Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
La deliberazione di concludere un contratto, anche se a trattativa privata, da parte della P.A. (nella specie, Comune), costituisce atto interno revocabile "ad nutum" inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi, il quale richiede una manifestazione di volontà negoziale in forma scritta ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente rivolta all'altro contraente e da questa accettato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COM. CAMPI SALENTINA, in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN L., difeso dagli avvocati DE GIORGI ANTONIO, RUCCO ROSSANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO RA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 05048/99 proposto da:
TO RA, elettivamente domiciliato in ROMA 81 VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato LEVANTI ALESSANDRO M, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
COM CAMPI SALENTINA in persona del Sindaco pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 158/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
!udito l'Avvocato Alessandro M.LEVANTI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 31 maggio 1993 il Comune di Campi Salentina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Lecce emesso il 5.3.93 ad istanza di CO RN per il pagamento della soma di L. 125.877.968, oltre accessori, quale compenso per le prestazioni professionali svolte, su incarico di quella Amministrazione, per l'accertamento dei danni per calamità atmosferiche negli anni dal 1983 al 1989.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto fatto valere da controparte e deduceva l'inammissibilità della domanda, in quanto la stessa doveva essere rivolta nei confronti della Regione Puglia che, pur delegando, secondo la Legge regionale n.19 del 1979, alcuni compiti al Comune, conservava la titolarità delle funzioni amministrative in tema di calamità atmosferiche, nonché nei confronti della Provincia, delegata all'emissione dei provvedimenti di liquidazione.
Aggiungeva il Comune che il decreto ingiuntivo non poteva essere emanato in quanto il pagamento delle competenze professionali era subordinato all'erogazione dei contributi da parte della Regione, come espressamente pattuito con il RN, assumendo che in ogni caso le somme da costui percepite erano superiori a quelle allo stesso riconosciute.
Il RN, costituitosi, contestava la pretesa avversaria chiedendone il rigetto.
Istruita la causa il Tribunale, con sentenza 29.10/3.12.96, revocava il decreto e condannava l'opponente al pagamento della somma di L. 108.152.947 oltre interessi al tasso del 16%, comprensivi del maggior danno da svalutazione, e regolando di conseguenza le spese di lite. Proponeva gravame il Comune insistendo per l'eccezione di difetto di legittimazione e osservando nel merito che l'illiquidità del credito avversario non consentiva l'emissione del decreto ingiuntivo, che il rapporto era nullo in mancanza di una convenzione scritta e che non era provato il maggior danno da svalutazione.
Proponeva a sua volta il RN appello incidentale per indebito arricchimento della controparte in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto ed instava per la liquidazione della somma di L.
6.152.022 per una pratica relativa all'incarico n. 648 del 5.10.90 (siccità 1989).
Con' sentenza 29.1/16.3.98 la Corte d'appello di Lecce rigettava entrambe le impugnazioni e compensava tra le parti un terzo delle spese del grado che poneva a carico del Comune per i restanti due terzi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Campi Salentina sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il RN che ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Vanno quindi esaminati, per evidenti ragioni di priorità logico- giuridica, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. Con il terzo si denuncia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 5 e 6 della legge Regionale n. 19/79,
dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2041 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione.
Contesta il ricorrente le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per disattendere il rilevato difetto di legittimazione passiva di esso Comune di Campi Salentina sia in ragione del rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva determinato e disciplinato dai richiamati articoli della legge regionale, sia in considerazione del fatto che i provvedimenti amministrativi di conferimento degli incarichi al RN, essendo stati adottati senza un valido e legittimo impegno di spesa, non potevano obbligare l'Amministrazione, restando per l'effetto ogni eventuale impegno contrattuale a carico dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito la prestazione.
