Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,00 779 7/0 1 LA CO Oggetto Locesione SEZIONE TERZA CIVILE Полигона был consue. Prove dull'ec 26. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8547/98 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente 11026/98Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.1569 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 238 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 06/07/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. W SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 AGRINOVA SRL, in persona dell'Amministratore Unico 16 19.GEN 2001 IL CANCELLIERE legale rappresentante dott. Nazario ZA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 50, presso lo studio dell'avvocato TABEGNA GIANCARLO, che LIRE 1500 CANCELLERIA lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D249796 SOVEREIGN SRL;
- intimato ☐ 0249821 e sul 2° ricorso n° 11026/98 proposto da: 2000 SRL, in persona del legale rapp.te pro- SOVEREIGN 1334 tempore, Roberto Quinzi, elettivamente domiciliato in 1 M ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio GIOVE STEFANO, che lo difende, giusta dell'avvocato delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
AGRINOVA SRL, in persona dell'Amministrato Unico e ZA, legale rappresentante dott. Nazario elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 50, presso lo studio dell'avvocato TABEGNA GIANCARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1075/98 del Tribunale di ROMA, emessa il 9/12/1997, depositata il 22/01/98; RG. 37315/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GIANCARLO TABEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 marzo 1995 la società Agrinova srl, nella veste di locatrice, intimava sfratto per morosità alla conduttrice società 2 M per la OV srl, e contestualmente la conveniva convalida dinanzi alla pretura civile di Roma. La morosità era riferita alla locazione di due locali ad uso laboratorio e deposito magazzino siti in Campagnano, sulla base di due distinti rapporti sorti nel 1992 e nel 1994 e con durata seennale e concerneva i canoni in parte non versati ed oneri accessori (v. amplius la citazione). Si costituiva la convenuta e contestava il fondamento delle pretese in particolare sosteneva che i locali erano sprovvisti della agibilità generica e sanitaria;
che era intervenuto tra le parti un accordo sulla temporanea riduzione del canone sino al rilascio dell'agibilità. Istruita la causa il Pretore con sentenza del 23 luglio 1977, in accoglimento della domanda attrice dichiarava risolto il rapporto, ordinava il rilascio e condannava la conduttrice al pagamento di lire 2.380.000 a titolo di canone per le mensilità di febbraio e marzo 1995, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze, nonché alla corresponsione di L. 227.100 a titolo di rimborso IVA, rigettando le domande di risarcimento proposte da entrambe le parti. La decisione era appellata dalla conduttrice che ne chiedeva la riforma e l'accoglimento delle proprie 3 pretese risarcitorie;
resisteva la controparte e proponeva appello incidentale sul punto della decisione pretorile che aveva ritenuto provato tra le parti l'accordo relativo alla riduzione del canone;
chiedeva inoltre la condanna della locatrice al pagamento di canoni rimasti insoluti per nove mensilità, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi. Con sentenza depositata il 22 gennaio 1998 la Corte di appello di Roma così decideva: in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla SOVEREIGN rigetta le domande proposte dalla locatrice con l'atto di intimazione di sfratto;
rigetta le ulteriori domande proposte dall'appellante principale nonché dall'appellante incidentale, dichiara compensate tra le parti la metà delle spese del doppio grado di giudizio e determina quelle di appello a carico della società appellata (v.amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre l'Agrinova deducendo quattro motivi di censura;
resiste la controparte con controricorso e propone ricorso incidentale. Al ricorso incidentale replica la Agrinova con controricorso. 4 I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni;
precede l'esame del ricorso principale. A. Esame del ricorso principale della locatrice Agrinova. Nel primo motivo si deduce l'error iuris ed il travisamento del fatto in ordine alla motivazione della sentenza impugnata. L'error iuris concerne la violazione о falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2702 C.C. e115, 116 cpc, in ordine alla non riferibilità alla Agrinova del telefax inviato dalla OV il 17 ottobre 1984 e della allegata bozza di lettera retrodata al aprile 1994. Si deduce inoltre la applicazione degli artt.1965,violazione e/o falsa 1236, 1238 C.C. in relazione alla mancata conclusione in accordo transattivo tra le parti. La tesi è che la lettera, prodotta dall'Agrinova dinanzi al Pretore, non proviene dal locatore, ma dalla conduttrice OV (come risulta dal dato identificativo del telefax). Si assume che dal verbale d'udienza del 10 giugno 1996 emergeva che il documento, prodotto dall'Agrinova, era diretto а 5 M dimostrare che tra le parti c'era stato un inizio di corrispondenza, non seguito da alcun accordo definitivo;
