Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 2
Quando è formulata in sede esecutiva richiesta di applicazione del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, già concessa per uno soltanto dei fatti unificati, il giudice dell'esecuzione, se ritiene di dover accogliere l'istanza, non può negare, in presenza della implicita o esplicita adesione del P.M. alla proposta del condannato, la concessione del beneficio suddetto potendo solo o conformarsi all'istanza o, al contrario, rigettarla.
In sede esecutiva, la nuova richiesta di pena formulata dal condannato, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod.proc.pen., per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in relazione a più sentenze di patteggiamento, deve ritenersi accettata dal pubblico ministero che, dopo aver preso cognizione della nuova pena, si sia rimesso alla decisione del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 35842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35842 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
35 84 2 / 1 5 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Arturo Cortese -Presidente- Sent. n. sez.1585/15 Angela Tardio CC 29/05/2015 Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- R.G.N. 29235/2014 Giuseppe Locatelli Lucia La Posta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO RE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 4/06/2014 del Tribunale di Massa, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Massa, giudice dell'esecuzione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ha rideterminato la pena applicata a DO RE, già giudicato con due sentenze rese ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., entrambe per reato qualificato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: la prima del 13/10/2011 recante applicazione della pena finale (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa, e la seconda del 10/10/2013 di applicazione della pena di anni uno e mesi tre di reclusione a titolo di aumento di quella irrogata con la prima sentenza, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due fatti. open Nel rideterminare la pena, il Tribunale ha applicato, in conformità della richiesta difensiva non contrastata dal pubblico ministero pur informato e convocato per l'udienza camerale, la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa per i due reati già unificati nella continuazione, reputata più grave la pena inflitta con la prima sentenza;
ha, però, negato la richiesta sospensione condizionale di tale pena sulla base della seguente motivazione: peso complessivo dello stupefacente, emergente dalle sentenze, apprezzato come non trascurabile;
stile di vita del DO, assuntore di stupefacenti in agiate condizioni economiche, con la conseguente prognosi di non astensione dello stesso da condotte di compulsivo accumulo di quantità rilevanti di droghe.
2. Ricorre per cassazione il DO tramite i suoi difensori per denunciare violazione ed errata applicazione degli artt. 163 e 164, comma primo, cod. pen.; 671 cod. proc. pen.; 186 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il giudicato per aver formulato la prognosi di non astensione del condannato dalla commissione di altri reati sulla base di elementi fattuali diversi da quelli considerati dal giudice della cognizione nelle due sentenze suddette, il quale aveva sottolineato la destinazione della droga ad uso personale del DO ravvisando, in entrambi i giudizi, l'ipotesi di lieve entità e concedendo il beneficio della sospensione condizionale con riguardo alla prima condanna. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, inoltre, violato i parametri normativi che disciplinano il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo negato per ragioni non integranti una prognosi penalmente negativa, sulla base del solo presunto pericolo di prolungato uso personale di droghe da parte del DO, favorito dalle sue non modeste condizioni economiche.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 18 settembre 2014, ha concluso a favore dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, con sentenza del 26 febbraio 2015, di cui è stata diramata l'informazione provvisoria non risultando ancora depositata la motivazione, ha risposto in senso affermativo, a norma degli artt. 444 e 673 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., al quesito se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 2 ра 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe cosiddette leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, debba essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione, con la precisazione che tale rideterminazione postula la rinegoziazione dell'accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione, che viene interessato attraverso l'incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero;
e che, solo in caso di mancato accordo, il giudice dell'esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Alla luce della lezione che precede il giudice dell'esecuzione è incorso, nel caso di specie, in due errori di diritto cui va anteposta la premessa che segue. La nuova richiesta di pena formulata dal destinatario di sentenza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per fatto in tema di droghe cosiddette leggere punito dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con sanzione dichiarata costituzionalmente illegittima, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 determinante la reviviscenza della più mite norma antecedente, deve ritenersi accettata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp. att. proc. pen., quando la parte pubblica, come nel caso di specie, dopo aver preso cognizione della nuova pena richiesta dal condannato, si sia rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione.
1.1. Ciò posto, il primo errore del giudice dell'esecuzione consiste nell'avere ratificato in modo incompleto il rinnovato accordo delle parti sulla pena, applicata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. con entrambe le sentenze irrevocabili del 13/10/2011 e del 10/10/2013, di cui la seconda già aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due fatti: la proposta dell'interessato, infatti, era subordinata alla sospensione condizionale della pena rinegoziata in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa, in luogo della precedente pena unica di anni tre e mesi tre di reclusione oltre alla multa, con indicata pena base di anni uno e mesi sei inferiore alla precedente pena base di anni due di reclusione, pur dichiarata condizionalmente sospesa, di cui alla prima sentenza irrevocabile del 13/10/2011. Il diniego del beneficio, invero, avrebbe dovuto comportare il rigetto della richiesta a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., e non l'applicazione della pena con modalità diverse da quelle convenute tra le parti.
1.2. Il secondo errore del giudice dell'esecuzione consiste nell'aver giustificato la negata sospensione condizionale della pena, non con un giudizio prognostico negativo di tipo criminale, bensì con una prognosi di probabile futuro acquisto e accumulo di droga da destinare all'uso personale, favorito anche dalle 3 д agiate condizioni economiche del condannato, indicato come assiduo consumatore di sostanze stupefacenti di vario tipo. Trattasi, con ogni evidenza. di una motivazione che contraddice lettera e finalità della disciplina in tema di sospensione condizionale della pena, la quale non postula, alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. richiamati dall'art. 164, primo comma, dello stesso codice, la previsione di una generica buona condotta futura del condannato, conforme alle regole della convivenza sociale ancorché non penalmente sanzionate, bensì la presunzione di astensione dello stesso da comportamenti suscettibili di sanzione penale e solo da essi;
mentre, nel caso in esame, è stato presunto solo l'uso personale di droghe, seppure preceduto dalla costituzione di consistenti riserve di sostanze stupefacenti da consumare nel tempo. Ne discende l'illegittimità del diniego di sospensione condizionale della pena, come rideterminata dalle parti a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la statuizione illegittimamente omessa e adottabile già in questa sede, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., ossia l'ordine di sospensione condizionale della pena che va disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, sospensione che dispone. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa. Così deciso il 29 maggio 2015. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Arturo meJutonellal. Mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA.