Sentenza 22 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 0 65 5/02 IN NOME DEL OPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 3215/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.1728 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: REGGIO RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato e difeso dagli AG SANTINO, rappresentato VINCENZO, giustaavvocati MARINO SALVATORE, MARINO delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 3592 dagli avvocati QUARANTA FRANCO, MUCCIO SAVERIO, ROSSI -1- PASQUALE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2687/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/12/98 R.G.N. 3593/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 1.12.1995 il dott. Renzo EG ha chiesto al Pretore di Genova, giudice del lavoro, di dichiarare che costituisce infortunio sul lavoro quello occorsogli il 2.5.1993, mentre lavorava un campo di sua proprietà. Esponeva di essere medico convenzionato con 1' Inail per 28 ore settimanali, e di dedicarne 40 pure settimanali alla coltivazione del terreno, costituito da due ettari ereditati dal padre in provincia di Cuneo, di cui un ottavo destinato a vigna. Il Pretore adito ha respinto la domanda. Азия Il Tribunale di Genova, con sentenza 18 novembre/2 dicembre 1998 n. 2687, ha respinto l'appello del EG. Il Tribunale ha preliminarmente escluso l'applicabilità, ratione temporis, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, il cui art. 14 detta i criteri per la individuazione dei proprietari agricoli soggetti all' obbligo assicurativo infortunistico, in quanto entrata in vigore il 1.6.1993, mentre l'incidente per cui è causa è occorso, come cennato supra, il 2.5.1993. Ha però ritenuto comunque infondata la domanda ai sensi dell'art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per carenza di entrambi i requisiti richiesti dalla citata norma per 3 l'assicurabilità del lavoro agricolo: quello soggettivo, costituito dalla prestazione abituale di opera manuale, e quello oggettivo, del lavoro prestato in un'azienda agricola. Quanto al primo, il Tribunale, rilevato che tale norma dispone 1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura dei proprietari i quali prestino opera manuale abituale nella propria azienda, ha escluso che nella specie sussistesse il requisito dell'abitualità, intesa come necessità per il fondo di un fabbisogno di Azey manodopera non inferiore a 104 giornate l'anno. Rilevava a tale riguardo che: a) il ricorrente descrive l'impiego del proprio tempo in modo tale da far ritenere che sia impossibile che tale limite sia stato raggiunto;
b) che il medesimo ha prodotto certificato INPS del 21.8.1997 attestante che i terreni comportano una occupazione annua di 71 giornate lavorative;
c) la dichiarazione SCAU 24.5.1994, secondo cui la domanda aziendale di prima iscrizione del 22.2.1994 (successiva all'infortunio del 2.5.1993) ☑✓ accolta retroattivamente per il solo periodo 1.1./31.5.1993, e cioè limitatamente al periodo in cui si è verificato l'infortunio, è pretestuosa, e 4 comunque attestante un'attività agricola non abituale, ma limitata ad un breve periodo. Quanto al requisito oggettivo, il Tribunale ha escluso che nella specie sussistesse un'azienda agricola, avendo lo stesso EG nel ricorso introduttivo del giudizio dichiarato che i prodotti del terreno servivano per l'uso della sua famiglia e di qualche parente. Solo in grado di appello il EG ha dedotto a prova che vendeva a terzi il vino dolcetto, prova che il Tribunale non ha ammesso, sia per tardività della richiesta probatoria, sia per ininfluenza della stessa, in quanto l' appellante non aveva indicato quanto vino produceva, quanto ne vendeva e se ne ricavava un reddito. Sottolineava in ogni caso l'estrema esiguità del terreno coltivato a vigna, il solo per il quale veniva dedotta un'attività di coltivazione, pari a un quarto di ettaro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EG, con quattro motivi. L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 205, 207, 210, 212 d.P.R. 155, 30 giugno 1965 n. 1124; 14 d.l. 22 maggio 1993, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia qi• (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura le statuizioni della sentenza impugnata relative alla carenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo. Quanto al primo, contesta al Tribunale di avere all'art. 14 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, attribuito convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 un valore interpretativo, mentre esso ha Axry valore innovativo, sicché per il periodo anteriore al 1.6.1993, e quindi alla data dell' infortunio, andava adottata la più ampia nozione di abitualità di cui all'art. 205 t.u. 1124/1965, intesa come costante, anche se non prevalente, attività agricola. In subordine rileva che per integrare il requisito delle 104 giornate sarebbe sufficiente dedicare al lavoro agricolo tutti i sabati e le domeniche. Quanto al requisito oggettivo, censura la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'art. 