Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudice di appello, che riforma "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo a una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi. (Fattispecie in cui, in primo grado, l'imputato, in relazione alla vendita di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre, in grado di appello, i giudici l'avevano condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
06804-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2060 -Presidente - Giacomo Paoloni -UP 06/12/2018 Maurizio Gianesini R.G.N. 30129/2018 Ersilia Calvanese Relatore Martino Rosati Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El NN EK, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2017 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Stefano Trinco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva condannato EK El NN per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi H, I e L), attenuati i fatti di cui ai capi H) e I) ai sensi dell'art. 73, comma 5, stesso d.P.R., nonché per il reato 147, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006 (capo J). In particolare, sull'appello del P.M., la Corte di appello ripristinava per i capi H) e I) l'originaria imputazione di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per l'effetto rideterminava la pena, confermando nel resto. All'imputato era stato contestato ai capi H) e I) di aver venduto senza autorizzazione in più occasioni a CO TT sostanza psicotropa del tipo PA (tabella IV) e al capo L) di aver detenuto illecitamente farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, quali AR (tabella I) e PA EX (tabella IV). Era emerso che l'imputato, che svolgeva l'attività di farmacista presso una farmacia, aveva venduto per finalità terapeutiche, ma al di fuori del circuito istituzionale, il medicinale PA, contenente sostanza psicotropa, senza la prescritta ricetta medica. Il TT aveva riferito di aver acquistato il PA, sia quello trovato in suo possesso sia quello acquistato in precedenza, dall'imputato senza ricetta medica, convinto che la cosa sarebbe stata messa in regola dal predetto con il suo medico curante. Secondo la Corte di appello, la circostanza che il medico curante ER avesse prescritto per un periodo quel medicinale al paziente TT con ricetta ripetibile e che a volte, trovandosi quest'ultimo in farmacia, avesse dato indicazioni di consegnargli il farmaco perché avrebbe poi consegnato la ricetta, non veniva escludere la responsabilità dell'imputato, posto che non vi era nessun elemento di prova neanche nelle affermazioni del ER che dimostrasse che - - le consegne del farmaco di cui ai capi H) e I) fossero state effettuate su presentazione di una ricetta medica, anche fornita successivamente. A tal fine era irrilevante la personale convinzione del TT che sarebbe stato messo tutto in regola, considerate anche le modalità di consegna del farmaco, del tutto al di fuori del circuito istituzionale (per strada, in quantità considerevole e superiore ad ogni limite di ragionevolezza) La Corte di appello riteneva altresì, quanto al capo L), che l'imputato si fosse limitato a dimostrare la ricorrenza di patologie sue e dei suoi familiari, mentre era emersa la prova della creazione da parte di costui di una avviata attività non consentita di vendita dei farmaci in contestazione (in tal senso, deponeva la accertata continuata attività di vendita effettuata da molti anni, la quantità dei prodotti ritrovati in suo possesso e una serie consistente di documenti quali - prescrizioni in bianco già sottoscritte, fustelle adesive di farmaci, documenti di trasporto). Quanto poi al reato di cui all'art. 147 del d.lgs. n. 219 del 2006 (capo J), consistito nella importazione senza autorizzazione di plurime confezioni del farmaco Cialis, che destinava al commercio, la Corte territoriale escludeva anche 2 Veen per esse la destinazione ad uso personale (che avrebbe giustificato l'acquisto on line del farmaco registrato) sulla base delle dichiarazioni di chi aveva acquistato tale farmaco dall'imputato e delle medesime osservazioni fatte per il reato sub L).
