Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 legge 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende), di un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.P.R. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 20 novembre 1986 n. 778) per l'individuazione della nozione di azienda agricola o forestale; ne consegue che, ai fini della tutela suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9040 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 400/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/09/98 R.G.N. 217/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PAOLA AGOSTINI per delega FRANCO AGOSTINI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE DE FERRAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 marzo 1992 la signora RI CE chiedeva al Pretore di La Spezia la condanna dell'INAIL al pagamento della rendita per la inabilità permanente residuata ad un infortunio sul lavoro subito il 29.7.1988.
Esponeva che in tale giorno, mentre trasportava le "rame" per i fagioli, era scivolata e si era fratturata il piede destro;
che l'Istituto previdenziale aveva erogato la sola indennità per la inabilità temporanea, negando poi i requisiti per la tutela infortunistica.
L'INAIL, costituitosi, deduceva che la ricorrente, pensionata di invalidità, non svolgeva attività economica assicurabile ai sensi dell'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Con sentenza n. 432/96 il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire la rendita rapportata ad una inabilità permanente del 24%.
L'appello dell'INAIL, cui resisteva la CE, veniva accolto dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 15 giugno/10 settembre 1998. I giudici di secondo grado osservavano che l'attività della signora CE non aveva carattere professionale, trattandosi di modesta produzione agricola, su un fondo di estensione altrettanto modesta (2700 mq), destinata al consumo familiare;
escludevano, pertanto, la ricorrenza della tutela previdenziale invocata.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, RI CE.
L'INAIL resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 205, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2135 c.c., nonché vizio di motivazione.
Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'INAIL aveva corrisposto la indennità per la inabilità temporanea e, in precedenza, aveva attribuito "altra rendita per altro evento professionale, riconoscendo per ambedue i casi l'assicurabilità della ricorrente".
Sostiene, poi, che il Tribunale ha richiesto erroneamente una attività imprenditoriale "finalizzata al mercato"; deduce che il richiamo all'art. 2135 c.c. va inteso come richiamo alla sola definizione delle attività e non alla qualifica di imprenditore, mentre per la sussistenza del rischio da infortuni assicurato sono sufficienti la condizione soggettiva del lavoratore addetto all'azienda agricola e la qualità oggettiva - agricola o forestale - dell'attività svolta (Cass., 18 maggio 1991 n. 5594). Ricorda che dalla istruttoria era risultato che la signora CE era iscritta allo SCAU;
che coltivava un terreno di 2770 mq.; che era comproprietaria con i fratelli di 4860 mq. di terreno boschivo;
che la coltivazione avveniva con l'utilizzazione di macchinari (fresatrici, trattore, tagliaerba ed attrezzi a mano); che venivano allevati conigli e galline;
che i prodotti erano sufficienti per il bisogno della famiglia ed erano utilizzati anche dai fratelli. Deduce che il lavoro svolto è chiaramente collegato al capitale, con organizzazione aziendale;
che il fine di lucro può essere costituito dal risparmio di spesa e che i fratelli percepiscono parte dei prodotti in cambio del lavoro.
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla omessa considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che l'INAIL aveva corrisposto l'indennità per la inabilità temporanea provocata dall'infortunio per cui è causa, si tratta di circostanza non decisiva ai fini di causa.
Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio. Giuridicamente, infatti, il riconoscimento di un diritto non equivale alla attestazione dell'esistenza di un fatto, anche se si tratti del fatto che sta a fondamento del diritto stesso;
e, trattandosi di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti ne oziali, il riconoscimento della inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in ordine alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c. (Cass., 21 giugno 1999 n. 6256). Infondata, poi, è la prospettata lettura degli artt. 205, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo la quale non rileverebbe il fatto che la attività agricola sia esercitata o meno professionalmente, vale a dire con finalità di commercializzazione dei prodotti, essendo sufficiente che con la stessa si ottengano prodotti destinati al consumo familiare, con un risparmio di spesa che costituisce comunque un lucro.
L'art. 205 del d.P.R. n. 1124/65, come modificato con l'art. 10 della l. 9 dicembre 1977 n. 903, dispone che si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura "i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende". L'art. 206, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778, considera "aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile". Il successivo art. 207, poi, considera "lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'ari. 2135 del c.c., anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo".