Ebbene, quanto al primo profilo, del tutto condivisibili si appalesano, ad avviso di questo Collegio, le esaurienti considerazioni del giudice d'appello il quale ha puntualizzato che l'opera del RN si inseriva interamente nella fase istruttoria delegata al Comune per la quale valevano i principi esposti dal primo giudice in ordine all'azione esercitata in nome proprio da parte del delegato - il Comune "e non in rappresentanza dell'ente delegante la Regione (che conservava un potere di sorveglianza e di direttiva)", con la conseguenza che al delegato andava imputata l'emanazione degli atti posti in essere in esecuzione della delega senza che potesse parlarsi di ampliamento, da parte del Tribunale, dei termini dei presupposti della delegazione amministrativa ed irrilevante essendo il fatto che delegata per la liquidazione fosse la Provincia, in quanto l'attività del professionista si esauriva nella fase istruttoria delle domande e non investiva quella successiva del pagamento dei contributi per avversità atmosferiche. E quanto all'altro profilo (della responsabilità dell'amministratore o del funzionario) del pari correttamente il giudice del gravame di merito lo ha ritenuto inconsistente ai fini della dedotta carenza di legittimazione passiva del Comune in quanto questo, con formali delibere, aveva accettato il lavoro svolto ed inoltrato poi le pratiche di finanziamento, riconoscendo quindi che la prestazione era stata fatta nel suo interesse nell'ambito delle funzioni delegategli. Donde, altresì, in relazione al suindicato profilo, stante la chiarezza della relativa motivazione, l'assoluta inconferenza della prospettata illegittimità della gravata sentenza ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c.. La enunciata infondatezza dei profili di censura correlati al dedotto difetto di legittimazione passiva del Comune di Campi Salentina conduce altresì ad una statuizione di inesistenza della violazione dell'art. 102 c.p.c., denunciata dal ricorrente principale nel quarto motivo di ricorso, per aver il giudice d'appello omesso, nonostante l'invito in tal senso da lui formulato, di disporre la chiamata in causa della Regione Puglia e/o della Provincia di Lecce, non ricorrendo nel caso di specie alcuna ipotesi di litisconsorzio che imponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati Enti pubblici.
Passando ora al primo motivo del ricorso principale, con esso si denunzia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1325, 1326, 1350, 1418 c.c. per difetto di forma scritta "ad substantiam", falsa ed erronea presupposizione, violazione dell'art. 116 c.p.c., violazione delle norme e dei principi in materia di rappresentanza esterna dei Comuni.
Osserva il ricorrente che la Corte del merito aveva erroneamente ravvisato il perfezionamento di altrettanti accordi contrattuali secondo lo schema dello scambio non contestuale di proposta d'incarico ed accettazione dello stesso da parte del professionista seguita da presa d'atto da parte dell'Amministrazione della esecuzione dell'incarico medesimo, di approvazione del lavoro svolto e richiesta all'amministrazione provinciale dei relativi finanziamenti, laddove si era in realtà di fronte ad altrettante ipotesi in cui, non esistendo alcuna valida proposta del Comune ne' l'esecuzione degli incarichi ne' le comunicazioni fatte dal RN al predetto costituivano fatti idonei a determinare la nascita di altrettanti rapporti obbligatori di origine contrattuale. Contesta, in sostanza, il ricorrente che la documentazione offerta in copia dal RN, in particolare le note 25.10.84, 26.4.88, 9.10.89 sottoscritte dal sindaco con le quali si notiziava il professionista del conferimento degli incarichi in virtù delle varie delibere degli organi comunali costituisse, come ritenuto dalla Corte territoriale, prova della esistenza di valide proposte scritte, antecedenti l'esecuzione della prestazione e l'accettazione delle proposte medesime portata a conoscenza della controparte proponente, idonee a determinare "inter partes" ai sensi dell'art. 1326 C.C. l'effetto della conclusione del contratto.
Quelle note, invero, ad avviso del Comune, come emergeva dal confronto delle delibere in esse indicate con quelle elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo dall'attuale resistente, non operavano alcun riferimento agli incarichi in base ai quali il predetto aveva agito giudizialmente per ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste in decreto.
Inoltre, nel ritenere l'esistenza del vincolo contrattuale, la Corte salentina aveva utilizzato anche la nota prot. N. 15975 del 9.10.89 sottoscritta dall'Assessore all'Agricoltura, in violazione, pertanto, delle norme e dei principi esistenti in tema di rappresentanza esterna dell'ente Comune, riservata, in mancanza di apposita delega, al Sindaco.
Le doglianze non possono essere accolte.
Ha rilevato la Corte salernitana, in risposta al terzo motivo di gravame di merito con il quale il Comune aveva eccepito la nullità del rapporto per mancanza della convenzione scritta, prevista "ad substantiam", che se è pur vero che i rapporti con la P.A. debbono essere regolati da atti aventi quella forma, non è affatto vero che basta la mancanza di una d'incarico per ritenere nullo il rapporto medesimo. Poiché, infatti, nessuna norma prevede una particolare forma scritta per la validità del contratto, ne' tanto meno la contestualità delle varie manifestazioni delle volontà delle parti, valgono in materia i principi generali di cui agli artt. 1326 e ss. c.c., a condizione che la volontà possa esser ricostruita attraverso atti scritti e controllabili.
Per il soddisfacimento di queste esigenze la convenzione scritta e contestualmente firmata da entrambe le parti è sicuramente lo strumento migliore, ma non può essere considerato l'unico, stante la possibilità prevista dalla legge di formazione successiva, quando la parte che ha fatto "la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte" (art. 1326 c.c.). Non basta, però, la semplice delibera in quanto "la deliberazione di concludere un contratto (anche se a trattativa privata" da parte delle P.A. costituisce atto interno (revocabile "ad nutum") ed inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi, il quale richiede, nella forma scritta, una manifestazione di volontà negoziale ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente rivolta all'altro contraente e da questi accettata" (Cass. n. 7833/86, cui adde, più recentemente, Cass. n. 1117/97). Questa deliberazione può ritenersi sufficiente solo per determinare il contenuto della volontà negoziale, o almeno dell'incarico commesso al professionista e dallo stesso accettato senza modificazioni, ma per aversi il contratto, è necessario che la stessa "sia stata comunicata all'altro soggetto dall'organo che rappresenta all'esterno la volontà dell'Ente e sia accettata dall'altra parte, ond'è che la successiva formazione di un atto pubblico può ben essere ordinata a mere finalità riproduttive, in vista anche dei prescritti controlli" (Cass. n. 3890/85) e quindi non essenziale per l'esistenza del contratto.
In conclusione, a giudizio della Corte salentina, non era nella specie, necessaria la "convenzione" d'incarico come eccepito dal Comune, appositamente stipulata dalle parti e contestualmente sottoscritta, ma bastava l'atto scritto, che poteva risultare da un complesso di documenti (delibera dell'organo competente, comunicazione al professionista oppure sollecito per l'espletamento dell'incarico, delibera di accettazione dell'elaborato o documento equivalente, eventuale delibera di determinazione del compenso o di pagamento di acconti - anche se questa non era strettamente necessaria stante la determinabilità dello stesso ex art. 2225 c.c.). In particolare, a titolo esemplificativo, ha evidenziato la Corte distrettuale, se da una parte il Comune, preso atto che "la rilevazione e l'accertamento dei suddetti danni (grandinata del 1983) (erano) state redatte dal per. Agrario CO RN", con lettera del Sindaco in data 25.10.84 comunicava al professionista "che (quella Amministrazione, nella seduta del 23.10.84 (gli aveva) dato incarico per l'istruttoria delle pratiche relative alla grandinata del 12/1318.8.83; e se l'altra parte rispondeva: il sottoscritto ... CO RN ... incaricato dal Comune di Campi Salentina per la rilevazione e consistenza dei danni in agricoltura causati dalla grandinata del 12/13/18.8.83, con delibera della G.M. n. 461 del 19.8.83 dopo aver effettuato ... accertamenti ... ha constatato i seguenti danni ...", doveva ritenersi che lo stesso avesse accettato l'incarico conferitogli con la deliberazione richiamata e quindi il contenuto della stessa e le condizioni ivi previste;
il contratto poi risultava concluso nel momento in cui il Comune veniva a conoscenza dell'accettazione (ed esecuzione) del contratto medesimo e ne prendeva atto con delibera di Giunta del 6.3.85 n.194, con la quale, premesso che l'incarico era stato affidato al RN, "preso atto del lavoro svolto dal predetto incaricato ... delibera(va) di approvare le risultanze dei lavori ... di chiedere all'Amministrazione provinciale" i relativi finanziamenti. In conclusione, avvenendo tutte per iscritto proposta, accettazione ed esecuzione dell'incarico, con relativa relazione, e conoscenza da parte del proponente della intervenuta accettazione del professionista, il contratto era regolarmente concluso e vistato dal CORECO in data 5.4.85, così risultando soddisfatte tutte le condizioni previste dalle norme civilistiche per l'esistenza e piena validità del medesimo. Così era avvenuto per le grandinate del 1983, di cui alla richiamata esemplificazione, così per la gelata lo aprile 1984, per la quale erano stati approvati gli elenchi con delibera n. 770 del 20.12.85, per la gelata avvenuta nella notte del 17/18.4.88 (con gli elenchi approvati con delibera n. 461 del 23.6.89) e per la siccità del 1989 (lavoro approvato con delibera n. 11 del 23.1.91) etc. Tutta questa documentazione (comunicazioni al professionista delle varie delibere d'incarico; delibere di accettazione del lavoro svolto e di inoltro della richiesta alla Provincia per la erogazione dei contributi spettanti a chi aveva subito i danni ed allo stesso comune per le "spese di gestione determinate in ragione del 4% sull'ammontare dei contributi", nonché le delibere d'impegno di spesa "sul cap. 1086 del corrente bilancio, in corso di formazione, all'oggetto spese per progettazione, perizie etc."...) costituiva nell'insieme, documentazione scritta del contratto stipulato dal Comune di Campi con il RN, eseguito dal professionista, accettato dal Comune ed in parte anche eseguito dallo stesso, con il pagamento di un consistente acconto.
Non esistendo, infine, un accordo globale sul compenso dovuto al professionista per gli incarichi di anno in anno conferitigli ed eseguiti, sul punto, ad avviso della Corte del merito, poteva supplire il giudice con la determinazione del corrispettivo ex art. 2225 c.c., sulla base delle parcelle vistate dall'Ordine, a piena conferma della decisione del primo giudice.
Ebbene, a fronte di tale corretta e del tutto condivisibile constatazione nella gravata sentenza della sussistenza di un valido accordo tra il Comune di Campi Salentina e il RN alla stregua della esatta applicazione delle norme civilistiche vigenti in materia e di una adeguata valutazione della copiosa documentazione in atti in termini di accertamento di fatto incensurabile nella attuale sede di legittimità, inconferente si appalesa la dedotta inidoneità delle note 25.10.84, 26.4.88 e 9.10.89 sottoscritte dal Sindaco a costituire valida proposta ai fini del perfezionamento del contratto con il professionista, stante il denunciato mancato riferimento delle stesse agli incarichi in base ai quali il predetto aveva agito giudizialmente per ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste con il decreto ingiuntivo. È sufficiente, a tal proposito, richiamare la circostanza, emergente dell'atto di appello avverso la sentenza del primo giudice, che la somma dal predetto riconosciuta al RN veniva dall'attuale ricorrente impugnata "sulla base del fondamentale elemento" riproposto in questa sede come secondo motivo di ricorso secondo cui, essendosi le parti accordate, in applicazione della legge regionale n. 19/79, per la corresponsione di un compenso contenuto nei limiti del 4% delle somme complessivamente liquidate dalla Regione ad ogni singolo Comune, non avendo ancora la Regione, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo, ancora erogato i fondi per le calamità atmosferiche ad esso Comune, e non essendo quindi possibile quantificare il 4% dovuto al RN, il decreto "de quo" non poteva essere concesso per mancanza di liquidità della somma richiesta.