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto e alla necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius. La sentenza di secondo grado, avendo ripristinato la originaria imputazione, doveva procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (avendo valutato prove orali), in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite. Tale obbligo doveva ritenersi sussistente anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi H) e I). Stante l'onere della prova a carico dell'accusa, andava considerato che l'imputato aveva consegnato il medicinale dopo essersi procurato la ricetta medica rilasciata dal medico curante. In presenza di una ricetta ripetibile per la quale non era necessaria l'indicazione del nominativo del paziente o il dosaggio il reato non sussiste, trattandosi di sostanza medicinale, acquistata legittimamente e oggetto di prescrizione da parte del medico per scopo terapeutico. Il TT aveva ammesso che l'acquisto avveniva di concerto con il medico curante per finalità terapeutiche, il quale sistematicamente forniva la ricetta medica. Era emerso che tale prassi era stata attuata solo per il TT e che il farmaco veniva utilizzato anche da familiari del ricorrente.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo L), trattandosi di detenzione di medicinali per uso personale. I medicinali rinvenuti presso l'imputato erano destinati all'uso personale, come dimostrano i documenti prodotti dalla difesa. In tal senso deponevano anche le dichiarazioni rese dal dott. ER, dalla sorella dell'imputato, dal dott. Arne sul programma terapeutico intrapreso dai coniugi El NN. 3 been I farmaci erano stati regolarmente acquistati (come dimostravano gli scontrini) e detenuti per uso personale.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo J). La disposizione relativa all'importazione di farmaci integra un reato comune e riguarda medicinali destinati ad essere messi in commercio in Italia. La normativa del d.lgs. n. 219 del 2006 (artt. 55 e 56) consente invece l'acquisto on line di farmaci registrati in Italia da un sito estero per uso personale. Nella specie era stato dimostrato che l'imputato assumeva i farmaci per proprie patologie su prescrizione medica.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla confisca del danaro all'imputato. Difetterebbe la prova della provenienza illecita del denaro trovato in possesso del ricorrente e la Corte di appello non si è confrontata con le acquisizioni probatorie. In primo luogo erano stati dimostrati prelievi effettuati in contanti in banca e in ogni caso il taglio delle banconote (19 banconote da 500 euro e 5 da 50 euro) mal si concilierebbe con vendite che al massimo potevano arrivare a 20 euro. Anche il luogo di custodia (giubbotto) si concilierebbe con ragioni logistiche e la provvista di danaro era necessaria per effettuare l'acquisto di un'autovettura.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dosimetria della pena (artt. 132 e 133 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990). La pena risulterebbe del tutto sproporzionata ed eccessiva con riferimento alla tenuità del fatto e alla incensuratezza dell'imputato e al suo comportamento processuale. Non risulterebbero esposti i parametri di valutazione della pena, tenuto conto anche della natura del reato di cui al capo J).
2.7. In conclusione, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e in via subordinata la riduzione della pena entro i minimi edittali, previo riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e il dissequestro delle somme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto articola motivi manifestamente infondati e non consentiti, oltre che generici. 4 In 2. Il primo motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato e anche generico. Come emerge anche dalla massimazione del principio di diritto invocato dal ricorrente, la Suprema Corte ha affermato che è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle prove orali anche in caso di riforma in peius consistita nella riqualificazione giuridica del fatto, sempre che la sentenza di secondo grado abbia rivalutato il compendio probatorio. Si è infatti evidenziato che l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638; conf. Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280). Pertanto, quando, come nel caso in esame, si proceda soltanto alla riqualificazione giuridica del fatto senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi, tale obbligo non sussiste (Sez. 5, n. 32351 del 27/03/2018, K, Rv. 273574). Nella specie, va osservato che il primo giudice aveva ravvisato l'ipotesi di lieve entità in ragione del fatto che il farmaco era stato venduto solo al TT e in dosi presuntivamente ritenute corrispondenti ai suoi bisogni terapeutici. La Corte di appello ha invece valorizzato come dato significativo e decisivo della non minima offensività della condotta illecita "il lungo arco temporale" in cui la stessa era stata espletata, anche con riferimento a soggetti diversi e a farmaci dai potenti effetti collaterali per i quali è necessaria la prescrizione medica. A fronte di questa valutazione, il ricorrente si è limitato a formulare critiche generiche, sostenendo che la Corte di appello avrebbe valutato "diversamente" le prove orali e avrebbe ignorato le dichiarazioni del dott. ER. Il ricorrente invero non indica quali siano state le prove diversamente valutate che abbiano condotto alla riqualificazione, mentre segnala la omessa valutazione della deposizione del dott. ER che neppure era stata menzionata dal primo giudice, al fine della qualificazione del fatto come lieve.
3. I motivi in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati ascritti all'imputato sono meramente ripetitivi delle censure di appello, non correlandosi 5 I il ricorrente nella loro articolazione alle ragioni della sentenza impugnata, che risulta scevra da manifesti vizi logici o da errori di diritto.
