Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
REPU BLICA14787 /02 DEL OPO TALANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 19884/99 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Cron. 34563 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 09/04/02 Dott. Francesco RUGGIERO ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che lo difende unitamente all'avvocato LODOVICO NODARI, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 nonchè contro 1470 -1- UFF UNICO ENTRATE UDINE;
intimato avvers0 la sentenza n. 107/98 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 17/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LIUZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo TA RO ha impugnato l'avviso di recupero emesso dall'ufficio relativamente ad interessi per mutuo prima casa, portati in deduzione nel quadro P della dichiarazione dei redditi del 1985, in quanto ritenuti corrispettivi di una anticipazione bancaria non riconducibili alla disciplina della deduzione di cui all'art. 10, lett. c) del d.p.r. n.597/73. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale ed è divenuta esecutiva per mancata impugnazione. Successivamente, l'ufficio ha fatto notificare cartelle esattoriali aventi ad oggetto la stessa somma di denaro di cui alla sentenza passata in giudicato. Il contribuente ha impugnato anche questi provvedimenti e la Commissione di primo grado ha respinto il ricorso. Quindi, il TA ha proposto appello e nelle more l'ufficio ha inviato al contribuente la nota n.12879 F del 15.9.98 con la quale ha dichiarato che le due cartelle dovevano ritenersi annullate ed ha trasmesso alla Commissione istanza di estinzione della controversia ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n.546/92. La Commissione Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza provvedere sulle spese. Ha proposto ricorso il TA deducendo due motivi. Il Ministero ha depositato un atto di semplice costituzione. Il contribuente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 46 del d.lgs. n. 546/92 in quanto la Commissione Regionale, dopo avere affermato che l'ufficio aveva riconosciuto le ragioni del contribuente, ha errato a non pronunciarsi sulle spese che dovevano seguire la soccombenza. Jan othe Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 15 e 44 del d.lgs. n. 546/92 e omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, sostenendo che l'Ente ha posto fine "all'azione vessatoria solo allo scopo di sottrarsi alla responsabilità di una condanna alle " spese del giudizio", che nella specie la materia del contendere era cessata due anni prima con il giudicato, e che la Commissione Regionale ha omesso di motivare su tutti i punti della controversia. Ritiene la Corte che la doglianza relativa ai vizi della motivazione è fondata e merita accoglimento. Nella sentenza impugnata nessun cenno è stato fatto allo svolgimento del processo, né al giudizio precedente definito con sentenza passata in giudicato, né al tipo di attività posta in essere dall'Amministrazione allorchè ha formulato una pretesa di pagamento (nonostante un giudicato sfavorevole), né al tipo di provvedimento con il quale la stessa Amministrazione ha successivamente riconosciuto le ragioni del contribuente (che ha dovuto affrontare un nuovo giudizio fino al grado di appello per riottenere in pratica un risultato che aveva già ottenuto con una sentenza passata in giudicato). In un tale contesto, non essendo state esplicitate affatto motivazioni idonee a chiarire la fattispecie e a legittimare il provvedimento di cessazione della materia del contendere adottato, non è possibile esercitare un controllo inteso a stabilire se si sono create o meno le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere e per applicare o meno la disciplina dell'articolo 46 del d.lgs. n. 546/92. La vicenda in esame merita sicuramente di essere approfondita adeguatamente nei suoi elementi di fatto e di diritto per valutare poi quale norma è applicabile anche ai fini delle spese. J Holle Il secondo motivo va dunque accolto, con assorbimento del primo;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa lafentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia. Così deciso in Roma il 9.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributi COR Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Di Nubila U R E E B IL CANCELLIERE GI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casaño, Oggi. 18 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano