CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN ES nato a [...] il [...] AN NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA DI EO che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza emessa il 2 febbraio 2022, riformava, quanto alla dosimetria della pena, la sentenza del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di SA HI e IC HI. Gli imputati rispondevano di due delitti di furto aggravati — dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, oltre che dall'approfittamento delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa — aventi ad oggetto, il primo delitto, le chiavi dell'abitazione di Alex Spallarossa, riposte all'interno dell'autovettura Fiat Qubo nel mentre il predetto era al parco di via del Penale Sent. Sez. 5 Num. 6912 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 23/11/2022 Peralto per svolgere attività sportiva, nonché, il secondo delitto, a distanza di una settimana circa, delle chiavi riposte nell'autovettura di ON IO GO, allontanatosi dall'auto sempre per svolgere attività sportiva nel medesimo parco (capi A e C); rispondevano altresì di ulteriori due delitti di furto in abitazione in quanto, utilizzando le predette chiavi, si introducevano negli appartamenti dei predetti, impossessandosi di monili e altro, condotta aggravata dalle condizioni di approfittamento predette, oltre che, per il furto in danno di GO, dalla violenza sulle cose e cagionando un danno di rilevante gravità (capi B e D); il solo SA HI era stato ritenuto anche responsabile della ricettazione di un orologio provento di furto, pure sottratto alla proprietaria che si era allontanata dall'auto per recarsi a svolgere attività sportiva nel predetto parco (capo E). La Corte di appello escludeva le recidive contestate, valutava prevalenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti degli artt. 61 n. 5 e 61 n. 7 cod. pen., contestate al capo D), riducendo conseguentemente la pena ad anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa per SA HI, e ad anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa per IC HI. 2. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di SA HI e IC HI e constano di un motivo ciascuno, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo proposto nell'interesse di SA HI deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 81 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, pur escludendo la recidiva e riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti, abbia ridotto la pena in misura minima, come anche gli aumenti di pena per i delitti satellite in misura limitata. 4. Il motivo nell'interesse di IC HI deduce violazione degli artt. 624-bis, 62-bis, 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione correlato. La Corte di appello avrebbe errato nel ridurre, per le circostanze attenuanti predette, la pena determinata per il delitto più grave del capo D) nella misura minima, non valutando trattarsi di due circostanze attenuanti e rendendo una motivazione illogica per tale minimale riduzione, facendo erroneamente riferimento a parametri dell'art. 133 cod. pen., quali l'intensità del dolo e la spiccata capacità criminale, che dovevano essere valutati nella dosimetria della 2 pena base e non anche in sede di riduzione della pena per il concorso di due attenuanti. Tale minima riduzione risultava incongrua a fronte del risarcimento del danno operato nei confronti delle persone offese di tutti i delitti, non solo per quello ritenuto più grave del capo D), nonché a fronte della confessione, valutata tardiva, ma comunque posta alla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi in quanto versati in fatto a fronte di una motivazione congrua. 6. I ricorsi sono stati trattati in presenza delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale da parte dell'avvocato Massimiliano Dei, che non compariva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto formulano le medesime censure. 2.1 Va premesso che la Corte di appello con la sentenza impugnata ha escluso la recidiva contestata. Inoltre, ha provveduto a ritenere non più equivalenti bensì prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, con le aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto formulato da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena Arturo, Rv. 282096 - 01, per il quale, proprio in relazione all'art. 624-bis cod. pen. è stato affermato che «Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze». 3 Nel caso in esame, quindi, il più grave delitto, contestato al capo D), risultava caratterizzato da una circostanza aggravante di tipo 'privilegiato', quale quella della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. A fronte di ciò la Corte ligure ha determinato la pena, nel minimo, ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, in anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. Infatti, il riconoscimento delle doppie circostanze attenuanti generiche non consentiva il giudizio di bilanciamento con le aggravanti dell'art. 625 cod. pen., per quanto previsto dal comma 4 della stessa norma incriminatrice. Diversamente, le predette circostanze attenuanti sono state correttamente valutate in bilanciamento con le circostanze aggravanti dell'art. 61, comma 1, n. 5 e n. 7, dato che queste non sono corredate da alcun 'privilegio', in quanto non richiamate dall'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al principio di diritto, determinato la riduzione della pena, data la ritenuta prevalenza, già aumentata per la sussistenza della circostanza aggravante privilegiata. 