Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
Il "dies a quo" che cada in periodo feriale comincia a decorrere dal primo giorno utile successivo alla scadenza di quel periodo (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso il provvedimento del Tribunale che, facendo retta applicazione del principio, aveva dichiarato inammissibile - perché tardiva ex art 309, comma 1, cod. proc. pen. - la richiesta di riesame di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proposta il giorno 26 settembre, perché - dopo la pausa feriale - i termini riprendono a decorrere non già dal 16 settembre dell'anno considerato, bensì dal 15).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2001, n. 10060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10060 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMELO SCIUTO - Presidente - del 13/02/2001
Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - N. 667
Dott. ANTONIO SPAGNUOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO LICARI - Consigliere - N. 046288/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RR OS RI N. IL 24/05/1940 avverso ORDINANZA del 06/10/2000 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Febbraro per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
ES IR RL RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame da lui proposta nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Firenze il 26/11/97, deducendo violazione della normativa relativa alla ricorrenza ed al computo relativa alla decorrenza ed al computo dei termini processuali (artt. 172 c.p.p. e 1 L. 742/69) in quanto, essendo stata notificata l'ordinanza impugnata al difensore di fiducia - come ultima notifica effettuata - il 15/9/2000, il Tribunale della Libertà aveva erroneamente ritenuto quale ultimo giorno utile per la proposizione dell'istanza di riesame il 25/9/2000 (decimo giorno di cui all'art. 309 co. 1 c.p.p.), mentre, conformemente al principio "dies a quo non computatur in termine", il giorno 16/9/2000, dal quale aveva ricominciato a decorrere il termine una volta cessato il periodo di sospensione feriale dei termini, non era computabile nel calcolo dei dieci giorni, aventi quindi scadenza il 26/9/2000, giorno della proposizione dell'istanza per il riesame conseguentemente tempestivo.
Il ricorso non è fondato.
La chiave della soluzione del problema che si pone nel presente procedimento, e cioè quello della decorrenza del termine di cui all'art. 309 comma 1 c.p.p. nel caso in cui il "dies a quo" sia caduto in periodo di sospensione feriale dei termini processuali (nel caso di specie, il 15/9/2000, giorno di ultima notifica al difensore dell'ordinanza cautelare), va trovata nell'esatta interpretazione del dettato dal comma primo dell'art. 1 della Legge n. 742/69 laddove esso stabilisce che il decorso del termine sospeso dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che, ove il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ricorrendo nella fattispecie proprio tale seconda ipotesi, deve ritenersi che non può attribuirsi alla disposizione normativa in questione altro significato se non quello che il "dies a quo" coincida nel nostro caso con la "fine" del periodo sospensivo e cioè proprio con la data del 15/9/2000 in cui venne effettuata l'ultima notificazione.
Ne consegue che il termine dei dieci giorni, previsti dall'art. 309 comma 1 c.p.p., decorre effettivamente dal giorno 16 settembre 2000,
compreso, come ha esattamente ritenuto l'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame, così rispettandosi il dettato di cui all'art.172 comma 4 c.p.p. circa il mancato computo del giorno di inizio del decorso del termine da identificare - per le ragioni sopra esposte - con quello finale del periodo sospensivo (in questo senso vedasi Cass. pen., Sez. I, 28.2.1992 n. 198, Bernasconi ed altri, che ha ritenuta intempestiva la decisione del Tribunale della libertà depositata il 26 settembre, essendo il "dies a quo" caduto in periodo feriale).
Deve, quindi, concludersi nel senso che giustamente nel caso in esame il Tribunale del riesame di Firenze ha ritenuto l'intempestività dell'impugnazione proposta dal ricorrente il 26 settembre 2000. Al rigetto seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, commi 1 bis e 1 ter Disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001