Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (artt. 477 - 482 cod. pen.), la sostituzione della fotografia apposta sulla carta di identità con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi.
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2648
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3386/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG TO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 11.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata l'11.6.2012 la corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 18.2.2010, aveva condannato RG TO e IT TO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482, c.p. (capo A), così diversamente qualificata l'originaria imputazione (artt. 110, 482, 480 e 485 c.p.), dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al concorrente reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (capo B), per difetto di querela, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al delitto di cui al capo A), limitatamente alla sola condotta relativa alla formazione ed all'uso di false buste-paga, qualificata come reato ai sensi degli artt. 110 e 485 c.p., per difetto di querela, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla falsificazione della carta di identità, pure contestata nell'anzidetto capo A), confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 110, 477 e 482 c.p., in quanto il RG non può ritenersi concorrente nella falsificazione della carta di identità falsa esibita dal coimputato IT, non essendovi la prova che egli abbia partecipato alla condotta materiale della falsificazione;
2) violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 489 c.p., in quanto, una volta escluso il concorso materiale del RG nella falsificazione della carta di identità, la sua condotta rientra, sempre a titolo di concorso, nella sfera di operatività dell'art. 489 c.p., reato, tuttavia, non perseguibile nel caso di specie per difetto di querela. 3 Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo dei motivi che ne sono posti a sostegno.
4. Ed invero, è indiscusso e condivisibile insegnamento di questa Corte regolatrice che la sostituzione della fotografia della carta di identità, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile, se commessa da privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., in quanto la falsificazione stessa, anche se materialmente effettuata da altri, deve essere stata necessariamente operata su richiesta dell'interessato (cfr. Cass., sez. 5, 03/11/2011, n. 9604, S., rv. 252157; Cass., sez. V, 20/1/1982, n. 4715, rv. 153579; Cass., sez. V, 14/3/1978, n. 9427 rv. 139700). Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che la condotta del coimputato del ricorrente, IT TO, il quale ha esibito al personale di un centro commerciale, addetto ai finanziamenti per gli acquisti, una falsa carta di identità, recante, in fotografie, l'effigie del suddetto IT, ma i dati anagrafici di una diversa persona (tal OR TO), sia riconducibile al paradigma normativo di cui ai richiamati artt. 477 e 482 c.p.. Rispetto a tale condotta, tuttavia, le emergenze processuali, come indicate dalla corte di appello, risultano del tutto inidonee a configurare un concorso penalmente rilevante del RG, anche solo in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Come affermato infatti dalla Suprema Corte, con arresto condiviso dal Collegio, in caso di sostituzione della fotografia del titolare di una carta di identità, il reato previsto dall'art. 477 c.p. si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l'uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l'autore del reato fa altresì uso dell'atto risponderà sempre della fattispecie prevista dall'art. 477 c.p., mentre se ad usare il documento è un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovrà rispondere del diverso reato previsto dall'art. 489 c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 20/01/1982, Prezzama). Nel caso in esame, essendosi limitato il RG ad accompagnare in almeno tre occasioni, il IT, che si era recato presso il suddetto centro commerciale "per fare acquisti ... facendoseli finanziare con l'esibizione delle false buste paga e della carta d'identità intestata a OR TO", assistendo ai suoi colloqui con il personale a ciò preposto, la sua condotta, successiva al perfezionarsi del reato di cui all'art. 477 c.p., non consente di affermare che egli abbia fornito un contributo causalmente rilevante, in termini di concorso materiale o morale, all'attività di falsificazione senza alcun dubbio posta in essere dal IT, necessariamente consumatasi prima dell'accesso al centro commerciale.
Nè a carico del RG appare configurabile il delitto di cui all'art. 489, c.p., che avrebbe presupposto una utilizzazione da parte di quest'ultimo del documento falsificato, con la consapevolezza della avvenuta contraffazione, ipotesi esclusa dalla diretta utilizzazione della carta di identità falsa da parte del IT, che rende applicabile il solo art. 477 c.p., rispetto al quale, come si è detto, non sussistono elementi idonei ad affermare una responsabilità a titolo di concorso del ricorrente.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per non avere il RG commesso il fatto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014