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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 10090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10090 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IN LI, nata a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Mauro Dezio - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 20/11/2024 dal Tribunale di Napoli di condanna di LI Di NO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. accertato in data antecedente e prossima all'08/11/2015. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10090 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 12/12/2025 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 351 e 431 cod. proc. pen.; in particolare, la difesa assume che la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e fatte transitare nel fascicolo del dibattimento previo consenso del difensore d'ufficio (si veda il "verbale di sommarie informazioni rese dall'imputata in data 19/09/2016", come richiamato dalla Corte territoriale a p. 2 dell'impugnata sentenza); assume la difesa che la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, in presenza di un elemento altamente indiziante a suo carico, ossia la titolarità del conto corrente sul quale è stato versato l'assegno di provenienza delittuosa di cui al capo di imputazione, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, ai sensi dell'art. 63 comma2, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate. CONSIDERATO ION DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale dà atto che, su accordo delle parti, è stata acquisita la documentazione consistente nella denuncia-querela, nell'informativa dei carabinieri e nelle s.i.t. rese alla p.g. dall'imputata, nelle quali la stessa ha ammesso di avere acquistato l'assegno alla stazione ferroviaria di Napoli da un soggetto sconosciuto per la somma di euro 50,00 e di averlo versato sul proprio conto corrente. 2.1. Premesso che i motivi di appello vertevano soltanto sull'assoluzione per intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. e sulla riduzione della pena, senza devolvere anche l'inutilizzabilità delle s.i.t rese dall'imputata, va ad ogni buon conto rilevato che, a prescindere dall'utilizzabilità o meno delle predette dichiarazioni, la conclusione difensiva si pone in palese contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di prova di resistenza. Secondo il costante orientamento di legittimità condiviso e ribadito dal Collegio - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); la parte deve, dunque, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello specifico elemento a carico, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 2 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01). Orbene, non può dirsi che, nella specie, la ricorrente abbia adempiuto all'onere di effettuare la c.d. "prova di resistenza", essendosi limitata a dedurre l'inutilizzabilità delle s.i.t rese dalla stessa senza puntualmente enucleare le ragioni per cui le stesse avrebbero costituito l'unico elemento fondante la responsabilità penale. Al contrario, ricorre nella specie la prova documentale: l'assegno in questione è di provenienza furtiva, in quanto oggetto di clonazione, come da denuncia presentata in data 18/11/2015 da PI EN, e l'imputata lo ha versato sul proprio conto corrente;
nè risulta dedotta una ricostruzione alternativa a quella ritenuta in sentenza. 2.2. E', inoltre, manifestamente infondato il motivo relativo alla dedotta abrogazione dell'art. 485 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha diffusamente spiegato (p.3, sentenza impugnata), in coerenza con la giurisprudenza formatasi in tema di abolitio criminis, che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid nte
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 20/11/2024 dal Tribunale di Napoli di condanna di LI Di NO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. accertato in data antecedente e prossima all'08/11/2015. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10090 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 12/12/2025 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 351 e 431 cod. proc. pen.; in particolare, la difesa assume che la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e fatte transitare nel fascicolo del dibattimento previo consenso del difensore d'ufficio (si veda il "verbale di sommarie informazioni rese dall'imputata in data 19/09/2016", come richiamato dalla Corte territoriale a p. 2 dell'impugnata sentenza); assume la difesa che la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, in presenza di un elemento altamente indiziante a suo carico, ossia la titolarità del conto corrente sul quale è stato versato l'assegno di provenienza delittuosa di cui al capo di imputazione, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, ai sensi dell'art. 63 comma2, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate. CONSIDERATO ION DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale dà atto che, su accordo delle parti, è stata acquisita la documentazione consistente nella denuncia-querela, nell'informativa dei carabinieri e nelle s.i.t. rese alla p.g. dall'imputata, nelle quali la stessa ha ammesso di avere acquistato l'assegno alla stazione ferroviaria di Napoli da un soggetto sconosciuto per la somma di euro 50,00 e di averlo versato sul proprio conto corrente. 2.1. Premesso che i motivi di appello vertevano soltanto sull'assoluzione per intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. e sulla riduzione della pena, senza devolvere anche l'inutilizzabilità delle s.i.t rese dall'imputata, va ad ogni buon conto rilevato che, a prescindere dall'utilizzabilità o meno delle predette dichiarazioni, la conclusione difensiva si pone in palese contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di prova di resistenza. Secondo il costante orientamento di legittimità condiviso e ribadito dal Collegio - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); la parte deve, dunque, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello specifico elemento a carico, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 2 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01). Orbene, non può dirsi che, nella specie, la ricorrente abbia adempiuto all'onere di effettuare la c.d. "prova di resistenza", essendosi limitata a dedurre l'inutilizzabilità delle s.i.t rese dalla stessa senza puntualmente enucleare le ragioni per cui le stesse avrebbero costituito l'unico elemento fondante la responsabilità penale. Al contrario, ricorre nella specie la prova documentale: l'assegno in questione è di provenienza furtiva, in quanto oggetto di clonazione, come da denuncia presentata in data 18/11/2015 da PI EN, e l'imputata lo ha versato sul proprio conto corrente;
nè risulta dedotta una ricostruzione alternativa a quella ritenuta in sentenza. 2.2. E', inoltre, manifestamente infondato il motivo relativo alla dedotta abrogazione dell'art. 485 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha diffusamente spiegato (p.3, sentenza impugnata), in coerenza con la giurisprudenza formatasi in tema di abolitio criminis, che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid nte