Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto della scienza privata del giudice medesimo, ma occorre pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino acquisiti agli atti e che la parte (alla quale compete il potere di allegazione esercitabile nel rito del lavoro entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., diversamente dal potere di rilevazione che è legittimamente esercitabile anche oltre il segnato limite temporale) faccia richiesta di attribuire rilevanza ai fatti medesimi. È quindi tardiva l'allegazione di un giudicato esterno effettuata oltre il termine suddetto (nella specie nella comparsa di parte nel procedimento di secondo grado).
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 25/05/2001 n° 226Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MEREU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 180/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/05/96 R.G.N.77/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5 10 del 1991, il Pretore di Prato dichiarava il diritto della sig. ra LI LI di percepire l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, con i relativi arretrati, nei limiti del decennio anteriore alla data della domanda amministrativa.
La sentenza passava in giudicato e, sulla base della medesima, l'assicurata procedeva ad esecuzione forzata nei confronti dell'INPS, per il recupero dei propri crediti.
L'istituto proponeva opposizione, che veniva, però, rigettata dall'adito Pretore di Firenze.
Il successivo appello dell'INPS veniva accolto dal Tribunale di Firenze con sentenza depositata in cancelleria il 22 maggio 1996, dichiarativa dell'inesistenza del diritto dell'appellata di procedere esecutivamente per le somme tutte indicate nell'atto di precetto. La declaratoria si fondava sul rilievo che la suddetta sentenza del Pretore di Prato recava soltanto una condanna generica e che la quantificazione di questa non era possibile con mero calcolo aritmetico da compiersi sulla base di elementi risultanti dalla sentenza stessa, della quale doveva, pertanto escludersi la natura di titolo esecutivo.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l'assicurata, sulla base di due motivi di censura.
L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione
È infondato il primo motivo di ricorso, col quale l'assicurata lamenta violazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché omessa motivazione in ordine al decisivo punto della sussistenza di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Pretore di Prato, n. 464 del 1992, che aveva qualificato in termini di condanna non generica, ma quantificabile con mero calcolo aritmetico, la precedente sentenza dello stesso giudice, utilizzata ai fini dell'azione esecutiva oggetto dell'attuale giudizio di opposizione. La Corte osserva che il vizio di motivazione di cui all'art.360, n. 5 cod. proc. civ,, potendo ricorrere esclusivamente in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, presuppone, in entrambi i casi, la ritualità dell'acquisizione processuale dei fatti sottesi, la cui giuridica rilevanza consenta il riscontro di siffatta decisività. Il che significa, con riguardo ad un'eccezione di giudicato esterno, quale è quella di cui si tratta nella specie, che l'allegazione delle relative circostanze, sia pure implicitamente, attraverso la produzione della documentazione rilevante, deve avvenire, nelle controversie soggette, come la presente, al rito del lavoro, ad iniziativa della parte interessata, nei modi e nelle forme a tal fine stabilite dalla legge, anche ove si ritenga l'eccezione stessa rilevabile di ufficio (come ritenuto da Cass. 23 ottobre 1995, n. 11018, in contrasto col tradizionale orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale cfr., ex plurimis, sentt. 16 luglio 1997, n. 6476; 19 febbraio 1997, n. 1509; 21 maggio 1996, n. 4676; 6 giugno 1995, n. 6337). Invero, come stabilito da Cass., sez. un. 3 febbraio 1998, n. 1099, il potere di rilevo di ufficio dell'eccezione non implica superamento del divieto di scienza privata del giudice e si traduce esclusivamente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisone di merito, a determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi:
talora il giudice, anche ove ritenga esistente il fatto, può attribuirgli rilevanza solo se la parte ne fa richiesta;
altra volta a tanto può provvedere anche in difetto di tale richiesta: ma in entrambi i casi è necessario e condizionante che il medesimo fatto risulti acquisito agli atti e provato rite et recte, alla stregua della specifica disciplina processuale dell'acquisizione. Deve, in altre parole, distinguersi il potere di allegazione da quello di rilevazione: il primo compete esclusivamente alla parte ed è, di norma, esercitabile, nel rito del lavoro, entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., posto che ipotizzare l'allegabilità di fatti nuovi anche oltre tale termine per la sola ragione che la rilevanza dei loro effetti non si iscrive nel novero delle eccezioni riservate alla parte significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale quel rito si fonda ed in particolare la sua funzione di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie: lumi in tal senso somministrano, del resto, l'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. (che prevede un'estrema possibilità di modificazione delle domande ed eccezioni, in presenza di gravì motivi e previa autorizzazione del giudice) e la. considerazione che la compromissione del sistema apparirebbe vieppiù evidente per il tendenziale aggravamento del vulnus che conseguirebbe ad esigenze del rispetto del contraddittorio, se si ammettesse il convenuto ad implementare, al di fuori del controllo finale imposto dalla norma ora citata, il coacervo dei fatti dai quali far dipendere la decisione. Solo il secondo dei suddetti poteri (una volta che i fatti cui si riferisce siano stati tempestivamente allegati) è, invece, quello legittimamente esercitabile anche oltre il segnalato limite temporale, ove gli effetti giuridici dei fatti stessi siano anche rilevabili di ufficio e quindi tali da far sorgere il potere - dovere del giudice di tenerne conto ai fini della decisione sulla domanda.
Deroga alla preclusione dell'allegabilità di fatti nuovi può determinarsi solo in forza di sopravvenienze e ciò anche se si tratti di fatti che fondano un'eccezione riservata alla parte, pur dovendosi, correlativamente, ritenere coerente col sistema delineato dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., un principio di "tempestività di allegazione della sopravvenienza", ossia di necessario impiego, a questo fine, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo utile successivo.