207 t.u. 1124, il quale prevede l' obbligo assicurativo anche per i soggetti che si dedicano alla coltivazione di orti e giardini, a riprova della possibilità che anche un fondo esiguo possa integrare un'azienda agraria. I motivi, da esaminarsi congiuntamente data la loro connessione, non sono fondati. Iniziando dall'ultimo profilo, quello oggettivo, si deve notare che il ricorrente si limita a ricordare che l'art. 207 t.u. 1124 prevede l' obbligo assicurativo anche per i soggetti che si dedicano alla coltivazione di orti e giardini, quasi a dedurne apoditticamente che il proprio vigneto, esteso come un orto, è ad esso assimilabile quanto ad obbligo assicurativo. Egli non censura l'articolato iter motivazionale con il Azy quale il Tribunale perviene a negare la sussistenza del requisito oggettivo. Tale iter, sia sotto il profilo della interpretazione delle leggi citate, attraverso le quali si sviluppa il ragionamento giuridico, sia della completezza nella esposizione del ragionamento stesso, è ineccepibile. Esso prende le mosse dall'art. 38 della Cost., quale premessa maggiore architrave di tutta l'esegesi normativa successiva: mentre il primo comma intende assicurare a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il mantenimento e l'assistenza sociale, il secondo comma tutela i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, stabilendo che 7 essi hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Il secondo comma dell'art. 38 Cost., del quale la normativa sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, invocata dal ricorrente, costituisce attuazione, presuppone dunque che il soggetto svolga un'attività lavorativa che costituisca se non la fonte principale del suo reddito, almeno una componente di valore apprezzabile. Il Tribunale ha quindi svolto l'esegesi dell'art. 205 Aguy t.u. 1124, sulle premesse e nell'ambito della norma costituzionale che la sorregge, notando che tale norma, come pure i successivi articoli 206 e 207, fanno sempre riferimento al lavoro in azienda, da intendersi nella definizione datale dall'art. 2555 cod.civ., quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; attraverso tale rinvio normativo alla nozione civilistica di imprenditore, di cui all'art. 2082 cod.civ., viene in risalto la necessità che il proprietario del fondo agricolo di cui all'art. 205 lett. b) t.u. 1124, eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione о dello scambio di beni о di servizi. Il Tribunale ha notato che anche i coltivatori diretti, in quanto piccoli imprenditori, esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, ma sempre in modo professionale (art. 2083 cod. civ.). Il processo ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, sopra riassunto, è corretto, perché le qualificazioni giuridiche adottate da una legge speciale (quale il t.u. 1124/1965) per la formulazione dei propri precetti, devono essere intese alla stregua delle prescrizioni normative generali, tranne che la legge speciale abbia, Адин esplicitamente o implicitamente, inteso adottarle con un contenuto diverso in un'accezione propria di particolari discipline (Cass. 11 ottobre 1986 n. 5968). Poiché nel caso di specie la norma infortunistica non dà un proprio significato giuridico dei termini azienda ed imprenditore, Occorre rifarsi alle rispettive nozioni civilistiche. La nozione di professionalità, cui rinvia quella di azienda, va intesa, come precisato da questa Corte, come sistematicità ed abitualità nello svolgimento di un'impresa economica, anche se non come esclusività e preminenza dell'impresa stessa rispetto ad altre, accompagnate al fine di lucro, inteso come finalità di 9 commercializzazione e vendita dei beni prodotti (Cass. 17 marzo 1997 n. 2321). Nel caso di specie manca l'esercizio professionale di un'azienda agricola, perché, come accertato dal Tribunale, sin dal ricorso introduttivo del giudizio il EG dichiarò che il minuscolo vigneto serviva per l'uso familiare e di qualche parente o amico. A questo punto si innesta il quarto motivo con cui il deducendo violazione e falsa applicazionericorrente, degli artt. 420 comma 5 e 437 comma 2 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la ammissione della prova testimoniale diretta a mancata provare il carattere commerciale dell'impresa. Assume che il ricorrente può dedurre prove dopo il deposito del ricorso, quando le eccezioni di controparte le rendano necessarie. Il motivo è palesemente infondato, perché il Tribunale ha respinto la richiesta probatoria sia per tardività, sia per ininfluenza, in quanto l' appellante non aveva indicato quanto vino produceva, quanto ne vendeva e se ne ricavava un reddito. Tali valutazioni sono corrette, perché la prova testimoniale è stata dedotta per la prima volta in appello, e priva di elementi di decisività; essa inoltre intendeva introdurre circostanze contrarie alle 10 allegazioni in fatto del ricorso introduttivo del giudizio, sui quali il EG aveva fondato la domanda, e quindi immutare il fatto costitutivo del diritto preteso, (Cass. Sez. Un.il che è