2.2 Tanto premesso, le doglianze si concentrano sulla natura ridotta della diminuzione. La Corte territoriale, partendo dalla pena base per il più grave reato contestato al capo D) determinata nel minimo in anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, l'ha ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa per la prima attenuante, e ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 700 di multa per la seconda attenuante. Ha poi operato l'aumento per la continuazione con gli ulteriori delitti satelliti: ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 850 di multa per il furto contestato al capo B); ad anni 4 di reclusione ed euro 950 di multa per il furto contestato al capo A); ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.050 di multa per il furto contestato al capo C); infine, per il solo SA HI, ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato contestato al capo E). A ciò la Corte territoriale faceva seguire la riduzione per il rito abbreviato, alla pena finale di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 700 di multa per IC HI, ad anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 800 di multa per SA HI. La motivazione resa dalla Corte è assolutamente congrua e logica, in quanto la massima riduzione risultava impedita dalla capacità criminale e dalla intensità nella determinazione delittuosa dimostrata dagli imputati, dopo aver valutato comunque la prevalenza delle circostanze attenuanti - motivata sulla scorta del risarcimento del danno e della confessione, seppur tardiva — rispetto alle circostanze aggravanti, in sé indicative di accorta programmazione delle azioni 4 delittuose approfittando della assenza delle vittime per l'attività sportiva in atto, nonché l'abilità esecutiva nell'apertura di una cassaforte con l'uso di un 'flessibile'. A fronte di tale argomentazione, va ricordato come nel caso in esame non sia ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto, in sede di giudizio di bilanciamento, il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non è tenuto a operare la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 - 01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Arnnuzzi, Rv. 265332 - 01; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 - 01). Né coglie nel segno la censura, nella parte in cui rileva come la riduzione per le prevalenti circostanze attenuanti non possa 'recuperare' gli indici propri dell'art. 133 cod. pen. che varrebbero solo per la quantificazione della pena base e non anche per le riduzioni conseguenti alle attenuanti. A ben vedere la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). D'altro canto, la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento e, come nel caso in esame, caratterizzata da proporzione anche rispetto alla valutazione compiuta in primo grado (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01, in applicazione del principio predetto, aveva censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di 5 evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale). A ben vedere gli aumenti per la continuazione, nel caso in esame, a seguito della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti, sono stati ridotti in modo assolutamente proporzionato nella misura di un terzo rispetto all'incremento disposto in primo grado quanto alla pena detentiva: per il capo B) la prevalenza ha determinato che l'aumento sia stato ridotto da mesi sei a mesi quattro di reclusione, per i capi A), C) e E) da mesi tre a mesi due di reclusione. Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA DI EO che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza emessa il 2 febbraio 2022, riformava, quanto alla dosimetria della pena, la sentenza del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di SA HI e IC HI. Gli imputati rispondevano di due delitti di furto aggravati — dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, oltre che dall'approfittamento delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa — aventi ad oggetto, il primo delitto, le chiavi dell'abitazione di Alex Spallarossa, riposte all'interno dell'autovettura Fiat Qubo nel mentre il predetto era al parco di via del Penale Sent. Sez. 5 Num. 6912 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 23/11/2022 Peralto per svolgere attività sportiva, nonché, il secondo delitto, a distanza di una settimana circa, delle chiavi riposte nell'autovettura di ON IO GO, allontanatosi dall'auto sempre per svolgere attività sportiva nel medesimo parco (capi A e C); rispondevano altresì di ulteriori due delitti di furto in abitazione in quanto, utilizzando le predette chiavi, si introducevano negli appartamenti dei predetti, impossessandosi di monili e altro, condotta aggravata dalle condizioni di approfittamento predette, oltre che, per il furto in danno di GO, dalla violenza sulle cose e cagionando un danno di rilevante gravità (capi B e D); il solo SA HI era stato ritenuto anche responsabile della ricettazione di un orologio provento di furto, pure sottratto alla proprietaria che si era allontanata dall'auto per recarsi a svolgere attività sportiva nel predetto parco (capo E). La Corte di appello escludeva le recidive contestate, valutava prevalenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti degli artt. 61 n. 5 e 61 n. 7 cod. pen., contestate al capo D), riducendo conseguentemente la pena ad anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa per SA HI, e ad anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa per IC HI. 2. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di SA HI e IC HI e constano di un motivo ciascuno, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo proposto nell'interesse di SA HI deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 81 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, pur escludendo la recidiva e riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti, abbia ridotto la pena in misura minima, come anche gli aumenti di pena per i delitti satellite in misura limitata. 4. Il motivo nell'interesse di IC HI deduce violazione degli artt. 624-bis, 62-bis, 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione correlato. La Corte di appello avrebbe errato nel ridurre, per le circostanze attenuanti predette, la pena determinata per il delitto più grave del capo D) nella misura minima, non valutando trattarsi di due circostanze attenuanti e rendendo una motivazione illogica per tale minimale riduzione, facendo erroneamente riferimento a parametri dell'art. 133 cod. pen., quali l'intensità del dolo e la spiccata capacità criminale, che dovevano essere valutati nella dosimetria della 2 pena base e non anche in sede di riduzione della pena per il concorso di due attenuanti. Tale minima riduzione risultava incongrua a fronte del risarcimento del danno operato nei confronti delle persone offese di tutti i delitti, non solo per quello ritenuto più grave del capo D), nonché a fronte della confessione, valutata tardiva, ma comunque posta alla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi in quanto versati in fatto a fronte di una motivazione congrua. 6. I ricorsi sono stati trattati in presenza delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale da parte dell'avvocato Massimiliano Dei, che non compariva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto formulano le medesime censure. 2.1 Va premesso che la Corte di appello con la sentenza impugnata ha escluso la recidiva contestata. Inoltre, ha provveduto a ritenere non più equivalenti bensì prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, con le aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto formulato da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena Arturo, Rv. 282096 - 01, per il quale, proprio in relazione all'art. 624-bis cod. pen. è stato affermato che «Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze». 3 Nel caso in esame, quindi, il più grave delitto, contestato al capo D), risultava caratterizzato da una circostanza aggravante di tipo 'privilegiato', quale quella della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. A fronte di ciò la Corte ligure ha determinato la pena, nel minimo, ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, in anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. Infatti, il riconoscimento delle doppie circostanze attenuanti generiche non consentiva il giudizio di bilanciamento con le aggravanti dell'art. 625 cod. pen., per quanto previsto dal comma 4 della stessa norma incriminatrice. Diversamente, le predette circostanze attenuanti sono state correttamente valutate in bilanciamento con le circostanze aggravanti dell'art. 61, comma 1, n. 5 e n. 7, dato che queste non sono corredate da alcun 'privilegio', in quanto non richiamate dall'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al principio di diritto, determinato la riduzione della pena, data la ritenuta prevalenza, già aumentata per la sussistenza della circostanza aggravante privilegiata. 2.2 Tanto premesso, le doglianze si concentrano sulla natura ridotta della diminuzione. La Corte territoriale, partendo dalla pena base per il più grave reato contestato al capo D) determinata nel minimo in anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, l'ha ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa per la prima attenuante, e ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 700 di multa per la seconda attenuante. Ha poi operato l'aumento per la continuazione con gli ulteriori delitti satelliti: ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 850 di multa per il furto contestato al capo B); ad anni 4 di reclusione ed euro 950 di multa per il furto contestato al capo A); ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.050 di multa per il furto contestato al capo C); infine, per il solo SA HI, ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato contestato al capo E). A ciò la Corte territoriale faceva seguire la riduzione per il rito abbreviato, alla pena finale di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 700 di multa per IC HI, ad anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 800 di multa per SA HI. La motivazione resa dalla Corte è assolutamente congrua e logica, in quanto la massima riduzione risultava impedita dalla capacità criminale e dalla intensità nella determinazione delittuosa dimostrata dagli imputati, dopo aver valutato comunque la prevalenza delle circostanze attenuanti - motivata sulla scorta del risarcimento del danno e della confessione, seppur tardiva — rispetto alle circostanze aggravanti, in sé indicative di accorta programmazione delle azioni 4 delittuose approfittando della assenza delle vittime per l'attività sportiva in atto, nonché l'abilità esecutiva nell'apertura di una cassaforte con l'uso di un 'flessibile'. A fronte di tale argomentazione, va ricordato come nel caso in esame non sia ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto, in sede di giudizio di bilanciamento, il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non è tenuto a operare la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 - 01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Arnnuzzi, Rv. 265332 - 01; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 - 01). Né coglie nel segno la censura, nella parte in cui rileva come la riduzione per le prevalenti circostanze attenuanti non possa 'recuperare' gli indici propri dell'art. 133 cod. pen. che varrebbero solo per la quantificazione della pena base e non anche per le riduzioni conseguenti alle attenuanti. A ben vedere la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). D'altro canto, la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento e, come nel caso in esame, caratterizzata da proporzione anche rispetto alla valutazione compiuta in primo grado (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01, in applicazione del principio predetto, aveva censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di 5 evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale). A ben vedere gli aumenti per la continuazione, nel caso in esame, a seguito della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti, sono stati ridotti in modo assolutamente proporzionato nella misura di un terzo rispetto all'incremento disposto in primo grado quanto alla pena detentiva: per il capo B) la prevalenza ha determinato che l'aumento sia stato ridotto da mesi sei a mesi quattro di reclusione, per i capi A), C) e E) da mesi tre a mesi due di reclusione. Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2022 Il Consigliere estensore