È da considerare, inoltre, che, pur in caso di eccezioni rilevabili ex officio, l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza, sicché, anche sotto questo profilo, una tardiva allegazione finisce per incontrare un limite di utilizzabilità nelle ormai intervenute decadenze istruttorie. Per converso, l'acquisizione processuale corretta dei fatti il cui effetto modificativo, impeditivo o estintivo sia rilevabile di ufficio consente siffatto rilievo, indipendentemente dall'iniziativa dell'acquisizione stessa, anche, cioè, se essa non sia avvenuta ad istanza della parte destinata a giovarsi di quell'effetto.
Orbene, finalizzando i superiori rilievi alla risoluzione della questione sollevata coi motivo di ricorso in esame, è agevole constatare che la stessa ricorrente deduce di avere "segnalato" il giudicato con la "comparsa di parte nel procedimento di secondo grado", ossia di avere compiuto la relativa allegazione tardivamente, rispetto al suindicato termine identificabile in forza del combinato disposto degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ. e correlato alla fase introduttiva del giudizio di primo grado.
La tardività dell'allegazione precludeva alla parte di pretendere la valutazione degli effetti giuridici del fatto allegato ed al giudice di tenere conto in sede di decisione, sicché il fatto stesso non può risultare dotato di quel requisito di decisività alla cui presenza l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. condiziona la "causalità" del vizio di motivazione, ai fini della sua censurabilità col ricorso per cassazione.
Nè può richiamarsi in contrario il pur consolidato principio per cui la rete di preclusioni e decadenze che caratterizza il rito speciale del lavoro non impedisce di produrre per la prima volta in appello prove precostituite, come quelle documentali, atteso che la pur ritenuta persistenza della facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in fase di gravame postula pur sempre che la produzione attenga a temi di indagine che siano già stati acquisiti al processo nell'osservanza del delineato sistema di preclusioni e decadenze, ma non estende la sua portata fino a consentire l'ampliamento della sfera dei poteri cognitivi del giudice, quale delineata dalla cristallizzazione di quei temi, avvenuta con la conclusione della fase introduttiva del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 1^ ottobre 1997, n. 9589; Id., 13 marzo 1991, n. 2611). D'altra parte, l'esame degli atti, cui la Corte è abilitata, in relazione alla natura del vizio lamentato, consente di rilevare che esiste bensì, negli scritti difensivi depositati in fase di gravame, un richiamo a quelli prodotti nel giudizio di primo grado, ma, in questi ultimi, non v' è alcuna menzione della sentenza n. 464 del 1992, del Pretore di Prato, essendo state, invece, allegate alla memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. le sentenze, di questo stesso giudice, n. 428 del 1992 e n. 61 del 1994, nelle quali è stata effettivamente affrontata e risolta (in senso affermativo) la questione della quantificabilità delle somme oggetto di condanna pronunciata con precedente sentenza, ma con riguardo ad assicurati fra i quali non risulta compresa l'odierna ricorrente. Naturalmente, facendo difetto il rituale sostrato di allegazione e documentazione dei fatti rilevanti ai fini dell'eccezione di giudicato, risulta del tutto ultronea la dedotta violazione dell'art.2909 cod. civ., trattandosi di norma recante la disciplina del giudicato stesso, della quale il giudice a quo non era tenuto al alcuna applicazione.
Le esaminate censure vanno, dunque, disattese.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente, deducendo ulteriori vizi di motivazione, sostiene che, quand'anche dovesse escludersi la sussistenza dell'eccepito giudicato, dovrebbe nondimeno riconoscersi nella sentenza utilizzata come titolo esecutivo l'idoneità a consentire la quantificazione delle somme dovute dall'INPS.
Ben vero, una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa, invece, assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico.
Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde, come hanno esattamente posto in luce i giudici del merito, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 marzo 1995, n. 760; Id., 21 gennaio 1989, n. 541; Id., 11 aprile 1975, n. 1375; Id., 14 febbraio 1968, n, 516), allorché, procedendo all'esame della sentenza del Pretore di Prato n. 510 del 1990, utilizzata come titolo esecutivo, hanno, da un lato, verificato che la stessa non solo non recava alcuna indicazione di somme, come dati elementari di riferimento, sulla cui base fosse possibile procedere al calcolo delle spettanze complessive rivendicate dall'assicurata; e, dall'altro lato, escluso che dati siffatti fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, da documentazione acquisita agli atti processuali (come i tabulati provenienti dall'INPS), ma non contemplata specificamente nella sentenza stessa.
Gli apprezzamenti al riguardo formulati, giuridicamente corretti, siccome improntatì ai ricordati principi, costituiscono poi valutazioni di fatto, alle quali la ricorrente si limita a contrapporre una propria valutazione, che si compendia in un rilievo di "superficiale lettura", fondato sull'assunto per cui sarebbero "chiari i parametri temporali ed i riferimenti alle prestazioni di legge, che individuano una precisa costante in termini monetari"; ma senza indicare quali punti, prospettati a quei giudici o dai medesimi rilevabili di ufficio, dovessero essere considerati, per la loro potenziale idoneità a determinare un diverso esito della lite. È noto, invece, che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra -da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c. p.c., nel testo di cui alla novella del 1950)
risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo"). In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione (v., per tutte e fra le numerose altre conformi, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326) In conclusione, il ricorso deve essere respinto, palesandosi infondato in ogni sua parte.
Attesa la natura previdenziale della controversia e dovendosi escludere la manifesta infondatezza o la temerità delle pretese dell'assicurata, non v' è luogo a condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999