Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 23597
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 78, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., in base al quale "gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi", riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente "compiuti" dalla polizia straniera (quali, ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti "assunti" o "raccolti", tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512 bis cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 23597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23597
    Data del deposito : 23 gennaio 2002

    Testo completo