3.1. In ordine alla liceità della condotta relativa alla vendita del PA, le critiche del ricorrente sono invero meramente oppositive e non si confrontano con il lineare, completo e plausibile ragionamento giustificativo esposto dalla Corte di appello. La Corte territoriale ha infatti escluso che vi fossero ricette mediche (precedenti o anche solo successive) alla base della consegna dei farmaci in questione, in quanto era stato lo stesso TT ad escludere di aver fornito la prescrizione medica, ammettendo di non sapere se vi fosse effettivamente una prescrizione e credendo solo possibile un "aggiustamento" della pratica da parte del medico curante e dell'imputato, né erano stati dedotti dall'imputato elementi a conforto della sua tesi, solo ipoteticamente ventilata (il dottor ER non aveva infatti confermato tale pratica nei termini riferiti dal TT). La Corte di appello ha a tal riguardo spiegato perché non fossero rilevanti le dichiarazioni del dottor ER in relazione alle condotte contestate. Il dottore aveva invero soltanto dichiarato di aver consegnato al TT la ricetta ogni volta la chiedesse il paziente oppure di aver dato indicazione alla farmacia di consegnargli il farmaco, quindi in situazioni non coincidenti con quelle accertate (farmaci consegnati per strada in quantità considerevole e superiore ad ogni limite di ragionevolezza).
3.2. Anche le censure relative alla detenzione dei medicinali di cui al capo L) si presentano generiche e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della Corte di appello che ha accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di un'attività di commercio dei medicinali rinvenuti, a fronte della quale risultava pertanto non rilevante la tesi difensiva circa un uso personale degli stessi.
3.3. Medesime considerazioni si impongono anche per la ritenuta importazione di medicinali di cui al capo J). Anche in tal caso il ricorrente avanza critiche meramente ripetitive del gravame e non correlate alle motivazioni della sentenza impugnata che ha motivatamente escluso, come in narrativa evidenziato, l'uso personale dei medicinali importati.
4. Anche per la disposta confisca del denaro, il ricorrente formula critiche aspecifiche e viepiù basate su argomentazioni di mero fatto, notoriamente precluse in questa sede. La Corte di appello ha fornito una risposta adeguata e plausibile sul punto, evidenziando che la provenienza illecita del danaro era dimostrata dalle particolari modalità della custodia del danaro nel contesto di un'accertata e 6 حوث consolidata attività di vendita illecita svolta dal ricorrente, non risultando per contro rilevanti le critiche difensive. In particolare, la giustificazione avanzata dall'imputato circa la lecita provenienza del danaro, ovvero di aver effettuato due prelevamenti in contanti presso la banca, era ininfluente, non solo perché si trattava di somme inferiori a quelle rinvenute, ma soprattutto perché riferita ad un'epoca diversa rispetto a quella dei fatti in contestazione. Il complessivo ragionamento della Corte di appello sulla provenienza della somma rinvenuta veniva in ogni caso ad assorbire le restanti critiche (mancanza di una cassaforte in casa, taglio superiore ai 20 euro).
5. Sono precluse le censure formulate dal ricorrente in ordine alla sproporzione ed eccessività della pena e le richieste di riduzione della pena da parte di questa Corte, non rientrando notoriamente nel compito di controllo del giudice di legittimità valutazioni di merito. Quanto alla motivazione sulla pena, va rammentato il pacifico principio, secondo cui è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito dal giudice in ordine alla dosimetria della pena soltanto quando questa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le molteplici, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nella specie, la pena base, contrariamente alle critiche difensive, risulta attestata in una fascia vicina al minimo edittale alla quale sono stati apportati aumenti molto contenuti per la continuazione (considerato viepiù che i reati satellite erano anch'essi continuati). Quindi esclusa la necessità di una puntuale e specifica motivazione sul punto, il ragionamento che sorregge la dosimetria si rinviene agevolmente nella complessiva valutazione operata dalla Corte di appello della vicenda in esame ed in particolare quanto al capo H) (ritenuto quale reato più grave) della offensività della condotta, espletata dal ricorrente per un lungo periodo temporale. Ciò premesso, risultano anche assorbite le critiche sull'aumento, anch'esso molto modesto, per la continuazione in ordine al capo J), aumento operato dalla Corte di appello secondo i principi pacifici in tema di continuazione in presenza di reati puniti con pene congiunte eterogenee (tra le tante, Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 7 द In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomopaoloni, Ersilia CalvaheseCanghese DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB 2019 IL FUNZION UDIZIARIO ん だ Piela Esposito Y L I C N E 0 08