Va subito rilevato che la nuova formulazione dell'art. 206 è quella applicabile alla fattispecie in esame, atteso che l'art. 3 della legge 778/86 dispone che la norma novellata trova immediata applicazione in tutti i rapporti assicurativi in corso anche se oggetto di controversie, che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti esauriti (cfr. Cass., 18 giugno 1996 n. 5585). Ne consegue che, per l'assoggettamento alla tutela infortunistica dei proprietari, mezzadri, ecc. è richiesto, con la titolarità dell'impresa, l'esercizio professionale di una certa attività economica atteso che tale "esercizio professionale" rientra sicuramente nella previsione di cui all'art 2135 cod.civ., per il quale è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Come esattamente osserva il resistente Istituto, mentre nell'art. 207 del d.P.R. n. 1124 del 1965 il richiamo all'art. 2135 c.c. vale solo come criterio discretivo rispetto ad attività che non possono considerarsi agricole, o che sono tali solo a certe condizioni, nella nuova formulazione dell'art. 206 il riferimento all'art. 2135 c.c. serve ad individuare, in senso tecnico giuridico, il requisito della "imprenditorialità", che deve sussistere, per l'operatività della tutela assicurativa, in capo ai proprietari, mezzadri ecc. che esercitano attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura ecc.
Ne deriva che non può essere considerato imprenditore colui che esercita l'attività "per conto proprio", che produce determinati beni o servizi per consumarli direttamente e non per destinarli, dietro corrispettivo, ad altri.
La legge 20 novembre 1986 n. 778 ha chiarito se ce ne fosse stato bisogno che non è soggetto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali colui che coltiva il proprio fondo, ancorché abitualmente, al solo scopo di destinare i prodotti al suo diretto consumo, e non al mercato.
Nello stesso senso già si era pronunciata la Corte con la sentenza n. 703 del 28 gennaio 1984, nella quale si è ribadito: "ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, non è sufficiente la natura agricola dell'attività lavorativa nello svolgimento della quale si è verificato l'infortunio, ma occorre anche un requisito soggettivo, costituito dall'appartenenza dell'infortunato ad una delle categorie indicate dalla legge. La sussistenza di tale secondo requisito, allorché sia in discussione la qualità di imprenditore del soggetto infortunatosi durante la coltivazione di un proprio fondo, ben può essere negata dal giudice del merito in base alla considerazione di elementi (nella specie, esigua ampiezza del fondo), tali da far escludere la configurabilità della coltivazione come esercizio professionale di un'attività economica organizzata ai fini della produzione di beni" (v. anche Cass., 26 aprile 19 83 n. 2836). Non condivisibile, per quanto sopra evidenziato, è il diverso orientamento espresso con la decisione n. 4724 del 28 maggio 1997, la quale ha da un lato affermato la non professionalità dell'attività agricola espletata in un piccolo appezzamento di terreno da un soggetto che, come attività professionale, svolgeva il lavoro di impiegato d'ordine presso un ente pubblico, e, dall'altro, ha ritenuto sufficiente, ai fini della operatività dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, l'esercizio abituale di una lavorazione agricola anche se non in un'azienda in senso tecnico, ma in un semplice fundus instrucius, i cui prodotti erano destinati al consumo familiare.
Nel caso in esame il Tribunale ha accertato, sulla base degli elementi acquisiti al processo, che la modesta produzione agricola, ottenuta dalla signora CE in un fondo di modesta estensione (2700 mq) era destinata non alla vendita ma al consumo familiare. Correttamente, pertanto, ha escluso l'indennizzabilità, ad opera dell'INAIL, dell'infortunio occorso alla signora nell'esercizio di tale attività.
Nè rileva, ai fini della presente decisione, la sentenza n. 616 del Ì settembre 1999, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, ai diversi fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, hanno ritenuto che, mancando nell'ordinamento una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, è necessario e sufficiente, secondo il combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 1047 del 1957 e 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, il concorso dei seguenti requisiti: "a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornale lavorative annue".
Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le Sezioni Unite hanno quindi escluso la necessità del carattere imprenditoriale dell'attività, ammettendo, nella necessaria concorrenza dei requisiti sopra indicati, che i prodotti del fondo possono essere anche destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia. Tale sentenza non riguarda, però, la fattispecie in esame, attesa la diversità della materia e della normativa che regola l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
La ricorrente non è soggetta al rimborso delle spese nei confronti dell'Istituto resistente, non ricorrendo l'ipotesi del giudizio manifestamente infondato e temerario (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001