si rilevava infine che la prova della transazione doveva essere in forma scritta. Sul punto la resistente condivide in punto di fatto storico la ricostruzione data dalla ricorrente, ma Osserva che, anche se la lettera era d'iniziativa della parte locatrice (contenente una proposta di riduzione del canone) la stessa raggiunse lo scopo, posto che venne raggiunto un accordo per la riduzione all'ottenimento dell'agibilitàdel canone sino (conseguita nel febbraio 1995 ma sottaciuta maliziosamente dalla locatrice sicchè essa era in buona fede nel proseguire la riduzione del canone anche dopo tale data). Il tribunale nella sua decisione (v.ff.4 e 5 della motivazione) ha dunque compiuto un errore circa l'identificazione del proponente (che la conduttrice, mentre l'accettante è la locatrice), ma tale errore non si traduce in error in iudicando su punto decisivo. Ed in vero non di accordo transattivo si trattava (posto che gli accordi riguardavano la regolamentazione di un rapporto in relazione ad un difetto di agibilità), ma di un accordo M 6 sull'adeguamento del corrispettivo alla mancanza di una qualità essenziale della res locata, che esponeva il conduttore а precisi rischi di sanzioni amministrative. Il punto decisivo è dunque quello relativo all'inadempimento per le mensilità ridotte del mese di febbraio e marzo 1995 (mensilità successive al rilascio dell'agibilità, di cui il conduttore assumeva di ignorare la esistenza, non essendo il destinatario del provvedimento abilitante) e tale inadempimento è stato ritenuto dai giudici del merito (ff. 5 della motivazione) considerando la condotta delle parti e l'equilibrio del sinallagma, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede. Il motivo merita dunque un parziale accoglimento rispetto al cd. Travisamento del fatto, ma non conduce ad una riforma della decisione, posto che aliunde risulta raggiunto un accordo tra le parti e che l'inadempimento considerato non grave non inficia la correttezza della valutazione della sua non gravità. Parimenti con congrua motivazione (ff. 5 motivaz) è stato escluso che la morosità relativa agli oneri accessori potesse configurare una causa di risoluzione per inadempimento grave. Non risultano pertanto violate le norme л sostanziali indicate nella censura ed il travisamento del fatto rilevato è correggibile mediante una mera motivazione nel senso integrazione della sopra riferito. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1967 C.C. in relazione al difetto della prova scritta per la transazione. Il motivo è infondato per le ragioni anzidette: i giudici del merito (ff. 4 della motivazione) considerano l'accordo non come transazione ma come patto integrativo del contenuto della locazione, e quindi non era chiesta la forma scritta ad substantiam о la sottoscrizione della lettera da parte di entrambi i soggetti del rapporto locatizio. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione al comportamento processuale delle parti circa la presunta stipula della transazione;
si assume che se la conduttrice avesse voluto l'accordo transattivo non avrebbe poi avanzato pretese risarcitorie. Il motivo è infondato per le considerazioni già date sulla natura dello accordo pattizio e non transattivo, sicchè nessun rilievo di contraddizione è dato rilevare nella motivazione, ben potendo il locatore avanzare, se fondate, pretese risarcitorie. 8 л Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 C.C. e dell'inadempimento del esclusione l'erronea secondo la tesi del L'inadempimento, conduttore. ricorrente, si sarebbe protratto per ben due anni, sia per i canoni che per gli oneri accessori;
si insiste poi nel rilevare come l'autoriduzione si sarebbe protratta anche dopo il rilascio dell'agibilità sanitaria. Il motivo è infondato sulla base delle all'accordo diconsiderazioni già svolte in merito rideterminazione del canone per il tempo della mancanza di agibilità e per le motivazioni date, in punto di fatto, dai giudici del merito sulla non rilevanza del pagamento di due mensilità dopo il rilascio della licenza di agibilità e sul ritardato pagamento degli oneri accessori per una entità ritenuta non particolarmente rilevante. Si tratta di valutazioni di merito, non sindacabili in quanto congruamente motivate. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato. B. ESAME DEL RIICORSO INCIDENTALE AUTONOMO. si deduce l'error in iudicando (per la violazione degli artt.1575, 1218 e 1226 c.c.) in(1 ) 9 relazione al mancato riconoscimento dei danni, quantificati in lire 9 milioni, per l'uso dei locali malgrado la non agibilità sanitaria. Il motivo è infondato;
infatti il giudice del merito ha rilevato come negli accordi circa la rideterminazione di un canone minore per il tempo 60000 della mancanza di agibilità era implicito il 310000 mantenimento in uso dei locali da parte del conduttore, sicchè era implicita la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria indennizzatoria al riguardo (ff. 6 motivazione). 0 7 Sussistono giusti motivi in relazione al rigetto I N di entrambi i ricorsi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Roma 6 luglio 2000 IL CONSIGLIERE EST.for ЗекиBehn Ich IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria Oggi, 19 GFN IL CANCELLIERE C1 Concetta A mendola IL CANCELLIERE C1 Concete Ammendola 10