sicuramente inammissibile febbraio 1998 n. 1099; Cass. 13 aprile 1999 n. 3631). Riprendendo le censure contenute nei primi tre motivi di ricorso, ed affrontando quelle relative alla sussistenza del requisito soggettivo, si deve notare che il Tribunale ha basato tale sua statuizione su due diverse argomentazioni: da una parte, ha affermato che richiede altro che"1'ordinamento positivo non l'abitualità nello svolgimento di attività manuale per l'azienda, cioè per un'attività economicamente apprezzabile e non che questa sia prevalente ○ costituisca il reddito principale, ma tale, però, da determinare un reddito ulteriore" dall'altra, ha motivato sul mancato raggiungimento delle 104 giornate lavorative annue, richieste dalla legge n. 9 del 1983. Quest'ultimo riferimento non è corretto. La Legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità е vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) ha introdotto l' assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia in favore dei lavoratori autonomi che 11 abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi all'allevamento ed al governo del bestiame. La Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) ha definito la nozione di abitualità, prima generica, ritenendola sussistente quando i soggetti indicati dalla L. 1047/1957 si dedicano in modo esclusivo haprevalente a tali attività (art. 2 comma 2); definito altresì l'attività prevalente quella che impegni Asy il coltivatore diretto, il mezzadro ○ il colono per il maggior periodo di tempo dell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito (art. 2 comma 3); ha quindi escluso dall' obbligo assicurativo i soggetti che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia interiore a 104 giornate annue (art. 3 comma 1). Le norme citate, che individuano i criteri per 1' assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia dei lavoratori agricoli autonomi, sono diventate rilevanti per definire l' obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali in dell'art. 14 d.l. 22 maggio agricoltura per effetto 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, del quale il Tribunale ha escluso 12 l'applicabilità, ratione temporis, al caso in esame;
contraddittorio pertanto fare applicazione diretta dei criteri dettati dalla Legge 9 gennaio 1963, n.
9. Corretta da tale imprecisione, la sentenza impugnata è validamente motivata, perché quanto esposto tuttavia supra a proposito dell'elemento oggettivo, ed in particolare della figura dell'imprenditore evocata dalla nozione di azienda di cui agli artt. 205 t.u. 1124 e 2555, 2083 cod.civ., rifluisce sulla nozione di abitualità, la quale deve rapportarsi al contenuto economico dell'attività dell'azienda agricola. I due profili, quello soggettivo e quello oggettivo, sono interdipendenti, come dimostrato anche dalla quindi passata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che "ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura non è sufficiente la natura agricola dell'attività lavorativa nello svolgimento della quale si è verificato l'infortunio, ma occorre anche un requisito soggettivo, costituito dall'appartenenza dell'infortunato ad una delle categorie indicate dalla legge;
la sussistenza di tale secondo requisito (soggettivo), allorché sia in discussione la qualità di imprenditore del soggetto infortunatosi durante la coltivazione di un proprio fondo, ben può essere negata 13 dal giudice del merito in base alla considerazione di elementi (nella specie, esigua ampiezza del fondo, quindi oggettivi), tali da far escludere la configurabilità della coltivazione come esercizio professionale di un'attività economica organizzata ai fini della produzione di beni" (Cass. 28 gennaio 1984 n. 703). E più di recente questa Corte, con la sentenza 4 luglio 2001 n. 9040, ha ritenuto che "Ai fini della tutela è contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, richiesto l'esercizio professionale, da parte dei Axy soggetti indicati nell'art. 205 d.p.r. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 legge 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali O adottivi, che prestano opera aziende), di manuale abituale nelle rispettive un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.p.r. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 20 novembre 1986 n. 778) per della nozione di azienda agricola о l'individuazione forestale;
ne consegue che, ai fini della tutela 14 suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato". Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c. La coite:
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 26 settembre 2001. Il Presidente : Vincenzo Millo Il Consigliere Estensore : Alds Je Makeis Омана IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GEN. 2002 NCELLERE I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A ' O A L B S 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - A I 1 N T S S 1 G N O O E P S E A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T Prev\il-agricoltura S R L I I N L E G D E E S RG 3215/1999 E R D O 15