Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
È affetto da abnormità il provvedimento con cui il G.I.P. senza respingere formalmente la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., abbia concesso allo stesso un ulteriore termine di sessanta giorni per svolgere le indagini da lui indicate in un precedente provvedimento, con cui sia stata respinta la stessa richiesta di archiviazione, nonostante le indagini sollecitate si siano rivelate inutili, perchè già effettuate, o impossibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2005, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 28/01/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 204
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 20800/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze;
avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, in data 10 febbraio 2004, nel procedimento a carico di:
D'IO OM;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che la Corte annulli senza rinvio il provvedimento impugnato;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso quel tribunale, in data 10 febbraio 2004, senza respingere formalmente la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di D'IO OM, aveva concesso al pubblico ministero un ulteriore termine di sessanta giorni per svolgere le indagini da lui indicate in un precedente provvedimento, con cui era stata respinta la stessa richiesta di archiviazione.
Il ricorrente deduce abnormità dell'ordinanza impugnata, evidenziando che le indagini in essa indicate erano state in parte eseguite e in parte non erano eseguibili. La censura è fondata. E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo". (Cass. pen., Sez. un., 24 novembre 1999, Magnani, RV 215094) .
Ciò posto, la Corte osserva che - come risulta dagli atti di causa - le indagini sollecitate dal GIP ai punti uno e due del provvedimento impugnato sono inutili perché già effettuate;
mentre quelle di cui al punto tre sono impossibili, giusta le precisazioni del ricorrente, il quale ha riferito che è stato impossibile ottenere fotografie dell'indagato.
Da quanto sopra esposto consegue che l'ordinanza impugnata ha creato una stasi del procedimento, eliminabile esclusivamente con un annullamento senza rinvio da parte di questa Corte.
Gli atti vanno restituiti al Tribunale per i minorenni di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005