Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di acquisizione di dati relativi al traffico di un'utenza telefonica, è abnorme il provvedimento con il quale il Gip rigetta le richieste del P.M., avanzate ai sensi dell'art. 132 comma secondo del codice della "privacy" (e dunque relativa a dati risalenti ad una data anteriore ai due anni precedenti), motivando in ordine alla mancanza di utilità dell'acquisizione medesima ai fini dell'indagine: invero, l'unica valutazione demandata dalla legge al Gip è quella riguardante il dato formale ed esteriore della sussistenza di sufficienti indizi in ordine ai delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. a) del codice di rito, e non circa il merito della richiesta e i presupposti investigativi sui quali essa si basa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2005, n. 19278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19278 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 25/01/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 167
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 018067/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
1) AN OS + altri;
avverso ORDINANZA del 09/04/2004 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: inammissibile. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Milano impugna per violazione della Legge n. 45 del 26 febbraio 2004 che ha convertito il D. Lgs. N. 196/2003 (rispettivamente: artt. 3 e 4, e 132, commi 1 e 4), il provvedimento con il quale il GIP di Milano ha rigettato la richiesta di acquisizione di dati relativi ad un traffico telefonico riferito all'indagato di nazionalità albanese, tale Baci Arben, riferito ad un periodo antecedente "agli ultimi due anni", con la motivazione che, "pur essendovi sufficienti indizi al riguardo..." tuttavia non risultasse "che tali schede fossero in uso all'indagato o ad altri personaggi coinvolti nella medesima vicenda già nel periodo precedente agli ultimi due anni, e non intravedendosi comunque in tale acquisizione, relativa per altro ad un arco temporale non delimitato, utili esiti per l'accertamento e la repressione di tali reati". Il ricorrente ritiene che, mentre l'art. 327 c.p.p. attribuisce al PM in via esclusiva il compito di orientare e dirigere le indagini, abbia errato il Giudice in questione estendendo oltre i limiti dettati dalla norma di cui all'art. 132 del c.d. "codice della privacy" il proprio potere di censura, in vista di una (a tale organo di giurisdizione) non consentita tutela in concreto della sfera di riservatezza delle persone.
Osserva la Corte.
Condivisibile è - ma solo nei termini ed entro i limiti che si diranno - la requisitoria di inammissibilità della impugnazione depositata dal PM presso questa Suprema Corte;
ed, infatti, il provvedimento è impugnabile unicamente per abnormità, ove ne ricorrano le condizioni. Tuttavia bene il vizio denunciato dal ricorrente si fa consistere in tale fenomeno, qualora debba concludersi nel senso che il provvedimento impugnato, lungi dall'essere un tipico provvedimento del Giudice (a definire il quale non basta la forma da esso assunta, ma è sufficiente la sua intrinseca non corrispondenza alla fattispecie di legge), esorbiti gli elementi della fattispecie per esso previsti dalla norma (Infatti, secondo il condiviso insegnamento di cui a questa Sez. Quinta, n. 182 del 11 febbraio 1994, RV 197091, Marino, abnorme è anche quel provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalla ipotesi previste).
Ora, la norma in questione (Articolo 132 del c.d. codice della privacy, come sostituito dall'articolo 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45), dispone che "1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui ai comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private...4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene die sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penate, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici".
Tale sistema ipotizza, in vero, due distinte situazioni: Cuna relativa ai dati di traffico telefonico del biennio precedente la richiesta del PM, che sono disponibili per la generica attività di indagine;
l'altra che riguarda la conservazione dei medesimi dati per un ulteriore e precedente biennio, ma che si rendono disponibili unicamente per i reati (a numero chiuso) indicati dall'art. 407/2, a) c.p.p..
Per tali ultimi dati la legge prevede espressamente che li giudice ne autorizza l'acquisizione, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale"; cioè all'unica condizione che egli ritenga sussistenti "sufficienti indizi dei delitti" cui specificamente tali dati sono riferiti, per l'ulteriore biennio. Niente di più.
Or non è dubbio che, se per un aspetto è già errata in sè l'idea, trasfusa nella impugnazione, che il Giudice debba essere sempre e comunque organo di ratifica delle attività del PM (mentre, e ben diversamente, è organo di controllo di tali attività, posta la natura di parte - ancorché pubblica - del soggetto titolare della attività di indagine), è anche vero che egli, nell'espletamento della propria funzione, non può introdurre condizioni o limitazioni non previste dalla legge, così costituendo, nella sostanza, una norma parzialmente nuova, non prevista dalla legge. E tale è sicuramente la vantazione sulla utilità di acquisizione di tali dati, in relazione alla economia della indagine;
infatti la specifica legge (già fortemente limitativa dei poteri pubblici di controllo del territorio e di repressione di anche gravi reati, in un momento in cui la difficoltà di fronteggiare le emergenze criminali si evidenzia anche negli atti ufficiali della amministrazione della Giustizia), lungi dall'aver autorizzato il Giudice a tale vantazione, ne ha limitato la verifica al dato formale ed "esteriore" della esistenza dei sufficienti indizi di quegli specifici reati, onde evitare che si violi la privacy (A persone per reati diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge, o del tutto incolpevoli. E posto che tale verifica, la sola voluta dalla norma, il Giudice dello specifico provvedimento attesta espressamente di aver compiuto, il condizionamento di esso (ed il conseguente esito negativo dato, nel caso concreto qui dedotto, in ordine alla richiesta autorizzazione) ad elementi "altri", estranei alla norma specifica in applicazione, ne fa provvedimento ab-norme.
Stante la irrilevanza della qualificazione della impugnazione dichiarata in atti (quale ricorso per violazione di legge), ai fini della sua ammissibilità, e la qui meglio individuata natura del provvedimento impugnato (di atto abnorme), il ricorso va, per i detti motivi, e sotto questo profilo, accolto.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 c.p.p. Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005