Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 6804
CASS
Sentenza 6 dicembre 2018

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Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudice di appello, che riforma "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo a una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi. (Fattispecie in cui, in primo grado, l'imputato, in relazione alla vendita di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre, in grado di appello, i giudici l'avevano condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 6804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6804
    Data del deposito : 6 dicembre 2018

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