Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del terzo interessato avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44636 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1627
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 21068/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IT GE, nata a [...] il [...];
2. AR OR, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 04/04/2013 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Bari rigettava gli atti di appello presentati da GE IT e AR OR avverso il decreto del 03/07/2012 con il quale il Tribunale della stessa città aveva disatteso una richiesta di revoca del provvedimento - orami definitivo - di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una serie di beni immobili a loro intestati, adottato nell'ambito del procedimento aperto nei riguardi di AR IC, rispettivamente marito e padre delle prevenute.
Rilevava la Corte di appello come l'IT e la AR avessero, per un verso, prodotto la copia di una sentenza assolutoria emessa nei confronti del loro congiunto che non era idonea, da sola, a superare il giudizio di pericolosità sociale che era stato formulato con il provvedimento che aveva definito quel procedimento di prevenzione;
e, per altro verso, prodotto documentazione varia, concernente l'asserita liceità dell'acquisto di quei beni, che era stata già valutata dal primo giudice e che, comunque, non poteva essere qualificata come documentazione nuova.
2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso l'IT e la AR, con atto sottoscritto dai loro difensori avv. Giancarlo Chiarello e avv. Attilio Triggiani, le quali, con un unico motivo, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di fornire una risposta motivazionale alle doglianze formulate con gli atti di appello, che avrebbero, invece, reso necessario un accertamento peritale per verificare la congruità del valore, quanto meno per alcuni dei beni oggetto di ablazione, con le capacità reddituali lecite delle prevenute.
Con memoria depositata il 24/10/2013 il difensore della IT e della AR è tornato ad insistere per l'accoglimento del ricorso.
3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 10/06/2013 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei due ricorsi.
4. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca;
ne' a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (così, tra le tante, Sez. 2^, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404). Alla luce di tale regula iuris, che non vi è ragione che non applicare anche al caso di specie, analogo a quello di specie, nel quale il ricorso viene presentato nell'interesse del terzo interessato avverso al decreto di rigetto della richiesta di revoca della già disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca, va rilevata la inammissibilità dei ricorsi avanzati dai due difensori della RB OR e della IT, senza che risulti che gli stessi fossero stati nominati procuratori speciali delle loro assistite.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013