Ed infondato, ad avviso del Collegio, è anche tale richiamato secondo motivo di ricorso proposto, in riferimento all'art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c. "sub species" della violazione della suindicata legge regionale e del difetto assoluto di motivazione.
Correttamente, infatti, la Corte salentina aveva disatteso i rilievi formulati dal Comune in sede di appello sul presupposto della irrilevanza del tipo di finanziamento ricevuto dal Comune per la sua attività istituzionale e delegata, assumendo l'ente in ogni caso in proprio le obbligazioni nascenti dagli stipulati contratti a meno che non includesse negli stessi apposita clausola che il pagamento sarebbe avvenuto solo "dopo" la ricezione del finanziamento previsto per quella attività (come del resto utilmente aveva fatto con la delibera n. 648 del 5.10.90 relativa alla siccità del 1989, tanto che gli importi afferenti alle prestazioni effettuate sulla base di tale incarico erano stati detratti dal complessivo importo delle competenze spettanti al professionista).
È evidente, altresi, che il rigetto del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del quinto non potendo essere oggetto di rinnovata valutazione da parte di questa Corte la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dal RN con l'appello incidentale avanzato dinanzi al giudice di secondo grado.
Passando all'esame del ricorso incidentale con l'unico motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Si duole il ricorrente che la Corte del merito abbia respinto il gravame incidentale da lui proposto avverso la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura del 16% annuo anziché in quella maggiore ragguagliata agli interessi passivi versati agli istituti bancari suoi creditori, limitandosi ad affermare la necessità di fornire la prova del maggior danno (nel caso specifico, esposizione debitoria verso la banca), nonostante che esso RN tale prova avesse fornito mediante la produzione degli estratti conto dai quali si evinceva che i tassi applicati allo scoperto erano ben superiori alla percentuale riconosciuta in sentenza dal Tribunale.
La doglianza va accolta.
Il giudice di prime cure, con riguardo alla richiesta risarcitoria del RN del maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c., ha statuito che, avendo al riguardo il predetto fornito la prova del ricorso al mercato del credito mediante esibizione degli estratti di c/c bancari della Caripuglia, quantificando il tasso d'interesse corrisposto che, nel periodo considerato (1990/ 1994) poteva indicarsi mediamente nella misura del 16% annuo, poteva riconoscersi in suo favore il diritto alla corresponsione dell'importo pari a tale percentuale a titolo di interessi legali e maggior danno ai sensi della suindicata normativa.
La Corte salentina ha confermato tale percentuale sia rigettando il gravame principale sul punto proposto dal Comune di Campi che aveva dedotto la mancata prova del maggior danno sul rilievo della mancanza del collegamento tra il debito del professionista verso la banca ed il ritardo nella erogazione delle competenze, ritenendo sufficiente la fornita prova della esposizione debitoria, essendo "in re ipsa" il collegamento con la mancata riscossione del credito, sia rigettando l'appello incidentale con il quale lo stesso RN aveva chiesto la riliquidazione del maggior danno in misura non inferiore al tasso di interessi bancari pagato ai propri creditori.
Senonché, mentre adeguata è stata la motivazione del rigetto del gravame principale, non altrettanto può dirsi con riguardo alla reiezione sul punto dell'appello incidentale proposto dal professionista, non avendo la Corte salentina specificato le ragioni in base alle quali andava "sic et simpliciter" confermata la percentuale media del 16% determinata dal primo giudice anziché quella del tasso effettivo di interessi bancari che il RN, mediante i prodotti estratti conto, aveva dimostrato di aver pagato alle banche creditrici.
Rigettato, pertanto, integralmente il ricorso principale, l'impugnata sentenza, in accoglimento del ricorso incidentale, va invece sul punto cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa, con riguardo a tale ricorso, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001