Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 10090
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni

    La Corte rileva che la difesa non ha assolto all'onere della 'prova di resistenza', non avendo specificamente indicato le ragioni per cui le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni avrebbero costituito l'unico elemento fondante la responsabilità penale. Inoltre, evidenzia la sussistenza di altre prove documentali, quali l'assegno di provenienza furtiva versato sul conto corrente dell'imputata.

  • Rigettato
    Dedotta abrogazione dell'art. 485 cod. pen.

    La Corte ritiene manifestamente infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la ricettazione di un assegno con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del reato presupposto, poiché la provenienza delittuosa dell'oggetto materiale è un elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice. La rilevanza penale va valutata con esclusivo riferimento al momento della condotta di ricezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 10090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10090
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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