine, che non può non coincidere con la ... effettiva conoscenza da parte del ricorrente" del provvedimento censurato, e che, in assenza di contrarie indicazioni, deve farsi coincidere con il momento allegato dalla parte (S.U. 34536/2001, citata). Sicché, proprio in forza di tali principi nel caso in esame non può non rilevarsi la tardività del ricorso avverso l'ordinanza pronunziata il 9.11.2005, dal momento che l'impugnazione è intervenuta solo il 6/7.12.2005, e cioè ben oltre quindici giorni dopo la missiva 15.11.2005 con la quale aveva restituito gli atti al Giudice delle indagini preliminari con richiesta di "rivedere" l'ordinanza oggi impugnata (a cui ha fatto seguito il secondo "provvedimento" del Giudice, pure impugnato): missiva allegata al ricorso dalla quale risulta che il Pubblico ministero perlomeno a quella data già conosceva esattamente il contenuto. D'altro canto è lo stesso Pubblico Ministero ricorrente che ammette la tardività evocando, ciononostante, a ragione dell'ammissibilità del ricorso una decisione di questa Corte, affatto isolata, la quale ha affermato che l'atto abnorme è impugnabile con ricorso per Cassazione indipendentemente dall'osservanza dei relativi termini (Cass. 1879/2003). Pronunzia che il Collegio non può condividere, non solo perché contraria al consolidato indirizzo sopra richiamato, ma soprattutto perché non offre alcuna ragione del diverso orientamento seguito.
Con riferimento alla ordinanza 9.11.2005 il ricorso è dunque tardivo.
Discorso diverso va fatto per il "provvedimento" del 30.11.2005, che non può, invece, affermarsi abnorme.
Osserva il Collegio che in realtà la definizione di provvedimento per tale atto è perlomeno opinabile, poiché è di tutta evidenza che esso consiste della mera risposta, "interlocutoria", alla richiesta, altrettanto "interlocutoria", del Pubblico ministero (quella del 15.11.2005) di "rivedere il provvedimento emesso" ovvero di "emettere idoneo decreto motivato" per l'acquisizione dei tabulati.
A tale invito il Giudice delle indagini preliminari s'è limitato a rispondere che l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici era inclusa nella precedente ordinanza e che questa era definitiva, restituendo gli atti al Pubblico Ministero "per le sue ulteriori determinazioni".
Orbene, siffatto atto risponde nell'unico modo possibile alla richiesta, inammissibile, di revocare "de plano" un provvedimento preso nell'udienza camerale fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta.
Nè può dirsi che esso reiteri o confermi la precedente ordinanza, della quale si limita a dire, non a torto, che era "divenuta oramai definitiva", restituendo tuttavia gli atti al Pubblico Ministero non già, formalmente, per l'espletamento di quanto demandatogli, bensì, molto più latamente, "per sue ulteriori determinazioni". Nel caso in esame la situazione prodotta da tale interlocuzione non è perciò quella "di stallo" cui fa riferimento Cass. sez. 2, sent. 7343 del 2005 citata dal Pubblico Ministero (nella quale il Giudice, risollecitato alla archiviazione, essendo state in parte già eseguite e in parte essendo ineseguibili le indagini indicate nel precedente provvedimento con cui era stata respinta la stessa richiesta di archiviazione, aveva invece concesso al pubblico ministero un ulteriore termine di sessanta giorni per svolgere quelle medesime indagini, insistendo dunque in un ordine la cui esecuzione era inesigibile), ma si profila in linea con la naturale evoluzione di ogni incidente in tema d'archiviazione allorché l'espletamento delle indagini richieste dal giudice è o divenga obiettivamente "impossibile".
Questa Corte ha già evidenziato difatti che in simili casi al giudice non resta che: o aderire alla (rinnovata) richiesta di archiviazione, ovvero disporre la restituzione degli atti al rappresentante dell'accusa (in ipotesi il Procuratore generale, se è intervenuto avocando o ne è stato sollecitato l'intervento ritenendosi che l'inattività del Pubblico ministero fosse censurabile) per la formulazione dell'imputazione (Sez. 1, Sentenza n. 3217 del 12/07/1991). D'altro canto già Corte cost. n. 253 del 1991 aveva sottolineato che "se, da un lato, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 4, tale obbligo non è avulso ne' autonomo rispetto a quello di compiere ogni attività necessaria per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 358 c.p.p. in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il Pubblico Ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti". E che è pertanto "un errore il ritenere che il giudice, allorché indica al pubblico ministero ulteriori indagini, le dispone e le commissiona, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti rispetto ai quali si prefigura una sorta di delega al pubblico ministero circa il relativo espletamento;
giacché, per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attività di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attività stessa sia svolta su indicazione del giudice".
Sicché nell'ambito del controllo di legalità sulla tendenziale completezza delle indagini la possibilità di una dialettica tra Giudice delle indagini preliminari e Pubblico ministero, in ordine alla impossibilità (o persine alla inopportunità) di dar corso all'acquisizione di quanto specificamente richiesto è da ritenere, all'esito di quella che resta una prima indicazione del Giudice sul tema da sviluppare, certamente ancora fisiologica. Il ricorso non può dunque che essere considerato infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006