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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21296 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TT IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 21/1/2026 dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa ha respinto il ricorso presentato da TT ES avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale il 10 giugno 2025. Il Tribunale di Siracusa aveva respinto detta istanza, in forza della presunzione relativa di cui all'art. 76 comma 4 bis D.P.R.,115/2002, secondo cui il reddito di chi ha riportato condanna definitiva per alcuni reati si ritiene superiore ai limiti che consentono di fruire del beneficio, osservando che TT è stato condannato con sentenze passate in giudicato per il delitto di partecipazione 'kà'd assoCiazione mafiosa e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti / aggravata dall'agevolazione mafiosa. In sede di opposizione, il Tribunale di Siracusa ha respinto il ricorso proposto 21296 6 Penale Sent. Sez. 4 Num. 21296 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/05/2026 da TT, sul rilievo che nessun elemento è stato addotto per superare la presunzione legale. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso TT, deducendo quanto segue. 2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 99, 76 1 comma 4 bist DPR 115/2002, 125 comma 3 e 178 cod. proc. pen i poiché il Tribunale ha manifestato l'intenzione di recepire ad ogni costo le versioni opposte a quelle del ricorrente e non ha risposto alle specifiche doglianze contenute nel ricorso, limitandosi a ritenere condivisibili le argomentazioni del primo giudice. Dopo aver riportato integralmente il contenuto del ricorso in opposizione ) il ricorrente valorizza i numerosi provvedimenti della Corte di appello di Catania che lo hanno ammesso al gratuito patrocinio sulla base della medesima documentazione, e osserva che il provvedimento impugnato non si pronunzia sull'accertamento della Guardia di finanza che nel 2023, a dispetto di quanto sostenuto dal primo provvedimento, ha verificato le condizioni economiche del ricorrente;
inoltre, rileva che il Tribunale non ha valutato i titoli di studio conseguiti dall'TT in costanza di detenzione, sebbene si tratti di elementi sintomatici di un percorso di emancipazione dall'organizzazione criminale;
non ha considerato i numerosi provvedimenti con cui l'imputato è stato ammesso al gratuito patrocinio, anche in epoca successiva all'ultima ordinanza di custodia, sulla base delle sue condizioni economiche disagiate che consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 761 comma 4 bis) DPR. 115/2002, sostenendo che l'TT avrebbe comunque continuato a controllare le piazze di spaccio nonostante la detenzione carceraria;
non ha tenuto presente il decreto del Tribunale di Udine del 4 maggio 2023 ‘ da cui emerge che dalla documentazione relativa all'accertamento richiesto ex art. 96 DPR cit. e inviatAdalla Guardia di finanza e dalla Questura di Siracusa e di Milano si evince che TT, detenuto da molti anni, non ha più contatti con la criminalità organizzata operante nel luogo di origine i Siracusa / e non ha altre fonti di reddito o patrimoniali oltre a quelle indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti. Al riguardo, va premesso che ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avente ad oggetto il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno che non palesi una assoluta carenza di motivazione tale da integrare violazione di legge. 2 L'unico articolato motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, nell'ordinanza impugnata, si sarebbe fatta illegittima applicazione della norma indicata, è manifestamente infondato. Detta norma prevede che, nei confronti dei richiedenti, condannati, in via definitiva, tra gli altri per i reati associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 dpr.309/90 nonché per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit., il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti. L'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio ha condiviso le argomentazioni del decreto/ osservando che TT è attualmente sottoposto a misura cautelare in regime di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario e ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un giudizio in cui è stato ritenuto esponente apicale di un sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio di Siracusa, che il predetto controlla, nonostante lo stato di detenzione, come emerge dalla ordinanza di custodia cautelarg in atti. TT ha riportato condanne definitive per delitti ostativi e dall'attuale misura cautelare si evince che risulta attualmente inserito in contesti di criminalità organizzata. Si tratta di elementi di fatto che corroborano la presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa in materia e che non hanno trovato smentita nelle argomentazioni del ricorso. Ed infatti dal provvedimento del Tribunale si evince che la difesa nulla ha argomentato in merito a queste affermazioni contenute nel primo provvedimento di rigetto e ha depositato documentazione relativa a redditi leciti percepiti nel corso della lunga detenzione, che non superano il tetto reddituale massimo. Al dato delle precedenti condanne per reato associativo mafioso e finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, si aggiunge il processo in corso per organizzazione mafiosa negli anni 2023 e 2024, che rinforza il dato presuntivo, sconfessando l'accertamento della G.d.F. del 2017 e le ulteriori annotazioni da cui emerge che l'TT non avrebbe contatti con la criminalità organizzata e verserebbe in una condizione di non abbienza. Corretto è, infine, l'aver escluso rilevanza ai precedenti provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, privi di efficacia vincolante in questo diverso procedimento (in tal senso, Sez. 4, n. 7016 dell'8/1/2025, non mass.). Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con queste argomentazioni che il tribunale ha ritenuto assorbenti rispetto a tutti gli altri documenti allegati dalla difesa, e.così facendo, incorre anche nel vizio di genericità. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della tassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 i in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. 