Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 63 disp. att. cod. civ. prevede genericamente e senza limitazioni, la possibilità per l'amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea ed è evidente che "i contributi" ai quali si riferisce la norma in questione sono le quote gravanti sui singoli condomini delle spese condominiali in genere contemplate nell'art. 1123 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. IL CONDOMINIO DEGLI EDIFICISalvatore Magra · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8676 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell'avvocato IELO DI CASTRI, difeso dall'avvocato FILIPPO MARIA IELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA MODIGLIANI 36 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 46, presso lo STUDIO CORBO, difeso dall'avvocato RUSSO GAETANO A., giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 824/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 22/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Filippo Maria IELO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4 giugno 1992 IT MA proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data 11 aprile 1992 dal Presidente del Tribunale di Catania e relativo al pagamento della somma di L.
8.282.000 in favore del condominio di via V. Modigliani n. 36/A, in Catania.
Il condominio, costituitosi, resisteva alla opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Catania con sentenza in data 11 novembre 1995. IT MA proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 22 ottobre 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente IT MA sosteneva che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., non trattandosi nella specie di spese necessarie alla conservazione del bene comune o all'esercizio dei servizi condominiali.
La norma in questione, infatti, fa riferimento a tutte le spese condominiali di cui all'art. 1123 cod. civ. Dalla documentazione esibita risultava, poi, ugualmente infondata la tesi dell'appellante della nullità della delibera con cui erano state approvate le spese in questione per mancata convocazione di tutti i condomini.
Poiché, infine, con la delibera in questione erano state approvate opere di completamento delle parti comuni (recinzione e viabilità interna del complesso edilizio) non poteva parlarsi di innovazioni, da approvare con un maggioranza qualificata.
Dalla documentazione esibita, infine, non risultava che vi fossero stati errori nella ripartizione delle spese, a parte il fatto che la delibera non risultava essere stata impugnata sul punto. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IT MA, con sette motivi.
Resiste con controricorso il condominio di via V. Modigliani 36/A, Catania, che anche depositato memoria.
Motivi della decisione
Da un punto di vista logico vanno esaminati per primi (e congiuntamente) il secondo motivo ed il terzo motivo, con i quali IT MA insiste nel sostenere che non risultava provato che alcuni condomini fossero stati invitati a partecipare alla assemblea condominiale nella quale sono state approvare le spese di cui si discute.
Le doglianze sono inammissibili per difetto di interesse. Secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., infatti, il mancato invito ad un condomino comporta la semplice annullabilità (da far valere nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ.) e non la nullità della assemblea condominiale (cfr. sent. 5
gennaio 2000 n. 31 e 5 febbraio 2000 n. 1292). Nella specie non risulta che tale tempestiva impugnazione sia stata proposta da parte dei soggetti legittimati.
Sempre nell'ordine logico va, poi, esaminato il quarto motivo con il quale il ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale la delibera di cui si discute avrebbe avuto ad oggetto innovazioni o spese di notevole entità, da approvare con una maggioranza qualificata.
Anche tale doglianza è infondata.
Se si considera che in base all'art. 1120, primo comma, cod. civ. le innovazioni sono dirette al miglioramento o all'uso più comodo delle cose comuni, appare evidente l'esattezza della affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, si trattava di lavori di completamento delle parti comuni.
Il fatto che, secondo il ricorrente, la mancata esecuzione di tali opere non aveva impedito per venti anni ai condomini di abitare nell'immobile condominiale è irrilevante.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce testualmente:
Omessa motivazione con riferimento alla illegittima ripartizione convenzionale applicata.
Per mero scrupolo difensivo, si rileva come sia assolutamente illegittima la ripartizione convenzionale applicata alla spesa de quo, in quanto assunta in difetto di preventiva approvazione all'unanimità dei condomini e di come la sentenza del Giudice d'Appello abbia omesso di motivare il rigetto della superiore eccezione.
La doglianza è incomprensibile, in relazione alle censure che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, IT MA avrebbe mosso alla decisione di primo grado.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce testualmente:
Omessa motivazione sulla eccezione di erroneità dei conteggi riportati in d.i.
I giudici di merito hanno, totalmente omesso di motivare l'implicito rigetto della eccezione, sollevata in parte qua, di erroneità dei conteggi riportati nel decreto ingiuntivo.
Ed invero, fatte salve tutte le superiori eccezioni cui non si intende rinunciare, risulta provato per tabulas che l'assemblea condominiale del 2/7/90 ha omesso di considerare la presenza di diverse unità immobiliari e dunque di diversi vani convenzionali anche ai fini della ripartizione delle spese deliberate. L'opposizione a decreto ingiuntivo è la sede giusta per fare valere l'erronea dei conteggi riportati nel ricorso per il provvedimento monitorio ed il giudice di merito, adito a decidere su tale eccezione, non può disattenderla totalmente, e dunque rigettarla, senza specificarne le ragione.
La censura, oltre a contenere espressioni incomprensibili (vani convenzionali) è infondata.
Da quanto risulta dalla sentenza impugnata, con l'atto di appello IT MA si era lamentato della omessa considerazione delle quote di tale AR e del Fallimento A.B.S. i giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata tale doglianza, affermando:
..così come emerge dalla documentazione agli atti (docum. N. 7), in difetto di tabella millesimale, il criterio costantemente adottato è stato sempre quello riferito al numero dei vani di proprietà esclusiva e a tale criterio si è uniformata l'assemblea anche nella deliberazione del 21/7/90.
In ogni caso non più avanzare il MA in questa sede siffatte doglianze, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare detta delibera nella sede opportuna nel rispetto del termine decadenziale fissato dall'art. 1137 cod. civ. Contro la esattezza di tali considerazioni nessuna censura muove il ricorrente.
Questi, con il primo motivo, ribadisce la sua tesi secondo la quale nella specie non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'art. 63 disp. att. cod. civ. sarebbe riferibile alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali e non anche alle spese relative ad innovazioni.
La doglianza è infondata, anche a voler prescindere dalla inesattezza della premessa da cui Muove, è cioè dall'inquadramento nelle innovazioni delle opere deliberate dall'assemblea del 2 luglio 1990.
L'art. 63, cit., infatti, prevede genericamente, e senza limitazioni, la possibilità per l'amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea ed è evidente che i "contributi" ai quali si riferisce la norma in questione sono le quote gravanti sui singoli condomini delle spese condominiali in genere contemplate nell'art. 1123 cod. civ. La differenziazione invocata dal ricorrente, pertanto, oltre ad essere priva di qualsiasi giustificazione logica, manca di qualsiasi fondamento normativo. Con il settimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata va cassata anche con riferimento alla condanna delle spese processuali dei giudizi di primo e di secondo grado.
Se il ricorrente intende sostenere che, a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso, il giudice di rinvio dovrebbe rivedere anche la pronunzia sulle spese del giudizio di merito, in tal caso la doglianza è superata dal rigetto del ricorso.
Se, invece, il ricorrente intende sostenere che è ingiustificata la sua condanna alle spese, in tal caso la doglianza è infondata, in quanto i giudici di merito hanno semplicemente fatto applicazione del principio della soccombenza.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 2.223.500 di cui lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001