Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 35842
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Sentenza 29 maggio 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, emessa il 29 maggio 2015. Le parti coinvolte nel procedimento erano il condannato e il Pubblico Ministero. Il condannato ha richiesto la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la sua condotta fosse di lieve entità e che la droga fosse destinata a uso personale. Il Pubblico Ministero, pur non opponendosi alla rideterminazione della pena, ha contestato la concessione della sospensione condizionale.

Il giudice ha accolto il ricorso del condannato, evidenziando che il Tribunale di Massa aveva commesso errori di diritto. In particolare, la Corte ha sottolineato che il diniego della sospensione condizionale non poteva basarsi su una prognosi di futura condotta illecita, ma doveva fondarsi su un giudizio di astensione da comportamenti penalmente sanzionabili. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, ordinando la concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo illegittimo il diniego del Tribunale.

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Quando è formulata in sede esecutiva richiesta di applicazione del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, già concessa per uno soltanto dei fatti unificati, il giudice dell'esecuzione, se ritiene di dover accogliere l'istanza, non può negare, in presenza della implicita o esplicita adesione del P.M. alla proposta del condannato, la concessione del beneficio suddetto potendo solo o conformarsi all'istanza o, al contrario, rigettarla.

In sede esecutiva, la nuova richiesta di pena formulata dal condannato, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod.proc.pen., per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in relazione a più sentenze di patteggiamento, deve ritenersi accettata dal pubblico ministero che, dopo aver preso cognizione della nuova pena, si sia rimesso alla decisione del giudice dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 35842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35842
    Data del deposito : 29 maggio 2015

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