3 DEPOSIT TO 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 7 maggio 2026 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa ha respinto il ricorso presentato da TT ES avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale il 10 giugno 2025. Il Tribunale di Siracusa aveva respinto detta istanza, in forza della presunzione relativa di cui all'art. 76 comma 4 bis D.P.R.,115/2002, secondo cui il reddito di chi ha riportato condanna definitiva per alcuni reati si ritiene superiore ai limiti che consentono di fruire del beneficio, osservando che TT è stato condannato con sentenze passate in giudicato per il delitto di partecipazione 'kà'd assoCiazione mafiosa e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti / aggravata dall'agevolazione mafiosa. In sede di opposizione, il Tribunale di Siracusa ha respinto il ricorso proposto 21296 6 Penale Sent. Sez. 4 Num. 21296 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/05/2026 da TT, sul rilievo che nessun elemento è stato addotto per superare la presunzione legale. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso TT, deducendo quanto segue. 2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 99, 76 1 comma 4 bist DPR 115/2002, 125 comma 3 e 178 cod. proc. pen i poiché il Tribunale ha manifestato l'intenzione di recepire ad ogni costo le versioni opposte a quelle del ricorrente e non ha risposto alle specifiche doglianze contenute nel ricorso, limitandosi a ritenere condivisibili le argomentazioni del primo giudice. Dopo aver riportato integralmente il contenuto del ricorso in opposizione ) il ricorrente valorizza i numerosi provvedimenti della Corte di appello di Catania che lo hanno ammesso al gratuito patrocinio sulla base della medesima documentazione, e osserva che il provvedimento impugnato non si pronunzia sull'accertamento della Guardia di finanza che nel 2023, a dispetto di quanto sostenuto dal primo provvedimento, ha verificato le condizioni economiche del ricorrente;
inoltre, rileva che il Tribunale non ha valutato i titoli di studio conseguiti dall'TT in costanza di detenzione, sebbene si tratti di elementi sintomatici di un percorso di emancipazione dall'organizzazione criminale;
non ha considerato i numerosi provvedimenti con cui l'imputato è stato ammesso al gratuito patrocinio, anche in epoca successiva all'ultima ordinanza di custodia, sulla base delle sue condizioni economiche disagiate che consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 761 comma 4 bis) DPR. 115/2002, sostenendo che l'TT avrebbe comunque continuato a controllare le piazze di spaccio nonostante la detenzione carceraria;
non ha tenuto presente il decreto del Tribunale di Udine del 4 maggio 2023 ‘ da cui emerge che dalla documentazione relativa all'accertamento richiesto ex art. 96 DPR cit. e inviatAdalla Guardia di finanza e dalla Questura di Siracusa e di Milano si evince che TT, detenuto da molti anni, non ha più contatti con la criminalità organizzata operante nel luogo di origine i Siracusa / e non ha altre fonti di reddito o patrimoniali oltre a quelle indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti. Al riguardo, va premesso che ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avente ad oggetto il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno che non palesi una assoluta carenza di motivazione tale da integrare violazione di legge. 2 L'unico articolato motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, nell'ordinanza impugnata, si sarebbe fatta illegittima applicazione della norma indicata, è manifestamente infondato. Detta norma prevede che, nei confronti dei richiedenti, condannati, in via definitiva, tra gli altri per i reati associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 dpr.309/90 nonché per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit., il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti. L'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio ha condiviso le argomentazioni del decreto/ osservando che TT è attualmente sottoposto a misura cautelare in regime di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario e ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un giudizio in cui è stato ritenuto esponente apicale di un sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio di Siracusa, che il predetto controlla, nonostante lo stato di detenzione, come emerge dalla ordinanza di custodia cautelarg in atti. TT ha riportato condanne definitive per delitti ostativi e dall'attuale misura cautelare si evince che risulta attualmente inserito in contesti di criminalità organizzata. Si tratta di elementi di fatto che corroborano la presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa in materia e che non hanno trovato smentita nelle argomentazioni del ricorso. Ed infatti dal provvedimento del Tribunale si evince che la difesa nulla ha argomentato in merito a queste affermazioni contenute nel primo provvedimento di rigetto e ha depositato documentazione relativa a redditi leciti percepiti nel corso della lunga detenzione, che non superano il tetto reddituale massimo. Al dato delle precedenti condanne per reato associativo mafioso e finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, si aggiunge il processo in corso per organizzazione mafiosa negli anni 2023 e 2024, che rinforza il dato presuntivo, sconfessando l'accertamento della G.d.F. del 2017 e le ulteriori annotazioni da cui emerge che l'TT non avrebbe contatti con la criminalità organizzata e verserebbe in una condizione di non abbienza. Corretto è, infine, l'aver escluso rilevanza ai precedenti provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, privi di efficacia vincolante in questo diverso procedimento (in tal senso, Sez. 4, n. 7016 dell'8/1/2025, non mass.). Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con queste argomentazioni che il tribunale ha ritenuto assorbenti rispetto a tutti gli altri documenti allegati dalla difesa, e.così facendo, incorre anche nel vizio di genericità. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della tassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 i in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. 3 DEPOSIT TO 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 7 maggio 2026 Il Consigliere estensore