Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9040
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Sentenza 4 luglio 2001

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Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 legge 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende), di un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.P.R. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 20 novembre 1986 n. 778) per l'individuazione della nozione di azienda agricola o forestale; ne consegue che, ai fini della tutela suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9040
    Data del deposito : 4 luglio 2001

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